MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 aprile 1997 

Determinazione dei posti disponibili per  il  personale  di  leva  da
trattenere in servizio, per sei, nove e dodici mesi.
(GU n.88 del 16-4-1997)

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art.  1,
commi 111 e 113;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.  1,
comma 113 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, per l'anno  1997  sono
autorizzati  trattenimenti  in  servizio  per sei, nove o dodici mesi
secondo le entita' di seguito riportate, computate in relazione  alle
carenze  riscontrate  nel  gettito  dei  volontari di truppa in ferma
breve:
Esercito: 1.500 unita';
Marina: 250 unita', di cui 50  per  il  Corpo  delle  capitanerie  di
porto;
Aeronautica: 50 unita'.
 2.  I  trattenimenti  di  sei  o nove mesi di cui al comma 1 possono
essere attuati per particolari e  contingenti  esigenze  di  ciascuna
Forza  armata  limitatamente  alle carenze riscontrate in determinate
armi/corpi/categorie/specialita'/abilitazioni e incarichi.
3. Le direzioni generali per il personale, sulla base delle  esigenze
di  ciascuna  Forza  armata, provvedono ad emanare apposite circolari
volte a fissare, per ciascuno dei trattenimenti di cui ai commi  1  e
2, modalita' criteri e requisiti.
4. Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei precedenti commi,
si applicano le norme di stato ed avanzamento previste per i militari
di  truppa  in  servizio  di  leva.  Il  predetto personale cessa dal
trattenimento ed e' collocato  in  congedo  illimitato,  su  proposta
motivata del proprio comandante di Corpo, per:
  a) scarso rendimento;
b) grave inadempienza disciplinare;
c) grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge n.
382/1978;
d) condanna per delitti non colposi.
I    predetti   militari   possono   altresi'   a   domanda   cessare
anticipatamente dal trattenimento in servizio per gravi e  comprovati
motivi insorti dopo il trattenimento.
 5.  Il personale trattenuto in servizio puo' essere impiegato presso
qualsiasi sede tanto sul territorio nazionale quanto  nell'ambito  di
missioni fuori dal territorio nazionale.
  Roma, 10 aprile 1997
                                               Il Ministro: Andreatta