DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di talune disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, in materia di controlli della regione sugli atti dei comuni e delle province.(GU n.90 del 18-4-1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui refer- endum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 25 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 - comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonche' quelle che i Consigli e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato"; comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Le deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunci- ate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio: a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti; b) contributi, indennita', compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi; c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale"; comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "entro gli stessi termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresi'"; dell'art. 46, comma 3, limitatamente alle parole "anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico"; dell'art. 48 (Potere sostitutivo); dell'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'", e comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto." della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Napolitano, Ministro dell'interno Flick, Ministro di grazia e giustizia