PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 1997 

Revoca della somma di L. 603.472.130 di cui all'ordinanza n. 1931/FPC
del 4 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza idrica nella regione Toscana. (Ordinanza n. 2519).
(GU n.77 del 3-4-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996,  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
 Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile n. 1931/FPC del  4  giugno  1990,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1990, con la
quale  e'  stata  assegnata  la  somma  di  lirer  6.320.000.000  per
assicurare gli interventi urgenti diretti a fronteggiare  l'emergenza
idrica nella regione Toscana;
 Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi
sui  quali  e'  stata  realizzata  complessivamente un'economia di L.
603.472.130;
 Considerato,  altresi',  che  tale  somma  risulta  disponibile  sul
capitolo  7582  della  rubrica  6  dello  stato  di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.   576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti  e  dagli  stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
 Effettuata  la  ricognizione  da  parte   del   Dipartimento   della
protezione  civile  prevista  dal  comma 2 dell'art. 8 della medesima
legge;
 Su proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  prof.  Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
 
                              Dispone:
 
                               Art. 1.
 
 1.  Per  le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di
L. 603.472.130 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, in quanto  non
utilizzata sui lavori ultimati.
 2.  La  somma  di  cui  al  comma  precedente e' utilizzata ai sensi
dell'art.  8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 26 marzo 1997
 
                                  Il Ministro: Napolitano