PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 marzo 1997 

Revoca  della  somma di L. 1.755.290 di cui all'ordinanza n. 2153/FPC
del 25  luglio  1991  concernente  interventi  diretti  ad  eliminare
situazioni  di  rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune
di Massa Marittima. (Ordinanza n. 2550).
(GU n.78 del 4-4-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996,  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
 Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile  n.  2153  del  25  luglio  1991,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 181 del 3 agosto 1991, con la
quale e' stata assegnata alla  sezione  distaccata  di  Grosseto  del
provvedimento  regionale alle opere pubbbliche della Toscana la somma
di L. 850.000.000 per assicurare gli interventi  urgenti  diretti  ad
eliminare  situazioni  di  rischio connesse alle condizioni del suolo
nel comune di Massa Marittima (Grosseto);
 Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi
sui quali e' stata  realizzata  complessivamente  un'economia  di  L.
1.755.290;
 Considerato,  altresi',  che  tale  somma  risulta  disponibile  sul
capitolo 7588  della  rubrica  6  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.  677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto  mesi  a  decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
 Effettuata   la   ricognizione   da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della medesimo
decreto;
 Su proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  prof.  Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
 1.  Per  le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di
L. 1.755.290 di cui all'ordinanza del Ministro per  il  coordinamento
della protezione civile n. 2153/FPC del 25 luglio 1991, in quanto non
utilizzata sui lavori ultimati.
 2.  La  somma  di  cui  al  comma  precedente e' utilizzata ai sensi
dell'art.  8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 27 marzo 1997
                                              Il Ministro: Napolitano