Modificazioni alle tabelle B e C del IV piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996.(GU n.76 del 2-4-1997)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente la predisposizione ed approvazione del "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"; Visto in particolare l'art. 1 della legge n. 41/82 il quale prevede che il piano sia elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della stessa legge, approvato dal CIPE e adottato con decreto del Ministro della marina mercantile; Viste le modalita' tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla citata legge n. 41/82, approvate con il decreto del Ministro della marina mercantile 9 novembre 1982, modificate ed integrate dai decreti 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985; Visto il III Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-1993, adottato dal Ministro della marina mercantile con decreto 15 gennaio 1991; Visto il successivo IV Piano per il triennio 1994-1996, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, recante, tra l'altro, la ripartizione delle risorse finanziarie, necessarie alla realizzazione del piano, tra i vari settori di intervento e, nell'ambito dei singoli settori, tra le iniziative ammesse; Visto il regolamento CE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca, ed in particolare l'art. 4 concernente il finanziamento di talune misure; Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Considerato che il IV piano triennale, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, prevede una gestione programmata delle licenze di pesca; Considerato altresi' che il citato piano accanto alla conferma del blocco generalizzato del rilascio di nuove licenze, consente la concessione di nuove autorizzazioni per quei segmenti della flotta di pesca, in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal POP per il segmento stesso, e per quelle aree e sistemi di pesca che consentono una piu' efficiente utilizzazione delle risorse biologiche; Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1992 relativa al Programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1993-1996, conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 recante "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca" ed in particolare l'art. 21 che prevede il rilascio di nuove licenze, senza ritiro, secondo determinati plafond; Considerato altresi' che il raggiungimento dell'obiettivo finale al 31 dicembre 1996 fisssato dal POP flotta 1993-1996, risulta compatibile con l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca; Viste le tabelle B e C, riportate nella parte terza, punto "bilancio preventivo", del piu' volte citato IV piano triennale, concernenti tipologia delle iniziative ammesse alle agevolazioni e ripartizione percentuale delle disponibilita' finanziarie; Vista la delibera 12 luglio 1996 con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha, tra l'altro, consentito la finanziabilita' di iniziative presentate in vigenza del III Piano riguardanti l'acquacoltura, la trasformazione di prodotti ittici e la costruzione di motopescherecci demandando al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali l'emanazione del decreto conseguente alla modifica delle percentuali di ripartizione previste dalle tabelle B e C del IV Piano; Considerato che tali interventi sono coerenti con le azioni e gli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il settore; Decreta: Art. 1. Al fine di ottimizzare le risorse destinate per gli anni 1995-1996 alle azioni previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e sue successive modifiche, le tabelle B e C, riportate nella parte terza - Bilancio preventivo - del IV piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996 di cui alle premesse sono cosi' modificate: Tabella B FONDO CENTRALE PER IL CREDITO PESCHERECCIO ==================================================================== Tipo di iniziativa ammessa | Ripartizione % |_____________________________ | 1995 1996 ______________________________________|_____________________________ Nuove costruzioni (limitate alla Sardegna) 30,0 30,0 Ammodernamenti 20,0 20,0 Acquicoltura 30,0 30,0 Marchi collettivi 0 0 Iniziative consortili 10,0 10,0 Piani di ristrutturazione aziendale 10,0 10,0 _____ _____ 100,0 100,0 Tabella C CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ==================================================================== Tipo di iniziativa ammessa | Ripartizione % |_____________________________ | 1995 1996 ______________________________________|_____________________________ Societa' miste (in aree non ammesse dalla CEE) 0 0 Nuove costruzioni (Litorale Sardo) 70,0 17,0 Ammodernamento 15,0 80,0 Marchi 0 0 Spacci cooperativi (fino a 400 milioni per iniziative) 3,0 3,0 Iniziative consortili ed accordi di pro gramma 0 0 Piani di ristrutturazione aziendale 0 0 Formazione professionale 0 0 Acquacoltura 9,0 0 Impianti di trasformazione 3,0 0 _____ _____ 100,0 100,0 Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione. Roma, 20 febbraio 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 77