Modificazioni all'art. 8 e al capo III del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.(GU n.108 del 12-5-1997)
La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il nuovo testo dell'art. 8 e del capo III del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a. L'art. 8 del regolamento e' sostituito dal seguente: Art. 8. Quote e commissioni 1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 36.000.000 (trentaseimilioni) per gli aderenti generali, in L. 18.000.000 (diciottomilioni) per gli aderenti individuali e in L. 6.000.000 (seimilioni) per gli aderenti indiretti. 2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente e' fissato in: L. 700 (settecento) per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 1.200 (milleduecento) per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 700 (settecento) per ogni contratto futures su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato; L. 1.200 (milleduecento) per ogni contratto d'opzione su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato; L. 200 (duecento) per ogni contratto d'opzione ISO(alpha) stipulato sul mercato. 3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione dei titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto. 4. La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione e' pari a: L. 1.200 (milleduecento) per ogni opzione su futures su titoli di Stato; L. 1.200 (milleduecento) per ogni opzione su Indice di Borsa MIB30; L. 200 (duecento) per ogni opzione ISO(alpha) Il capo III del regolamento e' sostituito dal seguente: Capo III Fondi di garanzia della liquidazione a contante e dei contratti Art. 30 Margini 1. I margini di cui agli artt. 17, comma 4, e 25, comma 3, delle disposizioni possono essere costituiti, separatamente per ciascun Fondo, in contante o per il tramite di fideiussione cauzionale rilasciata da una banca che dispone di un conto di gestione intrattenuto presso la Banca d'Italia. 2. I margini di cui al comma 1, la cui misura e' comunicata dalla Cassa, devono essere costituiti entro e non oltre le ore 12 del giorno lavorativo bancario precedente quello di avvio dell'operativita'. Le variazioni in aumento dei margini devono essere costituite entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello di decorrenza, comunicato dalla Cassa; quelle in diminuzione sono rese disponibili il giorno di decorrenza stesso. Art. 31. Versamento e restituzione dei margini in contante 1. Il versamento dei margini in contante deve essere effettuato sul conto di gestione della Cassa intrattenuto presso la Banca d'Italia. I soggetti che non dispongono di un conto di gestione e che intendono effettuare il versamento dei margini in contante, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo con una sola "banca incaricata", titolare del citato conto, per la movimentazione del contante. 2. Non e' consentito costituire presso la Cassa disponibilita' in contante in eccesso rispetto alla misura dei margini stabiliti dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Il contante che risulta in eccesso rispetto al margine dovuto e' accreditato dalla Cassa sul conto di gestione dell'aderente o dell'eventuale "banca incaricata". Per la determinazione del contante in eccesso si tiene conto dell'eventuale fideiussione prestata. 3. Ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 25, comma 4, delle disposizioni, i margini in contante sono restituiti mediante accredito del conto di gestione dell'aderente o dell'eventuale "banca incaricata", il giorno successivo a quello in cui si verifica la perdita della qualifica di aderente alla liquidazione o di partecipante alle negoziazioni. Tuttavia, per il Fondo di garanzia dei contratti, di cui all'art. 25, comma 4, delle disposizioni, i margini in contante sono restituiti solo dopo la scadenza dei contratti garantiti. Art. 32. Criteri e modalita' di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni 1. I soggetti che assolvono all'obbligo di versamento dei margini mediante il rilascio di fideiussioni devono avvalersi di una sola banca fideiubente. La fideiussione e i successivi atti integrativi, in diminuzione o in aumento, devono essere rilasciati utilizzando il testo predisposto dalla Cassa. La fideiussione e gli atti integrativi devono essere inviati direttamente dalla banca fideiubente e pervenire alla Cassa almeno quattro giorni lavorativi bancari precedenti quello di cui all'art. 30, comma 2. 2. Ciascuna banca fideiubente deve rilasciare una delega alla Banca d'Italia per effettuare, in caso di escussione delle garanzie prestate, i prelevamenti richiesti dalla Cassa mediante addebito automatico del conto di gestione. 3. Ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 25, comma 4, delle disposizioni, la fideiussione si estingue negli stessi termini previsti per la restituzione dei margini in contante, di cui al precedente comma 3 dell'art. 31. 