COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 marzo 1997 

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma
9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale
di  flottante  per  le  azioni  ordinarie  emesse  dalla  Avir S.p.a.
(Deliberazione n. 10587).
(GU n.80 del 7-4-1997)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149,  che
impone  l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla
totalita' dei titoli a  chi,  direttamente  o  indirettamente,  abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8  del  medesimo  art.  10,  il controllo di una societa' quotata nei
mercati regolamentati quando il flottante sia  inferiore  al  10  per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
 Vista  la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
 Visto che in data 3 febbraio 1997 la OI Italia S.r.l., ha acquistato
n.  11.019.410  azioni  ordinarie  Avir  S.p.a.  pari  al 26,243% del
corrispondente  capitale  sociale  e  il  100%  della  Orion  S.p.a.,
societa'  che  detiene n. 22.100.000 di azioni ordinarie Avir S.p.a.,
pari al 52,633% del corrispondente capitale;
 Visto che la OI Italia S.r.l., ha comunicato a  questa  Commissione,
in  data  5  marzo  1997,  di voler procedere al lancio di un'offerta
pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie emesse  dall'Avir  S.p.a.
non ancora in suo possesso;
 Considerato   che,   a  seguito  della  citata  operazione  potrebbe
verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10
per cento stabilito dall'art. 10, comma  9,  della  citata  legge  n.
149/1992;
 Ritenuto  che  il  valore  di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi dall'Avir S.p.a. ed il controvalore degli scambi  giornalmente
effettuati  rendono opportuno definire un minor limite percentuale di
flottante rispetto al limite generale  stabilito  dal  ripetuto  art.
10, comma 9;
                              Delibera:
 Ai  sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge  18  febbraio  1992,  n.  149,  alle  azioni  ordinarie  emesse
dall'Avir  S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante
nella misura del 7% per cento.
 La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  Milano, 19 marzo 1997
                                              Il presidente: Berlanda