MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
              il trattamento di integrazione salariale
(GU n.109 del 13-5-1997)

   Con   decreto   ministeriale   n.  22538  del  9  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20  ottobre  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cas di A.A.
Campi, con sede in Misinto (Milano) e unita' di Comnago  -  Seveso  -
Misinto  (Milano),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
61 unita', di cui 2 unita' part-time da 30 a 24 ore medie settimanali
e  2 unia' part-time da 35 a 24 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di 92 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cas di A.A. Campi, a corrispondere
il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22539  del  9   aprile   1997   e'
autorizzata,  per il periodo dal 9 settembre all'8 settembre 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Veltex,  con
sede  in  Adro  (Brescia)  e unita' di Adro (Brescia), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 63 unita', su un organico complessivo di
64 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Veltex,  a  corrispondere   il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22545  del  14  aprile   1997   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Necchi
compressori, con sede in Pavia e unita' di  Pavia,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  27  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 1282 unita', su un organico  complessivo
di 1296 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Necchi   compressori,    a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del  decreto-legge  1  ottobre  1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari posti dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22546  del  14  aprile   1997   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi,
con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unita' di Olcella  di
Busto  Garolfo  (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
101 unita', su un organico complessivo di 488 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22554  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Albasan impresa pulizie c/o Weber,  con  sede
in  Cassino  (Frosinone)  e  unita' di Modugno (Bari), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  18
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  35  ore
settimanali a 24,50 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di
10 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albasan impresa pulizie c/o Weber,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22555  del  14  aprile   1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.V.M., con sede in Lissone (Milano) e unita'
di Lissone (Milano), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
60 unita', su un organico complessivo di 70 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  I.V.M.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22556  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede  in  Torino  e  unita'  di
Torino,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico
complessivo di 23 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 21756 del 28 novembre 1996.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Montaldi,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22557  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31  dicembre  1996,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop
societa' cooperativa, con sede  in  Galliate  (Novara)  e  unita'  di
Borgosesia  (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  38  ore  settimanali  a  26  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
18 unita', su un organico complessivo di 67 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.c.   a   r.l.   Novacoop   societa'
cooperativa,  a  corrispondere  il particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.   510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei limiti finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22558  del  14  aprile   1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1996 al 4 settembre 1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind.
siciliana fiammiferi ed affini, con  sede  in  Catania  e  unita'  di
Catania,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico
complessivo di 24 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi
ed affini, a corrispondere  il  particolare  beneficio  previsto  dal
comma   4,  art.  6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,
nei  limiti  finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto conto dei
criteri di priorita'  individuati  nel  decreto  ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22559  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 settembre 1996,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind.
siciliana fiammiferi ed affini, con  sede  in  Catania  e  unita'  di
Catania,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 17 unita', su un organico
complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi
ed affini, a corrispondere  il  particolare  beneficio  previsto  dal
comma   4,  art.  6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,
nei  limiti  finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto conto dei
criteri di priorita'  individuati  nel  decreto  ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22560  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31  marzo  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Tecnomoduli,  con  sede  in  Carini
(Palermo)  e  unita'  di  Carini  (Palermo),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di 18 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Tecnomoduli, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22561  del  14  aprile   1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Conde' Nast, con sede  in  Milano  e
unita'  di  Milano,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  17  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
68 unita', su un organico complessivo di 216 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Edizioni   Conde'   Nast,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale n. 22562 del 14 aprile 1997 e' disposta
la proroga  della  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  Acciaierie  e  ferriere  di  Piombino,  con  sede in Piombino
(Livorno) e unita' di  Piombino  (Livorno),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  27,6  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
369 unita', su un organico complessivo di 2657 unita', per il periodo
dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22563  del  14  aprile   1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 31 dicembre 1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in
Milano e unita' di Cassina de' Pecchi (Milano), Milano, Roma,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  16  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 36 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori pari a 200 unita', su un organico complessivo
di 1036 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Recordati industria farmaceutica,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti
articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie  rientrante  nell'art.  4,
comma  1,  della  legge  19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, verifichera' che i  lavoratori  interessati
nella   stessa  unita'  produttiva  al  trattamento  di  integrazione
salariale straordinaria ed al trattamento di  integrazione  salariale
da  solidarieta'  siano  diversi  e  precisamente individuati tramite
elenchi nominativi come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c  del
decreto  ministeriale  23  dicembre  1994,  registrato alla Corte dei
conti in data 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22564  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 3  dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. coop.va Sud costruzioni,  con  sede
in  Ragusa  e  unita'  di  Ragusa, uffici tecnico e amministrativo di
Comiso (Ragusa), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  20  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
16 unita', su un organico complessivo di 73 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. coop.va Sud costruzioni,
a  corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22565  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31  dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop societa' cooperativa, con  sede
in Galliate (Novara) e unita' di Borgosesia (Vicenza), per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   38   ore
settimanali  a  26  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di
71 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Novacoop societa' cooperativa,
a  corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22566  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 31 maggio  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede  in  Torino  e  unita'  di
Torino,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unita', su  un  organico
complessivo di 21 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Montaldi,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22567  del  14  aprile   1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1996 al 9 gennaio 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Biscotteria  Tonon,  con  sede  in  Cadidavid
(Verona)  e  unita'  di  Cadidavid  (Verona),  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 11 unita', su un organico complessivo di 25 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotteria Tonon, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22568  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31  marzo
1996,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.V.M., con sede in Lissone (Milano) e unita'
di  Lissone  (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 60 unita', su un organico
complessivo di 70 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  I.V.M.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  n.  22581  del  14  aprile  1997  e'
autorizzata, limitatamente al periodo  dal  1  dicembre  1993  al  30
novembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Indice,  con  sede  in  Limena
(Padova)  e unita' di Limena (Padova), per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
88 unita', su un organico complessivo di 99 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Indice,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.