ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo ai testi dei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 25 novembre 1996 (Decreti ministeriali pubblicati nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1997)(GU n.89 del 17-4-1997)
Ai decreti ministeriali citati in epigrafe, pubblicati nel sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni, a seguito di alcuni errori verificatisi in sede di impaginazione dei predetti decreti: - Di seguito al testo del decreto 25 novembre 1996, concernente: "Attuazione della direttiva 96/36/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore", riportato alle pagine 5 e 6 del supplemento sopra menzionato, si intende pubblicato, a pag. 7 e seguenti, l'"Allegato" riportato da pag. 51 a pag. 63 dello stesso supplemento e, in continuazione, si intende pubblicata la seguente nota: "Nota al paragrafo 3.1.1 dell'allegato I al decreto di recepimento della direttiva 96/36/CE" L'allegato I al paragrafo 3.1.1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M2 e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con l'eccezione di quelli "ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi". In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli per "passeggeri in piedi e per impiego urbano", quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea "urbano" e "suburbano". Pertanto a norma della definizione di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus che per costruzione non siano "autobus urbani" o "autobus suburbani". Di conseguenza e' annullata la pubblicazione effettuata, per errore a pag. 47 del suddetto supplemento della "Nota al paragrafo 1.1 dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE". - Di seguito al testo del decreto del 25 novembre 1996, recante: "Attuazione della direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CE del Consiglio relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e loro ancoraggi)", riportato alle pagine 49 e 50 del supplemento sopra menzionato, si intende pubblicato, a pagina 51 e seguenti, l'"Allegato" riportato da pag. 7 a pag. 46 dello stesso supplemento e, in continuazione, si intende pubblicata la seguente nota: "Nota al paragrafo 1.1 dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE" L'allegato III al paragrafo 1.1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M2 e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con l'eccezione di quelli "ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi". In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli per "passeggeri in piedi e per impiego urbano", quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea "urbano" e "suburbano". Pertanto a norma della definizione di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus che per costruzione non siano "autobus urbani" o "autobus suburbani". Di conseguenza, e' annullata la pubblicazione effettuata, per errore, a pag. 64 del suddetto supplemento della "Nota al paragrafo 1.1 dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE". - Di seguito al decreto ministeriale 25 novembre 1996, recante: "Attuazione della direttiva 96/38/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore", riportato alle pagine 65 e 66, e dopo il relativo allegato, pubblicato a pag. 67 e seguenti del predetto supplemento, deve intendersi pubblicata, in fine, la seguente nota: "Nota al paragrafo 4.3.1 dell'allegato I al decreto di recepimento della direttiva 96/38/CE" L'allegato I al paragrafo 4.3.1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M2 e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con l'eccezione di quelli "ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi". In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli per "passeggeri in piedi e per impiego urbano", quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea "urbano" e "suburbano". Pertanto a norma della definizione di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus che per costruzione non siano "autobus urbani" o "autobus suburbani". Di conseguenza, deve intendersi annullata la pubblicazione effettuata, per errore, alla pag. 76 del sopra indicato supplemento, della "Nota al paragrafo 1.1 dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE".