MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1997 

Determinazione  della  misura  del  contributo   dovuto   sui   premi
assicurativi  a  favore  del  Fondo  di  solidarieta'  per le vittime
dell'estorsione.
(GU n.79 del 5-4-1997)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  e
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 
 Visto  il  decreto-legge  31  dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni,  in  legge  18  febbraio  1992,  n.     172,   recante
l'istituzione    del   Fondo   di   solidarieta'   per   le   vittime
dell'estorsione  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
 Visto  il regolamento approvato con decreto 12 agosto 1992, n.  396,
recante  le  modalita'  per  la  gestione  del  predetto   Fondo   di
solidarieta'   per   le   vittime  dell'estorsione  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
 Visto il decreto  interministeriale  13  febbraio  1993,  n.    251,
recante   norme   regolamentari   in   materia   di   contributo  per
l'alimentazione del citato  Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime
dell'estorsione;
 Visto  il decreto interministeriale 28 dicembre 1995 con il quale e'
stata determinata per l'anno 1996 la misura del contributo dovuto sui
premi assicurativi a favore del Fondo di solidarieta' per le  vittime
dell'estorsione;
 Visto  il rendiconto della gestione del Fondo di solidarieta' per le
vittime dell'estorsione per l'anno 1995, approvato dal  consiglio  di
amministrazione della  CONSAP nella riunione del 25 novembre 1996;
 Considerato  che,  in  relazione alle esigenze finanziarie del Fondo
predetto, non  appare  necessario  apportare  modifiche  alla  misura
percentuale del contributo dovuto per la sua alimentazione;
 
                              Decreta:
 
 La maggiorazione di imposta sui premi assicurativi, di cui all'art.
 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.  419, convertito,
con  modificazioni,  in legge 18 febbraio 1992, n.  172, e successive
disposizioni modificative ed integrative e'  confermata,  per  l'anno
1997, nella misura dell'uno per mille (0,1%).
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 27 marzo 1997
 
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                              Bersani
 
                     p. Il Ministro del tesoro
                               Pinza
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                Flick