Rettifica alla deliberazione CIPE 20 dicembre 1996 recante: "Art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Direttive per la revisione delle tariffe autostradali".(GU n.105 del 8-5-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, recante "Art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Direttive per la revisione delle tariffe autostradali"; Rilevato che, per un mero errore di trascrizione, nella succitata delibera e' stata omessa una riga al punto 1.1, laddove si fa riferimento alla presentazione del piano finanziario al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto concessorio; Ritenuto di dover rettificare il punto sopra citato, anche in considerazione della rilevanza delle disposizioni ivi inserite, che individuano le finalita' ed i contenuti dei piani finanziari nell'ambito della definizione della normativa a regime intesa all'instaurazione di comportamenti piu' efficienti delle societa' autostradali e piu' consoni ad un principio di visione prospettica delle convenzioni; Delibera: Il secondo periodo del punto 1.1 della delibera 20 dicembre 1996 meglio specificata in premessa e' sostituito dal seguente: "Il piano viene quindi presentato, al fine di consentire la verifica del costo del servizio: al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto: nel primo caso il piano si riferisce, come base per la proiezione futura delle strategie d'investimento, alle conoscenze esistenti economiche e produttive del settore; mentre, in caso di proroga, e' riferito all'intera situazione aziendale reddituale e patrimoniale esistente come base per detta proiezione; nel corso di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano d'investimenti che rivesta carattere straordinario o in presenza di altre specifiche cause predeterminate a priori: in tale ipotesi il piano conterra' anche elaborazioni relative agli effetti addizionali previsti.". Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 23 aprile 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 110