CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

COMUNICATO

  Modificazioni all'art. 8 e al  capo  III  del  regolamento  di  cui
all'art.    3    delle    disposizioni   concernenti   l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia S.p.a.
(GU n.108 del 12-5-1997)

     La Consob e la Banca d'Italia hanno  approvato  il  nuovo  testo
dell'art.  8  e  del capo III del regolamento di cui all'art. 3 delle
disposizioni  concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione   ed   il
funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.
   L'art. 8 del regolamento e' sostituito dal seguente:
                               Art. 8.
                         Quote e commissioni
     1.  Le  quote  fisse  annuali  di  adesione sono stabilite in L.
36.000.000  (trentaseimilioni)  per  gli  aderenti  generali,  in  L.
18.000.000  (diciottomilioni)  per  gli  aderenti individuali e in L.
6.000.000 (seimilioni) per gli aderenti indiretti.
     2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa  da
ciascun aderente e' fissato in:
      L.  700  (settecento)  per  ogni contratto futures su titoli di
Stato stipulato sul mercato;
      L.  1.200  (milleduecento)  per  ogni  contratto  d'opzione  su
futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;
      L.  700  (settecento)  per  ogni contratto futures su Indice di
Borsa MIB 30 stipulato sul mercato;
      L. 1.200 (milleduecento) per ogni contratto d'opzione su Indice
di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato;
    L.  200  (duecento)  per  ogni  contratto  d'opzione   ISO(alpha)
stipulato sul mercato.
     3.  La  commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi
di gestione dei titoli costituiti a garanzia a norma  del  successivo
art.    14  e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato
sul saldo massimo dei titoli depositati da ciascun aderente nel  mese
di riferimento in ciascun conto.
     4.  La  commissione  dovuta  alla  Cassa da ciascun aderente per
l'esercizio di ogni contratto d'opzione e' pari a:
      L. 1.200 (milleduecento) per ogni opzione su futures su  titoli
di Stato;
      L.  1.200  (milleduecento)  per ogni opzione su Indice di Borsa
MIB30;
    L. 200 (duecento) per ogni opzione ISO(alpha)
   Il capo III del regolamento e' sostituito dal seguente:
                               Capo III
                Fondi di garanzia della liquidazione
                     a contante e dei contratti
                               Art. 30
                               Margini
     1. I margini di cui agli artt. 17, comma 4, e 25, comma 3, delle
disposizioni possono essere  costituiti,  separatamente  per  ciascun
Fondo,  in  contante  o  per  il  tramite  di fideiussione cauzionale
rilasciata  da  una  banca  che  dispone  di  un  conto  di  gestione
intrattenuto presso la Banca d'Italia.
     2.  I  margini  di  cui  al comma 1, la cui misura e' comunicata
dalla Cassa, devono essere costituiti entro e non oltre le ore 12 del
giorno   lavorativo   bancario    precedente    quello    di    avvio
dell'operativita'. Le variazioni in aumento dei margini devono essere
costituite entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello
di  decorrenza,  comunicato  dalla  Cassa; quelle in diminuzione sono
rese disponibili il giorno di decorrenza stesso.
                              Art. 31.
          Versamento e restituzione dei margini in contante
     1. Il versamento dei margini in contante deve essere  effettuato
sul  conto  di  gestione  della  Cassa  intrattenuto  presso la Banca
d'Italia.
     I soggetti che non dispongono di un  conto  di  gestione  e  che
intendono  effettuare  il  versamento  dei  margini in contante, sono
tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo  con
una  sola  "banca  incaricata",  titolare  del  citato  conto, per la
movimentazione del contante.
     2. Non e' consentito costituire presso la  Cassa  disponibilita'
in  contante  in  eccesso  rispetto alla misura dei margini stabiliti
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Il contante che risulta
in eccesso rispetto al margine dovuto e' accreditato dalla Cassa  sul
conto  di gestione dell'aderente o dell'eventuale "banca incaricata".
Per  la  determinazione  del  contante  in  eccesso  si  tiene  conto
dell'eventuale fideiussione prestata.
