MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 1997 

Integrazione al decreto dirigenziale 14  febbraio  1997  relativo  al
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
"Reno".
(GU n.88 del 16-4-1997)

                            IL DIRIGENTE
capo  della  segreteria  del  Comitato  nazionale  per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
 Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164,  recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
 Visto il decreto dirigenziale 14 febbraio 1997 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini "Reno"
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Visto in particolare l'art. 2 del citato  decreto  dirigenziale  che
prevede l'obbligo di effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini
dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito  albo dei vigneti "Reno"
entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di   pubblicazione   del
sopracitato decreto;
 Viste  le  istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere
il differimento del  termine  di  trenta  giorni  per  effettuare  le
denunce  dei  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione all'albo dei
vigneti "Reno";
 Considerato che con il citato decreto dirigenziale pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  il  25  febbraio  1997,  non  e' stato dato agli
interessati un adeguato margine di tempo sufficiente  per  dar  corso
agli  adempimenti  connessi  alla  presentazione  delle  richieste di
iscrizione;
 Ritenuto pertanto di  doversi  provvedere  alla  emanazione  di  una
disposizione  che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del
termine stabilito per le denunce dei  rispettivi  terreni  vitati  ai
fini  dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito  albo  dei vigneti
"Reno";
 Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento,  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che   le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, del  decreto  dirigenziale
14 febbraio 1997 concernente il riconoscimento della denominazione di
origine  controllata "Reno" e' prorogato di trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 10 aprile 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi