Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano".(GU n.102 del 5-5-1997)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha esaminato la domanda presentata dagli interessari tendente ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano", nel testo approvato ed allegato al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 di detto disciplinare, nella riunione tenutasi il giorno 10 febbraio 1997; Esaminate conseguentemente le integrazioni proposte nel corso della pubblica audizione tenutasi con gli interessati; Valutate le motivazioni fornite a sostegno delle modifiche richieste e delle integrazioni proposte; Ritenuto doversi procedere alla votazione sulle singole richieste e sulla proposta finale di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata in argomento; Ha espresso a maggioranza assoluta ma non qualificata parere favorevole all'accoglimento di dette richieste; Il dirigente capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento; Considerato che per il combinato disposto dell'art. 12, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dell'art. 10, comma 6, della stessa legge, il procedimento relativo alle richieste di modifica e' equiparato a quello relativo alle richieste di riconoscimento, e che pertanto per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica di un disciplinare di produzione di un vino a denominazione di origine controllata e' richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti alla riunione del Comitato; Tenuto conto che non e' stata raggiunta nella votazione finale tale maggioranza qualificata; Comunica che per la motivazione sopra esposta, e solo per essa, le richieste di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" di cui alla domanda presentata dagli interessati non sono state accolte; Il mancato accoglimento delle richieste di modifica nei termini di cui sopra non costiuisce pregiudizio ai fini della proposizione di eventuali future domande concernenti gli stessi articoli o articoli diversi del disciplinare di produzione di cui trattasi.