MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.109 del 13-5-1997)

   Con  decreto  ministeriale  n.  22323  dell'8  marzo  1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
crisi  aziendale,  relativamente  al periodo dal 12 marzo 1996 all'11
settembre 1996, della ditta S.p.a. Sicilcalce, con sede  in  Bagheria
(Palermo) e unita' di Bagheria (Palermo).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Sicilcalce,  con  sede  in  Bagheria
(Palermo) e unita' di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 12 marzo
1996 all'11 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 12
marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale  n.  22324  dell'8  marzo  1997,  per  le
motivazioni  in  premessa  riportate,  e'  approvato il programma per
riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1996
al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa  -
Del  Monte  Italia,  con  sede in Liscate (Milano) e unita' di Faenza
(Ravenna), Liscate (Milano) e S. Felice sul Panaro (Modena).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa
-  Del  Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unita' di Faenza
(Ravenna), Liscate (Milano) e S. Felice sul Panaro (Modena),  per  il
periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 aprile 1996 con decorrenza 1
marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22325  dell'8  marzo  1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  relativamente  al periodo dal 15 aprile
1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. F.O.M.M. Fonderie Officine
Meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unita' di Mapello
(Bergamo).
   Istanza  aziendale  presentata  il 6 maggio 1996 con decorrenza 15
aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997.
   Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1996 con decorrenza  15
ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale  n.  22326  dell'8  marzo  1997,  per  le
motivazioni  in  premessa  riportate,  e'  approvato il programma per
ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal  5  febbraio
1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede
in  Rionero  in  Vulture  (Potenza)  e  unita'  di Rionero in Vulture
(Potenza).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede
in Rionero in Vulture  (Potenza)  e  unita'  di  Rionero  in  Vulture
(Potenza), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  21 marzo 1996 con decorrenza 5
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 5
agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22327  dell'8  marzo  1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
conversione  aziendale, relativamente al periodo dal 6 maggio 1996 al
5 maggio 1997, della ditta S.p.a.  Montello,  con  sede  in  Montello
(Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   per  conversione  aziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Montello,  con  sede  in
Montello (Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo), per il periodo dal
6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 16 maggio 1996 con decorrenza 6
maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
2 e' prorogata dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997.
   Istanza  aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 6
novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattametno
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22328  dell'8  marzo  1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  relativamente  al  periodo dal 22 marzo
1996 al 21 marzo 1997, della ditta S.p.a. Sider Calce,  con  sede  in
Campiglia   Marittima  (Livorno)  e  unita'  di  Campiglia  Marittima
(Livorno).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Sider Calce, con sede in
Campiglia  Marittima  (Livorno)  e  unita'  di  Campiglia   Marittima
(Livorno), per il periodo dal 22 marzo 1996 al 21 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza 22
marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 22 settembre 1996 al 21 marzo 1997.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1996 con decorrenza  22
settembre 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale  n.  22329  dell'8  marzo  1997,  per  le
motivazioni  in  premessa  riportate,  e'  approvato il programma per
crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 febbraio 1996 al  25
agosto  1996,  della  ditta  S.r.l.  Dragna, con sede in Misterbianco
(Catania) e unita' di Misterbianco (Catania).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Dragna,  con  sede  in Misterbianco
(Catania) e unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo  dal  26
febbraio 1996 al 25 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 marzo 1996 con decorrenza 26
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22330  dell'8  marzo  1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
crisi  aziendale,  relativamente  al periodo dal 17 maggio 1996 al 16
novembre  1996,  della  ditta  S.p.a.  F.lli  Poscio,  con  sede   in
Villadossola (Novara) e unita' di Arona - Villadossola (Novara).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in  Villadossola
(Novara)  e  unita'  di Arona - Villadossola (Novara), per il periodo
dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996.
   Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1996  con  decorrenza  17
maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattametno
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22331  dell'8  marzo  1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
crisi  aziendale,  relativamente  al periodo dal 15 aprile 1996 al 14
ottobre 1996, della ditta S.p.a.  S.C.A.C.  Societa'  Cementi  Armati
Centrifugati,  con  sede  in  Montesilvano  (Pescara)  e unita' di S.
Spirito (Bari).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  S.C.A.C.  Societa'  Cementi  Armati
Centrifugati, con sede in Montesilvano  (Pescara),  e  unita'  di  S.
Spirito (Bari), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 15
aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattametno
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale  n.  22332  dell'8  marzo  1997,  per  le
motivazioni  in  premessa  riportate,  e'  approvato il programma per
riorganizzazione aziendale, relativamente al  periodo  dall'8  maggio
1996  al  7  novembre  1996,  della  ditta S.p.a. L.B.S., con sede in
Milano e unita' di Milano.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano
e  unita'  di Milano, per il periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre
1996.
   Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1996  con  decorrenza  8
maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattametno
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale  n.  22333  dell'8  marzo  1997,  per  le
motivazioni  in  premessa  riportate,  e'  accertata la condizione di
crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1  giugno  1996  al  31
maggio 1997, della ditta S.p.a. Di Mauro Emilio, con sede in Cava Dei
Tirreni (Salerno) e unita' di Cava Dei Tirreni (Salerno).
