Revoca della somma di L. 603.472.130 di cui all'ordinanza n. 1931/FPC del 4 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana. (Ordinanza n. 2519).(GU n.77 del 3-4-1997)
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1990, con la quale e' stata assegnata la somma di lirer 6.320.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana; Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali e' stata realizzata complessivamente un'economia di L. 603.472.130; Considerato, altresi', che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 603.472.130 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati. 2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1997 Il Ministro: Napolitano