MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 18 marzo 1997, n. 41 

Decreto   legislativo   14   agosto  1996,  n.  494,  concernente  le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei  cantieri
temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione
(GU n.75 del 1-4-1997)
 
 Vigente al: 1-4-1997  
 

                                  Alle    direzioni    regionali    e
                                  provinciali del  lavoro
                                  Alle  regioni  -  Assessorati  alla
                                  sanita'
                                  Alle  organizzazioni  sindacali dei
                                  datori di  lavoro
                                  Alle organizzazioni  sindacali  dei
                                  lavoratori
                                    e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dei lavori pubblici
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero dell'industria
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica e affari regionali
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dei trasporti
 L'art. 25 del decreto legislativo n. 494/1996 dispone  l'entrata  in
vigore  delle relative prescrizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, per tener conto  dei  tempi
necessari   alla   preparazione   delle  nuove  figure  professionali
introdotte dal provvedimento.
 Considerata l'imminente entrata in vigore del decreto  in  questione
(24  marzo  1997) ed i quesiti sinora formulati al riguardo, si danno
di seguito le direttive utili ad una sua uniforme applicazione.
1. Applicazione iniziale.
 In  virtu'  del  principio   generale   della   irretroattivita'   e
tassativita'   della   legge  penale,  le  disposizioni  del  decreto
legislativo  n.  494/1996  si  applicano  ai  cantieri  per  i  quali
l'incarico  di progettazione sia stato affidato formalmente a partire
dal 24 marzo 1997, data di entrata  in  vigore  del  decreto  stesso.
Nell'ipotesi  di  affidameuto  della progettazione mediante procedura
concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione  del
relativo bando.
2. Campo di applicazione.
 Il  campo di applicazione e' definito dagli articoli 1 e 2, comma 1,
lettera a), integrati dagli elenchi degli allegati I e II.
 In particolare l'art. 3, comma 1,  lettera  a),  stabilisce  che  la
nuova  normativa trova applicazione nei cantieri temporanei o mobili,
intesi come "luoghi in cui si effettuano  lavori  edili  o  di  genio
civile il cui elenco e' riportato nell'allegato I".
 Tale  elenco  e'  da  intendersi  come  tassativo  e  non  meramente
esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la  cui
violazione  e'  penalmente  sanzionata e pertanto non suscettibili di
applicazione analogica o estensiva.
 Va altresi' sottolineato che gli elenchi  delle  lavorazioni  e  dei
lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli
allegati  I  e  Il  non  sono l'unico elemento da considerare ai fini
della individuazione del campo di  applicazione,  il  quale  discende
invece  da una lettura integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti
degli articoli 1, commi 1 e 2 e 2, comma 1, lettera a).
 Pertanto  le  lavorazioni  individuate  nell'allegato  I  e i lavori
comportanti rischi particolari di cui all'allegato II  rientrano  nel
campo   di  applicazione  solo  nella  ipotesi  in  cui  si  svolgano
all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero  comportino
lavori di tal genere.
 A   titolo   esemplificativo,  l'attivita'  di  manutenzione  di  un
impianto, che di norma non  rientra  nella  ordinaria  tipologia  dei
lavori edili o di genio civile, e' assoggettata alle disposizioni del
decreto legislativo n. 494/1996 solo qualora venga svolta all'interno
di  un  cantiere  edile  o  di  genio  civile, cosi' come i lavori di
bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli  svolti  negli
studi  televisivi  e  nei  teatri  o  in  tutti  i  luoghi di ripresa
cinematografica e televisiva.
3. Destinatari.
a) Il  committente.
 Il committente e' "il soggetto per conto del  quale  l'intera  opera
viene  realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione", secondo quanto dispone l'art. 2, lettera b).
 Questa definizione in primo luogo fa escludere  che  possano  essere
considerati  "committenti" gli eventuali appaltatori di tutta l'opera
(ad es. raggruppamenti temporanei di imprese).
 In secondo luogo, va precisato che il "committente" deve essere  una
persona   fisica,   in   quanto   titolare   di  obblighi  penalmente
sanzionabili.    Pertanto,  nell'ambito  delle   persone   giuridiche
pubbliche  o  private,  tale  persona  deve  essere  individuata  nel
soggetto  legittimato  alla  firma  dei  contratti  di  appalto   per
l'esecuzione dei lavori.
b) Il responsabile dei lavori.
 Il  decreto,  in conformita' ad analoga disposizione della direttiva
CEE 92/57 ha previsto che il committente possa,  a  sua  discrezione,
designare  un  responsabile  dei  lavori  cui affidare uno o piu' dei
seguenti    incarichi:    progettazione,    esecuzione,     controllo
dell'esecuzione  dell'opera, nonche' assolvimento degli altri compiti
posti a carico del committente dagli articoli 3 e 11.
 Si tratta, come evidente, di una  facolta'  e  non  di  un  obbligo,
poiche'  gli  adempimenti  di  cui agli articoli 3 e 11 vengono posti
indifferentemente a carico del committente  o  del  responsabile  dei
lavori.
 Nell'ipotesi  in  cui  il  committente  designi  un responsabile dei
lavori per l'adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo
incarico puo' essere affidato sia ad un lavoratore  subordinato,  sia
ad  un  lavoratore  autonomo  con contratto di tipo professionale. In
entrambi i casi, come si evince dall'art. 6, comma 1, il  committente
rimane comunque responsabile per "culpa in eligendo o in vigilando".
4.   Coordinamento   del   decreto   n.   494/1996  con  altre  norme
dell'ordinamento giuridico.
 Non si pongono problemi di incompatibilita' con la legge 11 febbraio
1994, n. 109, e  successive  modifiche,  per  un  duplice  ordine  di
considerazioni  sia  perche'  il regolamento previsto dall'art. 31 di
detta legge non e' stato ancora  emanato  sia  in  quanto  il  citato
articolo  dispone espressamente che detto regolamento dovra' comunque
conformarsi  alla  direttiva  quadro   89/391   ed   alla   direttiva
particolare  92/57  e  quindi  alle  relative  normative nazionali di
recepimento. Con riferimento, poi, all'art. 18 punto 8 della legge n.
55/90, che stabilisce tra  l'altro,  l'obbligo  di  presentazione  al
committente  del  piano  di  sicurezza da parte degli appaltatori, va
detto che tale articolo deve ritenersi non piu' applicabile,  poiche'
le  disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 regolamentano in
maniera diversa la stessa materia.
5. Art. 19.
 I quattro anni di effettivo svolgimento di attivita' qualificata  in
materia  di  sicurezza  sul  lavoro nelle costruzioni, o di direttore
tecnico di cantiere, devono essere trascorsi entro la data di entrata
in vigore del decreto in questione.
 La trasmissione all'organo di vigilanza degli attestati  comprovanti
l'effettivo   svolgimento   della  attivita'  sopra  richiamata  puo'
avvenire anche successivamente alla data di  entrata  in  vigore  ma,
comunque, prima dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la
progettazione o per l'esecuzione dei lavori.
 L'organo  competente a ricevere dette attestazioni e' quello situato
nel territorio del domicilio dell'interessato.
                                           p. Il Ministro: Gasparrini