Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.97 del 28-4-1997)
Con decreto ministeriale n. 22401 del 14 marzo 1997: 1) ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore massimo di 39 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti della Co.Ge.I. S.p.a., sede di Roma ed unita' di Catania, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30 settembre 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Catania come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1996. Pagamento diretto: no; 2) ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di massimo di 85 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti della Agrofil S.c. a r.l., con sede di Catania ed unita' di Catania, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 29 settembre 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 27 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Catania come da protocollo dello stesso, in data 4 ottobre 1996. Pagamento diretto: si; 3) ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore massimo di 70 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Intelcat S.r.l., sede di Catania ed unita' di Catania, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 15 settembre 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 15 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Catania come da protocollo dello stesso, in data 25 settembre 1996. Pagamento diretto: no; 4) ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore massimo di 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Siricem S.r.l., sede di Siracusa ed unita' di Priolo (Siracusa), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1996 al 6 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 6 giugno 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Siracusa come da protocollo dello stesso, in data 28 giugno 1996. Pagamento diretto: no; L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrzione salariale. Con decreto ministeriale n. 22402 del 14 marzo 1997 in favore di 173 unita' gia' dipendenti dalla fallita S.r.l. Radaelli Sud di Modugno (Bari), ora reintegrati nella S.p.a. Calabrese veicoli industriali di Bari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1996 al 27 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta e' prorogata dal 28 aprile 1997 al 14 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 22404 del 14 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.P.E. - Societa' irpina prodotti edili, con sede in Ariano Irpino (Avellino) e unita' in Ariano Irpino (Avellino), per un massimo di 32 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 ottobre 1996 al 22 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 aprile 1997 al 22 ottbre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22405 del 14 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Onix, con sede in Foligno (Perugia) e unita' di Foligno (Perugia), per un massimo di 26 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 giugno 1997 al 4 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22406 del 14 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Azienda Finmeccanica, con sede in Roma e unita' in Genova e Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 dicembre 1995 al 31 marzo 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, n. 22066. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1996, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 22407 del 14 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 2 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e' prorogata in favore di 36 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig italiana, con sede di Trento e unita' in Trento, Roma, Funo (Bologna) e Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenuto conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione cosi' concesso. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 22408 del 14 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e' prorogata in favore di 5 lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unita' in Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenuto conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione cosi' concesso. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1996 al 30 novembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22409 del 14 marzo 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unita' di Torino. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivito' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22410 del 14 marzo 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 agosto 1996 all'11 agosto 1997, della ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unita' di S. Ferdinando (Reggio Calabria). Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unita' di S. Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 agosto 1997. Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quiquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22411 del 20 marzo 1997, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese la Compagnia carenanti di Genova, cosi' elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1997, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con moficazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 343 e della legge 23 dicembre 1996, n. 676. Con decreto ministeriale n. 22412 del 20 marzo 1997, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresa la Compagnia carenanti di Genova, cosi' elencati nelle allegate tabelle, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della marina mercantile del 27 febbraio 1997, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con moficazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 343 e della legge 23 dicembre 1996, n. 676. Il trattamento di cui sopra e' prorogato sino al 31 dicembre 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce ed annulla quelli del 12 aprile 1996, n. 20417 e del 17 ottobre 1996, n. 21583. Con decreto ministeriale n. 22420 del 21 marzo 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22421 del 21 marzo 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 agosto 1997 con effetto dal 1 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unita' di Faenza (Ravenna), Liscate (Milano) e S. Felice Sul Panaro (Modena), per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22422 del 21 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 maggio 1996 al 28 maggio 1997, della ditta S.r.l. Cantoni finiture tessili - Gruppo Cantoni I.T.C., con sede in Milano e unita' di Saronno (Varese). Parere comitto tecnico del 10 gennaio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantoni finiture tessili - Gruppo Cantoni I.T.C., con sede in Milano e unita' di Saronno (Varese), per il periodo dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996; Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 29 maggio 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 29 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantoni finiture tessili - Gruppo Cantoni I.T.C., con sede in Milano e unita' di Saronno (Varese), per il periodo dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1996 con decorrenza 29 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22423 del 21 marzo 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995, della ditta S.p.a. Finetti & Brogli, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara. Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1997 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 febbaio 1995 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Finetti & Brogli, sede in Ferrara, unita' di Ferrara, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto ministeriale del 17 dicembre 1993. