Determinazione dei posti disponibili per il personale di leva da trattenere in servizio, per sei, nove e dodici mesi.(GU n.88 del 16-4-1997)
IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 111 e 113; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Decreta: Art. 1. 1. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 113 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, per l'anno 1997 sono autorizzati trattenimenti in servizio per sei, nove o dodici mesi secondo le entita' di seguito riportate, computate in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve: Esercito: 1.500 unita'; Marina: 250 unita', di cui 50 per il Corpo delle capitanerie di porto; Aeronautica: 50 unita'. 2. I trattenimenti di sei o nove mesi di cui al comma 1 possono essere attuati per particolari e contingenti esigenze di ciascuna Forza armata limitatamente alle carenze riscontrate in determinate armi/corpi/categorie/specialita'/abilitazioni e incarichi. 3. Le direzioni generali per il personale, sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, provvedono ad emanare apposite circolari volte a fissare, per ciascuno dei trattenimenti di cui ai commi 1 e 2, modalita' criteri e requisiti. 4. Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei precedenti commi, si applicano le norme di stato ed avanzamento previste per i militari di truppa in servizio di leva. Il predetto personale cessa dal trattenimento ed e' collocato in congedo illimitato, su proposta motivata del proprio comandante di Corpo, per: a) scarso rendimento; b) grave inadempienza disciplinare; c) grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge n. 382/1978; d) condanna per delitti non colposi. I predetti militari possono altresi' a domanda cessare anticipatamente dal trattenimento in servizio per gravi e comprovati motivi insorti dopo il trattenimento. 5. Il personale trattenuto in servizio puo' essere impiegato presso qualsiasi sede tanto sul territorio nazionale quanto nell'ambito di missioni fuori dal territorio nazionale. Roma, 10 aprile 1997 Il Ministro: Andreatta