Modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario(GU n.74 del 29-3-1997)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 disposizioni sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 - riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti ammministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994 - Modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario; Visto il primo comma dell'art. 3 della tabella XLV allegata al predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1994 - relativo alla determinazione del numero degli iscritti; Considerata l'opportunita' di procedere alla rettifica del suddetto primo comma dell'art. 3 per adeguarlo alla fonte normativa vigente; Visto l'art. 23 della citata tabella XLV relativo alla Scuola di specializzazione in "Parchi e giardini" in particolare il settore G03C nell'area 2 "Tecniche vivaistiche"; Considerata l'opportunita' di procedere alla soppressione del sudddetto settore in quanto non figura nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive integrazioni; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 dicembre 1996; Ritenuta la necessita' di modificare la Tabella XLV allegata al decreto ministeriale 7 ottobre 1994; Decreta: Articolo unico Il primo comma dell'art. 3 della Tabella XLV allegata al decreto ministeriale 7 ottobre 1994 e' sostituito dal presente: "Il numero degli iscritti a ciascun corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi delI'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162". Nell'art. 23 "Scuola di specializzazione in ''Parchi e giardini'' dall'area 2 ''Tecniche vivaistiche'' il settore G03C e' soppresso". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 1997 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997 Registro n. 1 Universita', foglio n. 15