4. La Cassa provvede tempestivamente a comunicare a ciascuna banca fideiubente ed al soggetto "garantito" l'accettazione della fideiussione e dei successivi atti integrativi, nonche' l'estinzione della stessa. Art. 33. Margini integrativi e quote di contribuzione 1. Nel caso di richiesta alle banche aderenti dei "margini integrativi" di cui agli artt. 18, comma 4, e 19, comma 2, delle disposizioni, la Cassa da' tempestiva comunicazione degli importi dovuti, che sono addebitati dalla Banca d'Italia sui relativi conti di gestione. 2. Nel caso di richiesta ai partecipanti alle negoziazioni delle quote di "contribuzione" di cui all'art. 26, comma 3, delle disposizioni, l'importo in contante richiesto deve essere accreditato sul conto di gestione della Cassa presso la Banca d'Italia secondo i tempi di volta in volta comunicati. Art. 34. Reintegro e ricostituzione dei margini Nel caso di intervento della Cassa per un importo superiore ai margini versati dall'inadempiente, l'ammontare dei margini da reintegrare, ai sensi degli artt. 20 e 25, comma 5, delle disposizioni, e' comunicato dalla Cassa e deve essere ricostituito entro le ore 11 del giorno lavorativo bancario successivo a quello di intervento. Art. 35. Intervento della Cassa in caso di inadempienza nella liquidazione 1. In caso di inadempienza nella liquidazione, la Cassa interviene immediatamente utilizzando le disponibilita', in fideiussioni e contante, del Fondo di cui all'art. 17 delle disposizioni, per la copertura dei saldi lire e titoli, saldi che potrebbero ricomprendere anche partite escluse dalla garanzia del Fondo stesso. 2. Successivamente all'intervento di cui al comma 1, la Cassa procede agli incassi e ai pagamenti conseguenti allo stralcio delle partite escluse dalla garanzia ai sensi dell'art. 19 delle disposizioni. 3. Alla chiusura delle procedure di liquidazione dell'insolvenza, la Cassa determina l'esborso definitivo del Fondo e la quota di pertinenza di ciascun aderente. Eventuali eccedenze a credito verranno messe a disposizione del Consiglio di Borsa. Art. 36. Quote di partecipazione e commissioni 1. Gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione sono tenuti a corrispondere alla Cassa, per la gestione del Fondo di cui all'art. 17 delle disposizioni, una quota annua di partecipazione pari a L. 2.000.000. 2. I partecipanti alle negoziazioni sono tenuti a corrispondere alla Cassa, per la gestione del Fondo di cui all'art. 25 delle disposizioni, una quota annua di partecipazione pari a L. 500.000. 3. I soggetti che assolvono all'obbligo di costituzione dei margini mediante fideiussioni, sono tenuti a pagare alla Cassa: a) una commissione pari allo 0,10% in ragione d'anno dell'importo garantito, con un minimo di L. 100.000; b) una commissione pari allo 0,10% in ragione d'anno dell'importo di ciascuna variazione in aumento; c) una commissione fissa di L. 50.000 per ciascuna variazione. 4. I soggetti che assolvono all'obbligo di costituzione dei margini mediante versamento di contante, sono tenuti a pagare alla Cassa una commissione pari allo 0,20% in ragione d'anno sull'ammontare depositato, calcolato secondo la formula (C X i X t)/365, dove "i" e' uguale a 0,002. 5. I pagamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera a), devono essere effettuati il giorno di avvio dell'operativita' e, per gli anni successivi, entro il mese di gennaio. I pagamenti di cui al comma 3, lettere b) e c) e comma 4, devono essere effettuati con le modalita' operative e nei termini stabiliti con circolari applicative. Art. 37. Interessi sul contante depositato Per ciascun Fondo, sui margini costituiti in contante ai sensi dell'art. 31, viene riconosciuto lo stesso tasso d'interesse corrisposto dalla banca depositaria sugli stessi. La loro liquidazione avviene secondo i termini e le modalita' stabilite con circolari applicative. Art. 38. Disposizioni transitorie Il versamento dei margini necessari alla costituzione dei Fondi di cui agli artt. 17 e 25 delle disposizioni, e' effettuato nel giorno dell'ultima liquidazione a contante assistita dal Fondo di cui alle disposizioni precedentemente in vigore, successivamente alla chiusura della stessa. 2. I margini contrattuali di cui all'art. 25, comma 2, lett. b), delle disposizioni precedentemente in vigore, sono restituiti ai soggetti che li hanno versati, il giorno successivo a quello di estinzione del contratto di riporto a contante a fronte del quale erano stati versati. 3. Per l'anno 1997: a) le quote di partecipazione di cui all'art. 36, commi 1 e 2, non sono dovute dai soggetti gia' partecipanti al Fondo a garanzia della liquidazione a contante; b) la commissione di cui all'art. 36, comma 3, lettera a), e' dovuta solo sull'importo delle nuove fideiussioni, eccedente quello della fideiussione rilasciata per il Fondo di cui alla precedente lettera a). Art. 39. Comunicazioni La Cassa, con proprie circolari applicative, indica le ulteriori modalita' operative per la disciplina delle disposizioni transitorie e per la gestione dei Fondi di garanzia della liquidazione a contante e dei contratti.