MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 gennaio 1997 

Dichiarazione  di notevole interesse pubblico per  l'area  denominata
Selva di Chiaiano nel comune di Napoli
(GU n.73 del 28-3-1997)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
 Vista la legge 29 giugno  1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
 Visto  il  regio  decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
616, art. 82;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte
dei conti il 18 giugno 1996, registro 1, foglio n. 225, con il  quale
sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le
funzioni  ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n.
1497;
 Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1958 con il quale e'  stato
dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico la zona dei Camaldoli e
adiacenze sita nel comune di Napoli;
 Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1967 con il quale  e'  stata
dichiarata  di  notevole interesse pubblico, tra l'altro, la zona del
Vallone al Ponte dei Calciaioli nel comune di Napoli;
 Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1967 con il quale  e'  stata
dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico  una  zona del versante
interno del cratere di Agnano e la zona degli orlii  craterici  degli
Astroni e dei Pisani nel comune di Napoli;
 Visto  il  decreto  ministeriale 28 marzo 1985 con il quale e' stata
dichiarata di notevole interesse pubblico l'area nel comune di Napoli
delimitata dalla viaGuantai ad Orsolone  ed  il  perimetro  dell'area
gia'  sottoposta  alla  legge  29  giugno  1939,  n. 1497 con decreti
ministeriali 20 maggio 1965 e 25 gennaio 1958;
 Considerato  che  la  soprintendenza  per  i   beni   ambientali   e
architettonici  di Napoli e provincia con nota n. 25361 del 27 agosto
1933 segnalava alla regione Campania  la  necessita'  di  emanare  un
provvedimento  di tutela ex lege  n. 1497/1939 per la zona denominata
Selva di Chiaiano, evidenziando le notevoli valenze ambientali;
 Considerato che la regione Campania con nota n. 4631 del 18 novembre
1993 invitava l'amministrazione provinciale di Napoli, competente  ai
sensi  della  legge  regionale  n. 10/82 ad attivare le procedure per
l'emanazione del richiesto provvedimento di tutela;
 Considerato che con nota n. 6245 del 22 febbraio  1994  la  predetta
soprintendenza  comunicava  che  a  tale  data  non  risultava ancora
avviata  da  parte  della  predetta  amministrazione  provinciale  la
procedura  per l'imposizione del vincolo ex lege n. 1497/39 sull'area
denominata "Selva di  Chiaiano",  precisando  che  era  in  atto  una
controversia  fra  la  stessa  amministrazione  e l'ente regionale in
ordine alle effettive competenze in materia di vincoli  ambientali  e
che  pertanto  sarebbe  stata avviata l'autonoma procedura ex art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997;
 Considerato che la stessa soprintendenza con nota  n.  19405  del  7
giugno  1995 ha inoltrato la proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939
per la zona sita nel comune di Napoli, denominata "Selva di Chiaiano"
e cosi' delimitata: via comunale Margherita, piazza  Margherita,  via
Tiglio,  strada  comunale Pendino, via delle Cave, strada provinciale
Santa Maria a Cubito, via Cupa del Cane, limite territorio  comunale,
strada  comunale  Casa  Putana,  via Camillo Guerra, limite zona gia'
vincolata  con  decreto  ministeriale  22 giugno 1967, via Guantai ad
Orsolone, via Nuova Palmentiello, via Due Portoni, via Palmentiello;
 Rilevato che tale area, nonostante le indiscriminate  urbanizzazioni
che   pure   hanno  gravemente  compromesso  porzioni  rilevanti  del
territorio, presenta ancora  una  forte  connotazione  morfologica  e
territoriale  del tutto analoga a quella della collina dei Camaldoli,
caratterizzata a tratti da  rapide  pendici  tufacee  e  da  scoscesi
canaloni,  ricchi di vegetazione tipica dell'area mediterranea umida,
boschi  di  castagno,  cerro,  larice,  quercia,  con  dolci  colline
separate  da  ripidi  e scoscesi pendii con aree fortemente coltivate
dalla tipica conformazione strutturale fatta di  ampi  terrazzamenti,
ampie  distese di verde con cascinali e masserie felicemente inserite
nella massa orografica dei valloni, ricca di fauna tipica, con specie
di uccelli di particolare interesse;
 Rilevato  che  lo  scenario  che  si  gode  dai  numerosi  belvedere
accessibili al pubblico costituisce un quadro naturale di particolare
bellezza  con  possibilita'  di  ammirare  dai luoghi piu' elevati un
panorama che si stende alle montagne  del  Matese  e  del  Casertano,
comprendendo  tutti  i  paesi  di  terra  di lavoro e dell'entroterra
campano;
 Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come  tale
area   sia   interessata  da  sbancamenti  per  lo  sfruttamento  del
sottosuolo  con  la  conseguente  creazione  di   enormi   cave   per
l'estrazione del tufo e conseguente deturpazione del paesaggio;
 Rilevata  pertanto  la  necessita' di sottoporre l'area ad un idoneo
provvedimento di  tutela  che  garantisca  un'effettiva  ed  efficace
salvaguardia delle valenze riconosciute;
 Visto  il  parere  favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per  i  beni
culturali  e  ambientali  nella seduta del luglio 1996 in ordine alla
proposta  di  vincolo  formulata  dalla  soprintendenza  per  i  beni
ambientali e architettonici di Napoli e provincia;
                              Decreta:
 La  zona  sita  nel comune di Napoli denominata "Selva di Chiaiano",
cosi' come sopra perimetrata  e'  dichiarata  di  notevole  interesse
pubblico  ai  sensi  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, ed in
applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 24  luglio  1977  ed  e'  pertanto  soggetta  a  tutte  le
disposizioni  contenute  nella  legge stessa ed a quelle previste nel
citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per
i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia, provvedera'
a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il  presente  decreto
venga  affissa  ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3  giugno  1940,
n.  1357,  all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta
Ufficiale  stessa,  con  relativa  planimetria  da  allegare,   venga
depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
 Avverso   il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti   al   tribunale   amministrativo   regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034,  ovvero  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente
entro  sessanta  e  centoventi  giorni   dalla   data   di   avvenuta
notificazione del presente atto.
  Roma, 21 gennaio 1997
                                           Per delega del Ministro
                                         Il Sottosegretario di Stato
                                                    Bordon
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 51