     3.  Ai  sensi  degli  artt.  17,  comma  5, e 25, comma 4, delle
disposizioni,  i  margini  in  contante  sono   restituiti   mediante
accredito del conto di gestione dell'aderente o dell'eventuale "banca
incaricata",  il  giorno  successivo  a  quello in cui si verifica la
perdita  della  qualifica  di  aderente  alla   liquidazione   o   di
partecipante  alle  negoziazioni.  Tuttavia, per il Fondo di garanzia
dei contratti, di cui all'art. 25, comma  4,  delle  disposizioni,  i
margini  in  contante  sono  restituiti  solo  dopo  la  scadenza dei
contratti garantiti.
                              Art. 32.
    Criteri e modalita' di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni
     1. I  soggetti  che  assolvono  all'obbligo  di  versamento  dei
margini  mediante il rilascio di fideiussioni devono avvalersi di una
sola  banca  fideiubente.  La  fideiussione  e  i   successivi   atti
integrativi,  in  diminuzione  o in aumento, devono essere rilasciati
utilizzando il testo predisposto dalla Cassa. La fideiussione  e  gli
atti  integrativi  devono  essere  inviati  direttamente  dalla banca
fideiubente e pervenire alla Cassa almeno quattro  giorni  lavorativi
bancari precedenti quello di cui all'art. 30, comma 2.
     2.  Ciascuna  banca  fideiubente deve rilasciare una delega alla
Banca d'Italia per effettuare, in caso di escussione  delle  garanzie
prestate,  i  prelevamenti  richiesti  dalla  Cassa mediante addebito
automatico del conto di gestione.
     3. Ai sensi degli artt. 17,  comma  5,  e  25,  comma  4,  delle
disposizioni,  la  fideiussione  si  estingue  negli  stessi  termini
previsti per la restituzione dei  margini  in  contante,  di  cui  al
precedente comma 3 dell'art. 31.
     4.  La  Cassa  provvede  tempestivamente a comunicare a ciascuna
banca fideiubente ed al  soggetto  "garantito"  l'accettazione  della
fideiussione  e dei successivi atti integrativi, nonche' l'estinzione
della stessa.
                              Art. 33.
             Margini integrativi e quote di contribuzione
     1.  Nel  caso  di  richiesta  alle  banche aderenti dei "margini
integrativi" di cui agli artt. 18, comma 4,  e  19,  comma  2,  delle
disposizioni,  la  Cassa  da'  tempestiva comunicazione degli importi
dovuti, che sono addebitati dalla Banca d'Italia sui  relativi  conti
di gestione.
     2. Nel caso di richiesta ai partecipanti alle negoziazioni delle
quote   di  "contribuzione"  di  cui  all'art.  26,  comma  3,  delle
disposizioni, l'importo in contante richiesto deve essere accreditato
sul conto di gestione della Cassa presso la Banca d'Italia secondo  i
tempi di volta in volta comunicati.
                              Art. 34.
                Reintegro e ricostituzione dei margini
     Nel  caso  di intervento della Cassa per un importo superiore ai
margini  versati  dall'inadempiente,  l'ammontare  dei   margini   da
reintegrare,   ai   sensi  degli  artt.  20  e  25,  comma  5,  delle
disposizioni, e' comunicato dalla Cassa e  deve  essere  ricostituito
entro le ore 11 del giorno lavorativo bancario successivo a quello di
intervento.
                              Art. 35.
  Intervento della Cassa in caso di inadempienza nella liquidazione
     1.   In  caso  di  inadempienza  nella  liquidazione,  la  Cassa
interviene   immediatamente   utilizzando   le   disponibilita',   in
fideiussioni   e  contante,  del  Fondo  di  cui  all'art.  17  delle
disposizioni, per la copertura dei saldi lire  e  titoli,  saldi  che
potrebbero  ricomprendere  anche  partite  escluse dalla garanzia del
Fondo stesso.
