PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 1997 

Revoca della somma di lire 5.474.100 di cui all'ordinanza n. 1267/FPC
del 19 novembre 1987 concernente interventi diretti al ripristino dei
danni  nei  territori  della  provincia  di   Lucca   colpiti   dalle
eccezionali  avversita'  atmosferiche dell'agosto 1987. (Ordinanza n.
2518).
(GU n.77 del 3-4-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
24  maggio  1996,  che  delega  le  funzioni  del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
 Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile  n.  1267/FPC  del 19 novembre 1987, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 1 dicembre  1987,  con
la  quale  e'  stata  assegnata alla regione Toscana la somma di lire
4.621.000.000 per assicurare aprile  interventi  urgenti  diretti  al
ripristino dei danni nei territori della provincia di Lucca a seguito
della alluvione avvenuta nella Garfagnana il 25 agosto 1987;
 Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi
sui  quali  e'  stata  realizzata  complessivamente un'economia di L.
5.474.100;
 Considerato,  altresi',  che  tale  somma  risulta  disponibile  sul
capitolo  7587  della  rubrica  6  dello  stato  di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.   576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti  e  dagli  stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
 Effettuata  la  ricognizione  da  parte   del   Dipartimento   della
protezione  civile  prevista  dal  comma 2 dell'art. 8 della medesima
legge;
 Su proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  prof.  Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
 
                              Dispone:
 
                               Art. 1.
 
 1.  Per  le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di
L. 5.474.100 di cui all'ordinanza del Ministro per  il  coordinamento
della  protezione  civile n. 1267/FPC del 19 novembre 1987, in quanto
non utilizzata sui lavori ultimati.
 2. La somma di cui  al  comma  precedente  e'  utilizzata  ai  sensi
dell'art.   8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 26 marzo 1997
 
                                  Il Ministro: Napolitano