Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area denominata Selva di Chiaiano nel comune di Napoli(GU n.73 del 28-3-1997)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1958 con il quale e' stato dichiarata di notevole interesse pubblico la zona dei Camaldoli e adiacenze sita nel comune di Napoli; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1967 con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico, tra l'altro, la zona del Vallone al Ponte dei Calciaioli nel comune di Napoli; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1967 con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico una zona del versante interno del cratere di Agnano e la zona degli orlii craterici degli Astroni e dei Pisani nel comune di Napoli; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1985 con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico l'area nel comune di Napoli delimitata dalla viaGuantai ad Orsolone ed il perimetro dell'area gia' sottoposta alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreti ministeriali 20 maggio 1965 e 25 gennaio 1958; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia con nota n. 25361 del 27 agosto 1933 segnalava alla regione Campania la necessita' di emanare un provvedimento di tutela ex lege n. 1497/1939 per la zona denominata Selva di Chiaiano, evidenziando le notevoli valenze ambientali; Considerato che la regione Campania con nota n. 4631 del 18 novembre 1993 invitava l'amministrazione provinciale di Napoli, competente ai sensi della legge regionale n. 10/82 ad attivare le procedure per l'emanazione del richiesto provvedimento di tutela; Considerato che con nota n. 6245 del 22 febbraio 1994 la predetta soprintendenza comunicava che a tale data non risultava ancora avviata da parte della predetta amministrazione provinciale la procedura per l'imposizione del vincolo ex lege n. 1497/39 sull'area denominata "Selva di Chiaiano", precisando che era in atto una controversia fra la stessa amministrazione e l'ente regionale in ordine alle effettive competenze in materia di vincoli ambientali e che pertanto sarebbe stata avviata l'autonoma procedura ex art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997; Considerato che la stessa soprintendenza con nota n. 19405 del 7 giugno 1995 ha inoltrato la proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per la zona sita nel comune di Napoli, denominata "Selva di Chiaiano" e cosi' delimitata: via comunale Margherita, piazza Margherita, via Tiglio, strada comunale Pendino, via delle Cave, strada provinciale Santa Maria a Cubito, via Cupa del Cane, limite territorio comunale, strada comunale Casa Putana, via Camillo Guerra, limite zona gia' vincolata con decreto ministeriale 22 giugno 1967, via Guantai ad Orsolone, via Nuova Palmentiello, via Due Portoni, via Palmentiello; Rilevato che tale area, nonostante le indiscriminate urbanizzazioni che pure hanno gravemente compromesso porzioni rilevanti del territorio, presenta ancora una forte connotazione morfologica e territoriale del tutto analoga a quella della collina dei Camaldoli, caratterizzata a tratti da rapide pendici tufacee e da scoscesi canaloni, ricchi di vegetazione tipica dell'area mediterranea umida, boschi di castagno, cerro, larice, quercia, con dolci colline separate da ripidi e scoscesi pendii con aree fortemente coltivate dalla tipica conformazione strutturale fatta di ampi terrazzamenti, ampie distese di verde con cascinali e masserie felicemente inserite nella massa orografica dei valloni, ricca di fauna tipica, con specie di uccelli di particolare interesse; Rilevato che lo scenario che si gode dai numerosi belvedere accessibili al pubblico costituisce un quadro naturale di particolare bellezza con possibilita' di ammirare dai luoghi piu' elevati un panorama che si stende alle montagne del Matese e del Casertano, comprendendo tutti i paesi di terra di lavoro e dell'entroterra campano; Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come tale area sia interessata da sbancamenti per lo sfruttamento del sottosuolo con la conseguente creazione di enormi cave per l'estrazione del tufo e conseguente deturpazione del paesaggio; Rilevata pertanto la necessita' di sottoporre l'area ad un idoneo provvedimento di tutela che garantisca un'effettiva ed efficace salvaguardia delle valenze riconosciute; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia; Decreta: La zona sita nel comune di Napoli denominata "Selva di Chiaiano", cosi' come sopra perimetrata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia, provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 21 gennaio 1997 Per delega del Ministro Il Sottosegretario di Stato Bordon Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 51