     2. Successivamente all'intervento di cui al comma  1,  la  Cassa
procede  agli  incassi e ai pagamenti conseguenti allo stralcio delle
partite  escluse  dalla  garanzia  ai  sensi   dell'art.   19   delle
disposizioni.
     3.    Alla    chiusura    delle    procedure   di   liquidazione
dell'insolvenza, la Cassa determina l'esborso definitivo del Fondo  e
la  quota  di  pertinenza  di ciascun aderente. Eventuali eccedenze a
credito verranno messe a disposizione del Consiglio di Borsa.
                              Art. 36.
                Quote di partecipazione e commissioni
     1. Gli aderenti al servizio di compensazione e  di  liquidazione
sono  tenuti a corrispondere alla Cassa, per la gestione del Fondo di
cui all'art. 17 delle disposizioni, una quota annua di partecipazione
pari a L. 2.000.000.
     2. I partecipanti alle negoziazioni sono tenuti a  corrispondere
alla  Cassa,  per  la  gestione  del  Fondo  di cui all'art. 25 delle
disposizioni, una quota annua di partecipazione pari a L. 500.000.
     3. I soggetti che  assolvono  all'obbligo  di  costituzione  dei
margini mediante fideiussioni, sono tenuti a pagare alla Cassa:
       a)   una   commissione  pari  allo  0,10%  in  ragione  d'anno
dell'importo garantito, con un minimo di L. 100.000;
       b)  una  commissione  pari  allo  0,10%  in   ragione   d'anno
dell'importo di ciascuna variazione in aumento;
       c) una commissione fissa di L. 50.000 per ciascuna variazione.
     4.  I  soggetti  che  assolvono  all'obbligo di costituzione dei
margini mediante versamento di contante, sono tenuti  a  pagare  alla
Cassa   una   commissione   pari   allo   0,20%   in  ragione  d'anno
sull'ammontare depositato, calcolato secondo la  formula  (C  X  i  X
t)/365, dove "i" e' uguale a 0,002.
    5. I pagamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera a), devono essere
effettuati  il  giorno  di  avvio  dell'operativita'  e, per gli anni
successivi, entro il mese di gennaio. I pagamenti di cui al comma  3,
lettere  b) e c) e comma 4, devono essere effettuati con le modalita'
operative e nei termini stabiliti con circolari applicative.
                              Art. 37.
                  Interessi sul contante depositato
     Per ciascun Fondo, sui margini costituiti in contante  ai  sensi
dell'art.   31,   viene  riconosciuto  lo  stesso  tasso  d'interesse
corrisposto  dalla  banca   depositaria   sugli   stessi.   La   loro
liquidazione  avviene  secondo i termini e le modalita' stabilite con
circolari applicative.
                              Art. 38.
                       Disposizioni transitorie
     Il versamento dei margini necessari alla costituzione dei  Fondi
di  cui  agli  artt.  17  e  25 delle disposizioni, e' effettuato nel
giorno dell'ultima liquidazione a contante assistita dal Fondo di cui
alle disposizioni precedentemente  in  vigore,  successivamente  alla
chiusura della stessa.
    2.  I margini contrattuali di cui all'art. 25, comma 2, lett. b),
delle disposizioni precedentemente  in  vigore,  sono  restituiti  ai
soggetti  che  li  hanno  versati,  il  giorno successivo a quello di
estinzione del contratto di riporto a contante  a  fronte  del  quale
erano stati versati.
   3. Per l'anno 1997:
       a) le quote di partecipazione di cui all'art. 36, commi 1 e 2,
non  sono  dovute  dai soggetti gia' partecipanti al Fondo a garanzia
della liquidazione a contante;
       b) la commissione di cui all'art. 36, comma 3, lettera a),  e'
dovuta  solo  sull'importo delle nuove fideiussioni, eccedente quello
della fideiussione rilasciata per il Fondo  di  cui  alla  precedente
lettera a).
                              Art. 39.
                            Comunicazioni
     La Cassa, con proprie circolari applicative, indica le ulteriori
modalita'  operative per la disciplina delle disposizioni transitorie
e per la gestione dei Fondi di garanzia della liquidazione a contante
e dei contratti.