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22424 del 21 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 dicembre 1995 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. In.Al.Ca. Industria alimentare carni - gruppo Cremonini, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unita' di Calstelvetro di Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R. ed ex ACSAL. Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. In.Al.Ca. - Industria alimentare Carni - Gruppo Cremonini, con sede in Castelvetro di Modena (Modena) e unita' di: Castelvetro di Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R. ed ex ACSAL (Rieti), per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 4 dicembre 1995. Nota U.P.L.M.O. di Modena del 24 febbraio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a In.Al.Ca. - Industria alimentare carni - gruppo Cremonini, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), e unita' di Calstelvetro di Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R. ed ex ACSAL, per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 4 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22425 del 21 marzo 1997: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma, e unita' limitatamente a Roma e Foggia, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995. C.T: del 21 febbraio 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma, unita' di limitatamente a Roma e Foggia, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 7 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. C.T. del 21 febbraio 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22426 del 21 marzo 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 gennaio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministreiale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano, e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6 settembre 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 gennaio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministreriale del 9 gennaio 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alberto Peruzzo editore, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano) e Tribiano (Milano), per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 14 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1997 con decorrenza 15 ottobre 1996. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22427 del 21 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1998, della ditta S.p.a. G.T.F., con sede in Torino, stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino), e uffici di Torino. Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino) e uffici di Torino, per il perioro dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.T.F., con sede in Torino, stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino), e uffici di Torino, per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22428 del 21 marzo 1997: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 21 maggio 1995 al 31 ottobre1995, della ditta S.p.a. Granarolo Felsinea - gruppo C.E.R.P.L., dal 1 novembre 1995 Granarolo Felsi, con sede in Bologna, e unita' di Bologna, Ferrara, Mestre, Forli', Mantova, Rimini, e Pesaro. Parere comitato tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997, favorevole. 2) a seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea - gruppo C.E.R.P.L., dal 1 novembre 1995 Granarolo Felsi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Ferrara, Mestre, Forli', Mantova, Rimini e Pesaro, per il periodo dal 21 maggio 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 21 maggio 1995. 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1995 al 20 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Granarolo Felsinea, con sede in Bologna e unita' di Anzio (Roma), Bologna, Ferrara, Forli', Mantova, Mestre (Venezia), Pesaro, Pozzuoli, (Napoli), Rimini e Roma. Parere comitato tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea, con sede in Bologna e unita' di Anzio (Roma), Bologna, Ferrara, Forli', Mantova, Mestre (Venezia), Pesaro, Pozzuoli (Napoli), Rimini, Roma, per il periodo dal 1 novembre 1995 al 20 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre1995 con decorrenza 1 novembre 1995. 3) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 ottobre 1995, della ditta Latte Europa S.r.l., dal 1 novembre 1995 Granarolo Felsinea S.p.a., con sede in Pozzuoli (Napoli) ora Bologna, e unita' di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma. Parere comitato tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Latte Europa S.r.l., dal 1 novembre 1995 Granarolo Felsinea S.p.a. sede in Pozzuoli (Napoli) ora Bologna e unita' di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con decorrenza 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22429 del 21 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera). Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole. Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, n. 22052/1. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta Consorzio Ferrofir, con sede in Roma e unita' di Roma - sede. Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Consorzio Ferrofir, con sede in Roma e unita' di Roma - sede, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22430 del 21 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 14 settembre 1995 al 13 settembre 1996, della ditta S.r.l. Cantieri Navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Termoli (Campobasso). Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997, favorevole. A seguito dell' approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri Navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso), e unita' di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 14 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 14 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri Navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso), e unita' di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22431 del 21 marzo 1997: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gilardini distribuzione (gia' Distribuzione ricambi) dal 1 gennaio 1994 Tecnocar S.r.l., con sede in Torino, e unita' di S. Antonino (Torino), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994, limitatamente ai lavoratori gia' dipendenti dalla Gilardini distribuzione S.p.a. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13886/18 del 13 dicembre 1993. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Soc. distribuzione ricambi dal 1 gennaio 1993 Gilardini distribuzione, con sede in Torino, e unita' di Grugliasco e uffici di Torino, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22432 del 21 marzo 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Ipiemme di R. Melillo & C. con sede in Alife (Caserta), e unita' di Alife (Caserta), per il periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1996 con decorrenza 3 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta: S.p.a. Eurosegnaletica, con sede in S. Angelo in Formis Capua (Caserta), e unita' di S. Angelo in Formis Capua (Caserta). Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997, favorevole. A seguito dell' approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eurosegnaletica, con sede in S. Angelo in Formis Capua (Caserta), unita' di S. Angelo in Formis Capua (Caserta), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurosegnaletica, con sede in S. Angelo in Formis Capua (Caserta), e unita' di S. Angelo in Formis Capua (Caserta), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22433 del 21 marzo 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli, e unita' di Caserta. Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1997, favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. 2) a seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli, e unita' di Caserta (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 29 dicembre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.