Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1652/FPC del 10 febbraio 1989 recante "interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Castiglione Olona, in provincia di Varese". (Ordinanza n. 2528).(GU n.78 del 4-4-1997)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1652/FPC del 10 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 1989, con la quale e' stata assegnata all'amministrazione comunale di Castiglione Olona, in provincia di Varese, la somma complessiva di L. 1.726.459.551 per fronteggiare l'emergenza idrica nel medesimo comune, di cui L. 826.459.551 recuperabili con mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 1) e L. 900.000.000 a valere sui fondi di cui all'art. 17 del d.l. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (art. 2); Considerato che, alla data odierna, le opere di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 1652/FPC risultano completate con una economia di L. 430.302.805 e che l'ultima erogazione risale al mese di agosto 1995; Considerato, altresi', che tale somma e' disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto; Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di L. 900.000.000 disposta con l'art. 2 della predetta ordinanza n. 1652/FPC, a L. 469.697.195; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 900.000.000 disposta in favore dell'amministrazione comunale di Castiglione Olona (Varese), ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1652/FPC del 10 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 1989, e' ridotta a L. 469.697.195. 2. La differenza di L. 430.302.805 e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1997 Il Ministro: Napolitano