MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 febbraio 1997 

  Modificazioni      all'ordinamento     didattico     universitario,
relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario
(GU n.74 del 29-3-1997)

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                RICERCA  SCIENTIFICA  E  TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
 Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652 disposizioni
sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni;
 Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162  -  riordinamento  delle  Scuole  dirette  a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382  - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano
triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione  del  piano
quadriennale 1986-90;
 Vista  la  legge  19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 -  determinazione  degli  atti
ammministrativi   da  adottarsi  nella  forma  del  Presidente  della
Repubblica;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7   ottobre   1994   -   Modifiche
all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di
specilizzazione del settore veterinario;
 Visto  il  primo comma dell'art. 3 della tabella XLV/1 - allegata al
predetto  decreto  ministeriale    8  marzo  1994  -  relativo   alla
determinazione del numero degli iscritti;
 Considerata  la  necessita' di procedere alla rettifica del suddetto
primo comma dell'art. 3 per adeguarlo alla fonte normativa vigente;
 Visti gli articoli 17 e  32  della  citata  Tabella  XLV/1  relativi
all'ordinamento  rispettivamente  della Scuola di specializzazione in
"Diritto   e   legislazione   veterinaria"   e   della   Scuola    di
specializzazione  in  "Sanita' pubblica veterinaria" e in particolare
l'ultimo comma relativo ai titoli di ammissione;
 Considerata  l'opportunita'  di   procedere   all'integrazione   del
suddetto  comma  negli  ordinamenti  delle  citate scuole di cui agli
articoli 17 e 32 della tabella XLV/1 nel senso  che  dopo  le  parole
"successive modificazioni" vanno aggiunte le seguenti: "contenute nel
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale espresso
nell'adunanza del 13 dicembre 1996;
 Ritenuta la necessita' di modificare la Tabella  XLV/1  allegata  al
decreto ministeriale 8 marzo 1994;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 Il  primo  comma dell'art. 3 della Tabella XLV/1 allegata al decreto
ministeriale 8 marzo 1994 e' sostituito dal presente:
  "Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato  in
base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature
disponibili  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162".
 Negli  articoli  17  e  32  della  citata  Tabella  XLV/1   relativi
rispettivamente  agli ordinamenti della Scuola di specializzazione in
"Diritto   e   legislazione   veterinaria"   e   della   Scuola    di
specializzazione  in "Sanita' pubblica veterinaria" nell'ultimo comma
relativo  ai  titoli  di  ammissione  dopo  le   parole   "successive
modificazioni"  vanno  aggiunte  le  seguenti  "contenute nel decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 413".
 Il presente decreto sara'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 10 febbraio 1997
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997
Registro n. 1 Universita', foglio n. 16