MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 1997 

Attuazione dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
(GU n.76 del 2-4-1997)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
 Vista la  legge  30  novembre  1994,  n.  656,  di  conversione  del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564;
 Vista  la  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  recante  "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica";
 Visto  in  particolare,  il  capo  II   "Disposizioni   in   materia
previdenziale", art. 20, comma 2, secondo il quale le somme derivanti
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale dall'accertamento
definitivo per adesione di cui al comma 1 del medesimo art.  20  sono
utilizzate,  sulla  base  delle  somme effettivamente introitate, per
interventi in materia di occupazione e mercato  del  lavoro  definiti
dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi;
 Ritenuto, quindi, che le somme effettivamente introitate dall'INPS e
destinate  alle  finalita'  previste dalla legge 23 dicembre 1994, n.
724, possono essere utilizzate al fine dell'attivazione dei  progetti
di lavori socialmente utili per l'anno 1997;
 Considerato che gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della
legge  23  dicembre  1994,  n. 724, sono attivati con priorita' nella
regione in cui il numero complessivo degli iscritti  nelle  liste  di
collocamento  da  oltre  24  mesi  e  degli  iscritti  nelle liste di
mobilita' nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio  1993,  n. 236, e' piu' elevato e in cui e' piu' elevato anche
il numero dei lavoratori impegnati in progetti di lavori  socialmente
utili;
 Considerato  che  nella regione Campania il numero dei lavoratori di
cui sopra costituisce circa il 25% del dato nazionale;
 Ritenuto, pertanto,  necessario  attribuire  alla  regione  Campania
l'intero  ammontare  delle somme derivanti all'INPS dall'accertamento
definitivo per adesione di cui all'art. 20, della legge  23  dicembre
1994, n. 724, quale anticipo della somma da destinare all'attivazione
dei progetti regionali di lavori socialmente utili che graveranno sul
"Fondo  per l'occupazione" di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n.   236,
art. 1, comma 7;
 Vista  la  nota  dell'INPS  n. 22/41/0134 del 28 febbraio 1997 dalla
quale risulta che alla chiusura del mese contabile  di  gennaio  1997
sono  stati  introitati  lire  125  mld  derivanti  dall'accertamento
definitivo per adesione di cui all'art. 20 della  legge  23  dicembre
1994, n.  724;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 La  somma  di  lire 125 miliardi effettivamente introitata dall'INPS
derivante dall'accertamento definitivo per adesione di cui  al  comma
1,  art.  20,  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, per le domande
presentate entro il 30 settembre 1994 relative ai redditi  1987/1993,
e'  da  destinarsi  agli  oneri relativi ai pagamenti dei sussidi, ai
sensi  dell'art. 1, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, in
favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali di LSU  nella
regione Campania.
  Roma,  7 marzo 1997
                                         Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                    Treu
Il Ministro del tesoro
      Ciampi