MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 aprile 1997, n. 18 

Chiarimenti in merito al paragrafo 6.3 della circolare n. 15/FL del 7
aprile  1997 relativa alle nuove disposizioni in materia di tesoreria
unica e trasferimenti erariali agli enti locali.
(GU n.106 del 9-5-1997)
 
 Vigente al: 9-5-1997  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo atti Ministero interno  -
                                  Sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.GE.S.P.A.  -  Direzione  generale
                                  del Tesoro - Servizio II
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle   entrate   -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al Commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno - presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'amministrazione         civile
                                  dell'Interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'Associazione bancaria italiana
  Con la circolare F.L. 15/97 del 7 aprile 1997  sono  state  fornite
indicazioni   sulle   nuove  disposizioni  normative  in  materia  di
tesoreria unica e trasferimenti erariali agli enti locali per  l'anno
1997.   In  particolare  al  paragrafo  6.3  sono  state  esposte  le
problematiche connesse all'utilizzo  dei  trasferimenti  erariali  in
presenza  di  un  fondo  di  cassa  costituito in tutto o in parte da
entrate  a  specifica  destinazione.  Al  riguardo,  nel   richiamare
l'integrale   rispetto  dell'art.  38,  del  decreto  legislativo  25
febbraio  1995,  n.  77,  e  successive  modifiche,  che   disciplina
l'utilizzo  dei  fondi  vincolati  ed individua puntualmente gli enti
locali che possono disporre tale utilizzo, e quindi  a  rettifica  di
quanto  esposto  nel  primo  periodo  del  predetto paragrafo 6.3, si
precisa che gli enti come  sopra  individuati  possono  ulteriormente
utilizzare   le   somme  a  destinazione  vincolata  nei  limiti  dei
trasferimenti  erariali,  senza  vincolo  di  destinazione,  che   si
renderanno  via  via disponibili presso la competente tesoreria dello
Stato ai sensi dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  e  dell'art.  9,  della  legge  28 febbraio 1997, n. 30, di
conversione  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669.   Tale
ulteriore  possibilita'  di  utilizzo  e'  l'unica  che  puo'  essere
esercitata,  oltre  che  dagli  enti  legittimati  ad  avvalersi  del
richiamato   art.   38,   anche   dagli   altri  enti  locali.  Detta
interpretazione non altera le finalita' dell'art. 38,  di  preservare
cioe'  l'immediata  liquidita'  ed esigibilita' delle somme vincolate
ma, in armonia con la  recente  normativa  di  razionalizzazione  dei
flussi di cassa, consente di evitare difficolta' nella gestione degli
enti  nell'ambito dell'articolato complesso normativo che presiede la
materia.
                                      Il direttore generale
                                  dell'Amministrazione civile
                                              Gelati