   A  seguito  dell'accertamentoe  di  cui  sopra,  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Mauro
Emilio, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e unita' di  Cava  dei
Tirreni  (Salerno),  per  il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre
1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
prorogata dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., sono
autorizzati  a  provvedere  al  pagamento  diretto  del   trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22334  dell'8  marzo  1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  accertata  la  condizione  di
crisi  aziendale,  relativamente  al  periodo dal 1 giugno 1993 al 31
maggio 1994, della ditta S.p.a. Abete Grafica, con  sede  in  Roma  e
unita' di Citta' di Castello (Perugia).
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui
all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  dipendenti  dalla
S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unita' di Citta' di Castello
(Perugia), per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22335  dell'8  marzo  1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al periodo dal 13 giugno
1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana
Filati, con sede in Milano e unita' di Gattinara (Vercelli) e Milano.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.  Iafil  Industria  Ambrosiana
Filati, con sede in Milano e unita' di Gattinara (Vicenza), e Milano,
per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994  con  decorrenza  13
giugno 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 gennaio 1996 n. 19886/2.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1995 con decorrenza  13
dicembre 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 gennaio 1996 n. 19886/3.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattametno
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22336 dell'8 marzo 1997, e' approvato
il programma per crisi aziendale, limitatamente  al  periodo  dal  25
marzo 1996 al 24 settembre 1996, della ditta S.p.a. Secondo Mona, con
sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Secondo Mona con sede in Somma Lombardo
(Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per il periodo  dal  25
mazo 1996 al 24 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 25
marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattametno
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22337 dell'8 marzo 1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 2 gennaio 1996 al 1 gennaio 1997, della ditta  S.p.a.  Faba  Sud,
con  sede  in  Nocera  Superiore  (Salerno)  e  unita' di Battipaglia
(Salerno) e Nocera Superiore (Salerno).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Faba  Sud  con  sede  in
Nocera Superiore (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno) e Nocera
Superiore  (Salerno),  per  il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza  2
gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 2 luglio 1996 al 1 gennaio 1997.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 luglio 1996 con decorrenza 2
luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattametno
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22338 dell'8 marzo 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Alidolce  con  sede in Caivano
(Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995.
   Le proroghe di cui ai predetti commi, non operano per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti  ai  commi  4,  5  e 6 dell'articolo 5 del D.L. 16
giugno 1994, n. 299, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22339  dell'8 marzo 1997, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, del D.L. 1 ottobre 1996,  n.  510,  convertito,
con  modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere
dal  27  dicembre  1995,  e'  prorogata,  in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Alidolce, con sede in Caivano
(Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 27 dicembre
1995  al  26  giugno   1996   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1996 al 26 dicembre 1995.
  Il trattamento di cui ai precedenti e' pari all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 22340 dell'8 marzo 1997, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Compagnia   elettrotecnica
internazionale, con sede in Milano e unita' di:
    Brindisi, per un massimo di 49 dipendenti;
    Milano, per un massimo di 58 dipendenti;
    Palermo, per un massimo di 15 dipendenti;
    Siena, per un massimo di 7 dipendenti;
    Siracusa, per un massimo di 2 dipendenti;
    Torino, per un massimo di 45 dipendenti;
    Vado Ligure (Savona), per un massimo di 6 dipendenti;
    Varese, per un massimo di 6 dipendenti;
    Vercelli per un massimo di 38 dipendenti,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22341 dell'8 marzo 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bo.Im. Bodano Immobiliare con sede
in Quartu S. Elena (Cagliari) e unita' di Quartu S. Elena (Cagliari),
per un massimo di 39 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1996
al 25 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 26 settembre 1996 al 25 marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22342 dell'8 marzo 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine  Torretta,  con  sede  in
Torino  e  unita'  di  Torino,  per  un  massimo di 38 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 gennaio 1997, n. 22003.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22343 dell'8 marzo 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Puglialluminio,  con  sede  in
Barletta e unita' di Barletta, per un massimo di  29  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 30 ottobre 1996 al 29 aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 30 aprile 1997 al 29 ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22367  del  12 marzo 1997, ai sensi
dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del  D.L.  1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito con modificazioni nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  e'  concessa  in  favore  di  massimo  428
lavoratori  interessati  dipendenti  dalla S.p.a. Societa' pneumatici
Pirelli, unita' di Villafranca  Tirrena  (Messina),  la  proroga  del
trattamento straordinario di integrazione salariale per il perodo dal
6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997.
   Il  presente  D.M.  annulla  e  sostituise il D.M. n. 22124 del 28
gennaio 1997.
   Pagamento diretto: si'.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.
   L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto di lavori socialmente utili.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22368  del  12 marzo 1997, ai sensi
dell'art. 4, comma  21  e  dell'art.  9,  comma  25,  punto  b),  del
decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito con modificazioni
nella legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e'  concessa  in  favore  di
massimo  140  lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa'
pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli  (Roma),  la  proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale per il perodo
dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si'.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.
