Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.102 del 5-5-1997)
Con decreto ministeriale n. 22434 del 21 marzo 1997: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per un massimo di 60 dipendenti per il periodo dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996. La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 7 agosto 1996 al 6 febbraio 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 25 marzo 1996, come da protocollo dello stesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro Marina (Cosenza), per un massimo di 25 dipendenti per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 25 gennaio 1996, come da protocollo dello stesso. 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio Confezione Maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) unita' di Cetraro (Cosenza), per un massimo di 2 dipendenti per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 25 gennaio 1996, come da protocollo dello stesso. 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unita' di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 25 dipendenti per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 28 febbraio 1997, come da protocollo dello stesso. 5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Palermo e unita' di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 12 dipendenti per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro compentente, in data 28 febbraio 1997, come da protocollo dello stesso. Con decreto ministeriale n. 22435 del 21 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996, della ditta S.r.l. Alpe SIS, con sede in Trento e unita' di Roma e di Trento. Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe SIS, con sede in Trento e unita' di Roma e di Trento, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 1 dicembre 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe SIS, sede in Trento unita' di Roma e di Trento, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1996 con decorrenza 1 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22436 del 21 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.r.l. B. & P., sede in Pozzilli (Isernia) e unita' di Pozzilli (Isernia). Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. B. & P., con sede in Pozzilli (Isernia) e unita' Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale, con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. B. & P., con sede in Pozzilli (Isernia) e unita' Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22437 del 21 marzo 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 novembre 1993 al 10 novembre 1994, della ditta S.p.a. Ericsson Fatme dall'1 gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ericsson Fatme dal 1 gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 10 maggio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ericsson Fatme dal 1 gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 11 maggio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1994, della ditta S.r.l. Resintex, sede in Prato (Pistoia) e unita' di Castello (Firenze). Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Resintex, sede in Prato (Pistoia) e unita' di Castello (Firenze), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Resintex, sede in Prato (Pistoia) e unita' di Castello (Firenze), per il periodo dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/ 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 15 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22438 del 21 marzo 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1997, della ditta S.r.l. Swisel italiana, sede in Sovicille (Siena) e unita' di Sovicille (Siena). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Swisel italiana, sede in Sovicille (Siena) e unita' di Sovicille (Siena), per il periodo dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 20 maggio 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1996 con decorrenza 20 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22439 del 21 marzo 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996, della ditta S.p.a. Geconf 2000, sede in Surbo (Lecce) unita' di Surbo (Lecce). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Geconf 2000, con sede in Surbo (Lecce) unita' di Surbo (Lecce), per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 20 febbraio 1996. Con esclusione delle 42 unita' in servizio presso la ditta Barbetta S.r.l. Di Nardo'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22440 del 21 marzo 1997 e' approvato la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dall'11 novembre 1993 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Ericsson Fatme dal 1 gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unita' di Bari, Catania, Napoli, uffici di Palermo, uffici di Venezia-Mestre. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ericsson Fatme dal 1 gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unita' di Bari, Catania, Napoli, uffici di Palermo, uffici di Venezia-Mestre, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dall'11 maggio 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 11 maggio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22441 del 21 marzo 1997: 1) per le motivazioni in premessa riportate e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 luglio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22442 del 21 marzo 1997: 1) per le motivazioni in premessa riportate e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996, della ditta S.p.a. I.P.E. - Industria prefabbricati edil-stradali con sede in Potenza e unita' di Bellizzi (Salerno) e Potenza. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. - Industria prefabbricati edil-stradali con sede in Potenza e unita' di Bellizzi (Salerno) e Potenza, per il periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 22 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22443 del 21 marzo 1997: 1) per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996, della ditta S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unita' di Latina. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unita' di Latina, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1996 con decorrenza 3 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22444 del 21 marzo 1997 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 28 febbraio 1997. Con decreto ministeriale n. 22445 del 21 marzo 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Italia radio, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22446 del 21 marzo 1997 e' accertata la permanenza della condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1996 della ditta S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995. Con decreto ministeriale n. 22447 del 21 marzo 1997 in favore dei dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzo agrario provinciale di Perugia, con sede in Perugia e unita' di Perugia, Spoleto e Foligno (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata dall'11 novembre 1994 al 10 maggio 1995. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 22448 del 21 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dall'11 maggio 1995 e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Perugia, con sede in Perugia e unita' di Perugia, Spoleto e Foligno (Perugia), per il periodo dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996. Il trattamento di cui ai precedenti commi, e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22449 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gi.Erre.Ci tecnologie e costruzoni, con sede in Gordona (Sondrio) e unita' in Gordona (Sondrio), per un massimo di nove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1996 al 4 aprile 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 5 aprile 1997 al 4 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva detrminata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22450 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.S. - Storage systems, con sede in Torino e unita' di Buttigliera Alta (Torino), per un massimo di tredici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1996 al 4 maggio 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22451 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unita' di Foggia, per un massimo di settantasette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22452 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confidea di Conoci e Scalinci, con sede in Villa Baldassarri (Guagnano) - Lecce, e unita' di S. Donaci (Brindisi), per un massimo di ventidue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 luglio 1993 al 21 gennaio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22454 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in S. Mango sul Calore (Avellino) e unita' di S. Mango sul Calore (Avellino), per un massimo di centosessantasette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1996 al 31 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22455 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magrino argenterie, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze) e unita' di Bagno a Ripoli (Firenze), per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1995 al 6 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22456 del 21 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ci.O.Due, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di diciannove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1996 al 12 giugno 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 13 giugno 1997 al 12 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22481 del 21 marzo 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 28 agosto 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.r.l. Ideal ristoro mensa c/o Calabrese veicoli industriali appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Napoli e unita' di Bari. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Ideal ristoro mensa c/o Calabrese veicoli industriali, con sede in Napoli e unita' di Bari, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22486 del 25 marzo 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1993 al 6 maggio 1994, della ditta S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino e unita' di Tolentino (Macerata). Parere Comitato tecnico del 16 gennaio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino e unita' di Tolentino (Macerata), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 6 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22487 del 25 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1996 al 1 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unita' di Alba, Saluzzo, Guarene, Castagnito, Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e Cortemilia (Cuneo). Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unita' di Alba, Saluzzo, Guarene, Castagnito, Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e Cortemilia (Cuneo), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 10 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unita' di Alba, Saluzzo, Guarene, Castagnito, Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e Cortemilia (Cuneo), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22488 del 25 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 dicembre 1996, della ditta S.p.a. De Risi Sud, con sede in Napoli e unita' di Saviano (Napoli). Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Risi Sud, con sede in Napoli e unita' di Saviano (Napoli), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Risi Sud, con sede in Napoli e unita' di Saviano (Napoli), per il periodo dal 19 novembre 1996 al 3 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996, articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1996 al 26 marzo 1997, della ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unita' di Borgorose (Rieti). Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unita' di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 23 maggio 1996 al 26 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1996 con decorrenza 27 marzo 1996, articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento strordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unita' di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 27 settembre 1996; 5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 novembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento strordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996, con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dell'Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini (Terni), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22489 del 25 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere, con sede in Salerno e unita' di Angri e Fratte (Salerno). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere, con sede in Salerno e unita' di Angri e Fratte (Salerno), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 3 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22490 del 25 marzo 1997, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.c. a r.l. Co.La.Graf., con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.La.Graf., con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.