Integrazione al decreto dirigenziale 14 febbraio 1997 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Reno".(GU n.88 del 16-4-1997)
IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto dirigenziale 14 febbraio 1997 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Reno" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale che prevede l'obbligo di effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Reno" entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del sopracitato decreto; Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento del termine di trenta giorni per effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti "Reno"; Considerato che con il citato decreto dirigenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 1997, non e' stato dato agli interessati un adeguato margine di tempo sufficiente per dar corso agli adempimenti connessi alla presentazione delle richieste di iscrizione; Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito per le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Reno"; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto dirigenziale 14 febbraio 1997 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Reno" e' prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 1997 Il dirigente: Adinolfi