MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1997 

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione  per  la
regolamentazione  rateale  dei  debiti per contributi ed accessori di
legge dovuti dai datori di lavoro  agli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza ed assistenza obbligatoria
(GU n.75 del 1-4-1997)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 Visto il decreto-legge 29 luglio  1981,  n.  402,  convertito  nella
legge  26  settembre  1981, n. 537, recante norme per il contenimento
della spesa previdenziale e  l'adeguamento  delle  contribuzioni,  il
quale  all'art.  13  dispone  che  l'interesse  di  differimento e di
dilazione per la regolamentazione rateale dei debiti per i contributi
ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli  enti  gestori
di  forme  di  previdenza ed assistenza obbligatoria e' pari al tasso
degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi
di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti,  e  sara'
determinato  con  decreto  del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro del lavoro e previdenza sociale con effetto  dalla  data  di
emanazione del decreto stesso;
 Visto  il  decreto-legge  9  ottobre  1989, n. 338, convertito nella
legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone
che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 e' elevata  da
8,50  punti  a  12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del
relativo decreto ministeriale;
 Visto il decreto-legge 14 giugno  1996,  n.  318,  convertito  nella
legge  29  luglio  1996,  n.  402,  il  quale  all'art.  3,  comma 4,
stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in  sei
punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del
decreto-legge  n.  402/  1981,  convertito,  con modificazioni, nella
legge n. 537/1981;
 Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti  in
bianco  utilizzabili  in  conto  corrente e' fissato nella misura del
9,50%;
                              Decreta:
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29  luglio
1981,  n.  402,  convertito  nella  legge 26 settembre 1981, n. 537 e
dell'art. 3, comma 4, del  decreto-legge  14  giugno  1996,  n.  318,
interesse  di  differimento  e  di  dilazione per la regolarizzazione
rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti  dai
datori  di  lavoro  agli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza ed
assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 15,50 per  cento,
a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto.
  Roma, 21 marzo 1997
                                               Il Ministro del tesoro
                                                        CIAMPI
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
         TREU