   Il presente D.M. annulla e sostituisce il  D.M.  n.  22125  dell'8
febbraio 1997.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22369  del  12 marzo 1997, ai sensi
dell'art. 4, comma  21  e  dell'art.  9,  comma  25,  punto  b),  del
decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito con modificazioni
nella legge 29 novembre 1996, n. 608, n. 180, e' concessa  in  favore
di   massimo  264  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.
Industrie Cavi Sud,  Azienda  Alfacavi  TLC,  dal  1  settembre  1993
Pirelli  cavi  S.p.a.,  unita'  di Airola (Benevento), la proroga del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale per il periodo
dall'11 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si'.
   Normativa in deroga art. 4, comma 2, legge n. 608/1996.
   Con  decreto ministeriale n. 22370 del 14 marzo 1997, e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 dicembre
1996 al 15 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede  in
Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto (Genova).
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Tubi  ghisa,  con  sede  in  Cogoleto
(Genova) e unita' di Cogoleto (Genova),per il periodo dal 16 dicembre
1996 al 15 dicembre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 16
dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22371 del 14 marzo 1997:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al periodo dal 1 maggio 1995 all'8 luglio 1995,
della ditta S.p.a. ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano  e  unita'  di
Milano div.ne Ambiente.
   Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - favorevole.
   A   seguito   dell'approvazione   di  cui  sopra,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 25 febbraio  1995  con  effetto  dal  31
gennaio  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unita'  di  Milano
div.ne Ambiente, per il periodo dal 1 maggio 1995 all'8 luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1
maggio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  24  ottobre  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
24  ottobre  1996  con  effetto  dal  12  marzo  1996,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Geoitalia,  con
sede  in  San  Giuliano  Milanese  (Milano)  e unita' di San Giuliano
Milanese (Milano), per il periodo dal 12 settembre 1996 all'11  marzo
1997.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 12
settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22372 del 14 marzo 1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma  per  riorganizzazione   aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  3 febbraio 1997, e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
3  febbraio  1997  con  effetto  dal  1  gennaio  1996, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB  SACE,  con
sede  in  Bergamo  e  unita'  di  S.  Martino in Strada (Lodi) per il
periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996  con  decorrenza  1
luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22373 del 14 marzo 1997, e'  approvato
il  programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal
27 maggio 1996 al 26  maggio  1998  della  ditta  S.p.a.  Cotonificio
Olcese Veneziano con sede in Milano e unita' di Trieste.
   Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   Cotonificio   Olcese
Veneziano, con sede in Milano e unita' di Trieste, per il periodo dal
27 maggio 1996 al 26 novembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 luglio 1996 con decorrenza 27
maggio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22374 del 14 marzo 1997:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale  del  3  febbraio  1997,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993
con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Ansaldo Azienda Finmeccanica, con sede
in Roma e unita' di Genova e di Roma, per il periodo  dall'11  agosto
1995 al 1 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1 agosto 1995 con decorrenza 11
agosto 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
3 febbraio 1997 n. 22058/3.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 15 luglio 1996 al  14  luglio  1997  della  ditta  S.p.a.
Mulini Filippo Maione, con sede in Catania e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Mulini  Filippo  Maione,  con  sede  in
Catania  e unita' di Catania, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14
gennaio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con  decorrenza  15
luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22375 del 14 marzo 1997:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 24 agosto 1996 al 23 agosto 1997, della ditta
S.p.a.  Calabrese  Engineering con sede in Modugno (Bari) e unita' di
Modugno.
   Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calabrese Engineering, con
sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal
24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 agosto 1996 con decorrenza 24
agosto 1996;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  19  agosto  1996  al  18 agosto 1997 della ditta S.r.l.
Albright & Wilson Patrica  con  sede  in  Castiglion  delle  Stiviere
(Mantova) e unita' di Patrica (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica, con sede  in
Castiglion  delle Stiviere (Mantova) e unita' di Patrica (Frosinone),
per il periodo dal 19 agosto 1996 al  18  agosto  1997.  Articolo  6,
comma 1, legge n. 608/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 settembre 1996 con decorrenza
19 agosto 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22376 del 14 marzo 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al  6  febbraio  1995,  della
ditta  S.r.l.  Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio
Emilia) e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).
   Parere Comitato tecnico del 31 gennaio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in
Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unita' di Castelnuovo di Sotto
(Reggio Emilia), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo  1994  con  decorrenza  7
febbraio 1994.
   Vista la nota dell'URLMO di Bologna n. 13044 del 5 novembre 1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 18
dicembre 1996  con  effetto  dal  7  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo
con sede  in  Castelnuovo  di  Sotto  (Reggio  Emilia)  e  unita'  di
Castelnuovo  di  Sotto  (Reggio  Emilia), per il periodo dal 7 agosto
1994 al 6 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994  con  decorrenza  7
agosto 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
18 dicembre 1996 n. 21893.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.