Determinazione dei tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni(GU n.75 del 1-4-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE); Vista la legge 29 gennaio 1986 n. 26, concernente incentivi per il rilancio dell'economica nelle province di Trieste e Gorizia; Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n.908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 19 maggio 1994, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria; Vista la delibera CIPE 27 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, recante, in applicazione alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, "modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia"; Attesa l'opportunita' di procedere, in relazione alle mutate condizioni del mercato finanziario, ad una riduzione del tasso agevolato per gli operatori che beneficiano degli interventi del Fondo di rotazione; Ritenuta l'urgenza; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono cosi' determinati: a) 5% per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attivita' turistico-alberghiere, nonche' per le attivita' previste dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26. Tale tasso sara' ridotto: b) al 4% per le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza cosi' come definito in sede comunitaria e recepito nella delibera C.I.P.E. del 27 novembre 1996 citata in premessa; c) al 3% per le imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza cosi' come definito in sede comunitaria e recepito nella delibera C.I.P.E. sopra menzionata; d) al 3% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare, ammortizzati in un periodo non superiore ad anni quindici. Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di mutuo stipulati a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 1997 Il Ministro: CIAMPI