Obbligo per le ricevitorie SISAL che accettano scommesse Tris di munirsi dell'autorizzazione ex art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Modalita' per la richiesta ed il rilascio della licenza.(GU n.114 del 19-5-1997)
Vigente al: 19-5-1997
Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Con circolare pari numero, in data 25 marzo 1997, e' stato trasmesso il parere della prima sezione del Consiglio di Stato n. 1804/95, reso nell'adunanza del 25 settembre 1996, concernente la problematica in oggetto indicata, richiesto dall'Amministrazione scrivente a seguito di un esposto prodotto dal presidente dell'U.N.A.S. (Unione nazionale assuntori scommesse). In sintesi, il suddetto organo di consulenza giuridica - amministrativa, con il citato parere - diversamente dall'orientamento assunto in precedenza dagli uffici di questo Dipartimento della pubblica sicurezza - ha espresso l'avviso che l'obbligo di munirsi della licenza di polizia di cui all'art. 88 sussiste non solo per gli uffici di zona della societa' SISAL, ma anche per ogni singolo punto di raccolta e, quindi, per tutte le ricevitorie facenti capo alla suddetta societa', dove effettivamente avviene la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, denominata "Corsa Tris". E' stato infatti sostenuto che la ratio della norma e' quella di assicurare - a fini di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica - il controllo sulla qualita' del soggetto che svolge in concreto l'attivita' di raccolta delle scommesse, nonche' sui luoghi dove si esercita l'attivita' di raccolta delle stesse scommesse, tanto che - significativamente - la norma precisa che la licenza e' valida solo per i locali nella stessa espressamente indicati. La ratio e' dunque riferibile proprio a quell'attivita' di raccolta delle scommesse che si svolge a contatto con il pubblico, a nulla rilevando la concreta organizzazione che il soggetto delegato intende fornire all'attivita' di raccolta delle scommesse. Occorre ora conformarsi al suddetto parere, in base al quale, quindi, oltre ai 14 uffici di zona della societa' Sisal Sport Italia S.p.a. - gia' regolarmente autorizzati - dovranno munirsi della licenza di cui al piu' volte menzionato art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tutti gli uffici dell'organizzazione in parola ed in particolare i novanta punti di raccolta e le migliaia di ricevitorie, che effettivamente raccolgono le scommesse e le riversano agli uffici di zona, incaricati - questi ultimi - della gestione e della contabilizzazione delle scommesse medesime. Riguardo a tale ultimo aspetto si comunica che il contenuto del parere espresso dal Consiglio di Stato sull'argomento e' stato reso noto all'Ente ippico nazionale (Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE) ed alla societa' Sisal Sport Italia S.p.a., alla quale e' stato rappresentato che tutte le agenzie di raccolta della scomessa Tris devono regolarizzare la propria posizione, richiedendo alle questure competenti per territorio la prescritta licenza, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo le modalita' che di seguito si indicano. I titolari dei punti di raccolta e delle ricevitorie Sisal, per poter legittimamente continuare la raccolta di scommesse Tris, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della presente direttiva, dovranno richiedere la prescritta licenza, producendo regolare denuncia di inizio di attivita', ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, punto 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Infatti, la licenza di cui all'art. 88 non e' ricompresa nel "regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio - assenso per le denunce di inizio attivita' subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, ne' puo' considerarsi un titolo autorizzatorio sottoposto a "limite o contingente complessivo". Resta ovviamente inteso che l'esercizio dell'attivita' di raccolta di scommesse potra' continuare ad essere svolto nel periodo che va dalla data di presentazione della domanda di inizio di attivita' al termine in cui deve intendersi come formatosi il "silenzio - assenso". Le questure - dopo aver ricevuto la denuncia di inizio di attivita' di cui sopra - dovranno verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, accertando il possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e la sussistenza delle condizioni oggettive per il rilascio della licenza. In particolare, relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, si richiama l'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per quel che concerne la "buona condotta", anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 559 / C. 17634.12982 (23), in data 30 ottobre 1996. In ordine alla sussistenza delle condizioni oggettive, invece, il