Fissazione della misura, per l'anno 1997, degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte al ruolo.(GU n.96 del 26-4-1997)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 443, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 61, comma 6, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi; Tenuto conto che la media dei tassi in argomento nell'anno 1996 e' stata di circa il 12 per cento; Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 657 del 1986, espresso nella seduta del giorno 11 febbraio 1997; Decreta: Per l'anno 1997, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 1997 Il Ministro: Visco