MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 aprile 1997, n. 559 

  Obbligo per  le ricevitorie SISAL  che accettano scommesse  Tris di
munirsi dell'autorizzazione ex art. 88 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. Modalita'  per la richiesta ed  il rilascio della
licenza.
(GU n.114 del 19-5-1997)
 
 Vigente al: 19-5-1997  
 

                    Ai questori della Repubblica
                           e, per conoscenza:
                    Ai prefetti della Repubblica
        Al commissario del Governo per la provincia di Trento
       Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
      Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
         Al commissario dello Stato nella regione siciliana
          Al rappresentante del Governo nella regione sarda
   Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
    Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
  Con  circolare  pari  numero,  in  data 25  marzo  1997,  e'  stato
trasmesso il  parere della  prima sezione del  Consiglio di  Stato n.
1804/95,  reso nell'adunanza  del 25  settembre 1996,  concernente la
problematica  in  oggetto  indicata,  richiesto  dall'Amministrazione
scrivente   a  seguito   di  un   esposto  prodotto   dal  presidente
dell'U.N.A.S. (Unione nazionale assuntori scommesse).
  In  sintesi,   il  suddetto   organo  di  consulenza   giuridica  -
amministrativa, con il citato parere - diversamente dall'orientamento
assunto  in  precedenza dagli  uffici  di  questo Dipartimento  della
pubblica sicurezza  - ha espresso  l'avviso che l'obbligo  di munirsi
della licenza di polizia di cui all'art. 88 sussiste non solo per gli
uffici di zona della societa' SISAL,  ma anche per ogni singolo punto
di raccolta  e, quindi,  per tutte le  ricevitorie facenti  capo alla
suddetta  societa', dove  effettivamente  avviene  la raccolta  delle
scommesse sulle corse dei cavalli, denominata "Corsa Tris".
  E' stato  infatti sostenuto che la  ratio della norma e'  quella di
assicurare  - a  fini  di  prevenzione e  di  tutela della  sicurezza
pubblica -  il controllo  sulla qualita' del  soggetto che  svolge in
concreto l'attivita' di raccolta  delle scommesse, nonche' sui luoghi
dove  si esercita  l'attivita'  di raccolta  delle stesse  scommesse,
tanto che -  significativamente - la norma precisa che  la licenza e'
valida  solo per  i locali  nella stessa  espressamente indicati.  La
ratio  e' dunque  riferibile  proprio a  quell'attivita' di  raccolta
delle scommesse  che si svolge  a contatto  con il pubblico,  a nulla
rilevando la concreta organizzazione che il soggetto delegato intende
fornire all'attivita' di raccolta delle scommesse.
  Occorre  ora conformarsi  al  suddetto parere,  in  base al  quale,
quindi, oltre ai 14 uffici di  zona della societa' Sisal Sport Italia
S.p.a.  -  gia' regolarmente  autorizzati  -  dovranno munirsi  della
licenza di cui al piu' volte menzionato art. 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza,  tutti gli uffici dell'organizzazione in
parola ed in particolare i novanta punti di raccolta e le migliaia di
ricevitorie,  che   effettivamente  raccolgono  le  scommesse   e  le
riversano agli  uffici di  zona, incaricati -  questi ultimi  - della
gestione e della contabilizzazione delle scommesse medesime.
  Riguardo a  tale ultimo  aspetto si comunica  che il  contenuto del
parere espresso dal  Consiglio di Stato sull'argomento  e' stato reso
noto  all'Ente ippico  nazionale (Unione  nazionale incremento  razze
equine  - UNIRE)  ed alla  societa' Sisal  Sport Italia  S.p.a., alla
quale e' stato  rappresentato che tutte le agenzie  di raccolta della
scomessa Tris devono regolarizzare  la propria posizione, richiedendo
alle  questure competenti  per territorio  la prescritta  licenza, ai
sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
secondo le modalita' che di seguito si indicano.
  I titolari  dei punti  di raccolta e  delle ricevitorie  Sisal, per
poter legittimamente continuare la  raccolta di scommesse Tris, entro
trenta  giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica   della  presente   direttiva,   dovranno  richiedere   la
prescritta  licenza,  producendo  regolare   denuncia  di  inizio  di
attivita', ai sensi  dell'art. 19 della legge 7 agosto  1990, n. 241,
come sostituito dall'art. 3, punto  10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
  Infatti,  la licenza  di  cui  all'art. 88  non  e' ricompresa  nel
"regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio -
assenso per  le denunce di  inizio attivita' subordinate  al rilascio
dell'autorizzazione  o atti  equiparati", approvato  con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,  n.  411,  ne'  puo'
considerarsi  un   titolo  autorizzatorio  sottoposto  a   "limite  o
contingente complessivo".
  Resta ovviamente inteso che  l'esercizio dell'attivita' di raccolta