rilascio della licenza e' subordinato in primo luogo alla produzione di un'attestazione redatta dalla societa' Sisal Sport Italia S.p.a., dalla quale risulti che il richiedente e' titolare di una ricevitoria facente parte dell'organizzazione Sisal, abilitata all'accettazione delle scommesse Tris, in forza della convenzione a suo tempo stipulata tra la stessa societa Sisal e l'UNIRE. Inoltre, il richiedente dovra' allegare alla "denuncia di inizio di attivita'" le norme che regolano l'esercizio delle scommesse Tris, le quali ai sensi dell'art. 161 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dovranno "tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse". Rientrano sempre nell'ambito dell'accertamento delle condizioni oggettive le verifiche relative alla conformita' dei locali alle norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d'uso degli immobili, per il cui accertamento potra' essere anche richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Inoltre dovra' essere verificata di volta in volta la sorvegliabilita' dei locali, ai sensi dell'art. 153 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tenendo presente che, ove si tratti di ricevitorie situate all'interno di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, la rispondenza del locale ai requisiti di sorvegliabilita', di cui al decreto ministerale 17 febbraio 1992, n. 564, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534, gia' ha formato oggetto di accertamento da parte del sindaco, all'atto del rilascio della relativa licenza prevista dalla legge 25 agosto 1991, n. 287. In caso di esito negativo delle verifiche d'ufficio di cui sopra il questore, ai sensi dell'art. 19, ultimo capoverso, della legge n. 241 / 1990, come sostituito dalla legge n. 537 / 1993, disporra' il divieto di prosecuzione dell'attivita' o, eventualmente, invitera' il richiedente a conformarsi alla normativa vigente in materia, fatto ovviamente salvo il regime sanzionatorio fissato dall'art. 21 della stessa legge n. 241 / 1990. Tale ultima norma, infatti, impone agli interessati di dichiarare con la denuncia o la domanda di cui agli articoli 19 e 20 "la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge", prevedendo specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni all'autorita' (art. 483 del codice penale, falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato). Il secondo comma del predetto art. 21 estende poi l'applicazione delle sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza o in difformita' dell'atto di assenso dell'amministrazione a tutti coloro che "diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente". Tutto cio' premesso rimane solo da considerare se in esito alla denuncia di inizio di attivita' e, quindi, in presenza dell'operativita' dell'istituto del "silenzio assenso" occorrera' o meno emanare un formale provvedimento a favore del richiedente. In proposito si osserva che indispensabile appare l'adozione di un provvedimento formale nell'ipotesi in cui si rendesse necessario imporre l'osservanza di particolari prescrizioni nel pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ma volendo prescindere da tale specifica ipotesi, va chiarito che l'operativita' dell'istituto suddetto non esclude comunque che il relativo procedimento si concluda sempre con l'adozione di un formale provvedimento; anzi, l'art. 2 della stessa legge n. 241 / 1991 pone a carico della pubblica amministrazione il preciso dovere di concludere ogni procedimento amministrativo con "l'adozione di un provvedimento espresso". Ovviamente, il formale provvedimento favorevole dell'autorita' sulla "denuncia di inizio di attivita'" potra' essere materialmente adottato anche dopo decorso il suddetto termine di sessanta giorni, cioe' dopo formatosi il silenzio - assenso, in quanto esso non incide minimamente sulla posizione giuridica del destinatario. Diversamente, invece, le determinazioni negative sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 241 / 1991 - cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (divieto di prosecuzione dell'attivita', o invito a conformarsi alla legislazione vigente), come gia' si e' precisato - dovranno essere necessariamente assunte nei termini perentori fissati dalla medesima norma: sessanta giorni dalla denuncia, cioe' entro lo stesso termine concesso all'Amministrazione per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Ove i titolari dei punti di raccolta o delle varie ricevitorie Sisal, non provvedessero a richiedere il rilascio della necessaria autorizzazione, secondo le modalita' in precedenza indicate, da parte delle SS.LL. dovranno essere adottati i provvedimenti inibitori del caso. Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di ricevuta. Il capo della Polizia: Masone