di scommesse  potra' continuare ad  essere svolto nel periodo  che va
dalla data di  presentazione della domanda di inizio  di attivita' al
termine  in  cui  deve  intendersi  come  formatosi  il  "silenzio  -
assenso".
  Le questure - dopo aver ricevuto la denuncia di inizio di attivita'
di  cui sopra  -  dovranno verificare  d'ufficio  la sussistenza  dei
presupposti  e dei  requisiti di  legge, accertando  il possesso  dei
requisiti soggettivi  in capo al  richiedente e la  sussistenza delle
condizioni oggettive per il rilascio della licenza.
  In particolare, relativamente al possesso dei requisiti soggettivi,
si  richiama  l'art. 11  del  testo  unico  delle leggi  di  pubblica
sicurezza  e per  quel che  concerne  la "buona  condotta", anche  in
considerazione di quanto previsto dall'art.  10 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, si rinvia  alle indicazioni contenute nella circolare n.
559 / C. 17634.12982 (23), in data 30 ottobre 1996.
  In ordine  alla sussistenza delle condizioni  oggettive, invece, il
rilascio della licenza e' subordinato  in primo luogo alla produzione
di un'attestazione redatta dalla  societa' Sisal Sport Italia S.p.a.,
dalla quale risulti che il richiedente e' titolare di una ricevitoria
facente parte  dell'organizzazione Sisal,  abilitata all'accettazione
delle  scommesse  Tris,  in  forza  della  convenzione  a  suo  tempo
stipulata  tra  la  stessa  societa  Sisal  e  l'UNIRE.  Inoltre,  il
richiedente dovra' allegare alla "denuncia di inizio di attivita'" le
norme  che regolano  l'esercizio delle  scommesse Tris,  le quali  ai
sensi  dell'art. 161  del regolamento  di esecuzione  al testo  unico
delle  leggi di  pubblica sicurezza,  approvato con  regio decreto  6
maggio 1940, n. 635, dovranno "tenersi affisse in pubblico in modo da
essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse".
  Rientrano  sempre  nell'ambito dell'accertamento  delle  condizioni
oggettive  le verifiche  relative  alla conformita'  dei locali  alle
norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d'uso degli
immobili, per il  cui accertamento potra' essere  anche richiesta una
dichiarazione  sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  da parte  degli
interessati, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Inoltre   dovra'   essere  verificata   di   volta   in  volta   la
sorvegliabilita' dei  locali, ai sensi dell'art.  153 del regolamento
di  esecuzione al  testo  unico delle  leggi  di pubblica  sicurezza,
tenendo  presente   che,  ove   si  tratti  di   ricevitorie  situate
all'interno  di  un pubblico  esercizio  per  la somministrazione  di
alimenti  e  bevande,  la  rispondenza del  locale  ai  requisiti  di
sorvegliabilita', di cui al decreto  ministerale 17 febbraio 1992, n.
564, come modificato dal decreto  ministeriale 5 agosto 1994, n. 534,
gia'  ha  formato  oggetto  di accertamento  da  parte  del  sindaco,
all'atto del rilascio della relativa  licenza prevista dalla legge 25
agosto 1991, n. 287.
  In caso di esito negativo delle verifiche d'ufficio di cui sopra il
questore, ai sensi dell'art. 19, ultimo capoverso, della legge n. 241
/  1990, come  sostituito dalla  legge n.  537 /  1993, disporra'  il
divieto di prosecuzione dell'attivita' o, eventualmente, invitera' il
richiedente a  conformarsi alla  normativa vigente in  materia, fatto
ovviamente salvo  il regime sanzionatorio fissato  dall'art. 21 della
stessa legge n. 241 / 1990.
  Tale ultima  norma, infatti, impone agli  interessati di dichiarare
con  la denuncia  o la  domanda  di cui  agli  articoli 19  e 20  "la
sussistenza  dei presupposti  e dei  requisiti di  legge", prevedendo
specifiche  sanzioni in  caso  di dichiarazioni  mendaci  o di  false
attestazioni  all'autorita' (art.  483  del  codice penale,  falsita'
ideologica commessa dal privato in  atto pubblico, salvo che il fatto
costituisca un piu' grave reato).  Il secondo comma del predetto art.
21  estende poi  l'applicazione delle  sanzioni previste  in caso  di
svolgimento dell'attivita'  in carenza o in  difformita' dell'atto di
assenso  dell'amministrazione  a  tutti   coloro  che  "diano  inizio
all'attivita'  ai  sensi degli  articoli  19  e  20 in  mancanza  dei
requisiti  richiesti  o,  comunque,  in contrasto  con  la  normativa
vigente".
  Tutto cio'  premesso rimane  solo da considerare  se in  esito alla
denuncia   di   inizio   di   attivita'  e,   quindi,   in   presenza
dell'operativita' dell'istituto  del "silenzio assenso"  occorrera' o
meno emanare un formale provvedimento a favore del richiedente.
  In proposito si osserva che  indispensabile appare l'adozione di un
provvedimento  formale nell'ipotesi  in  cui  si rendesse  necessario
imporre  l'osservanza   di  particolari  prescrizioni   nel  pubblico
interesse,  ai sensi  dell'art.  9  del testo  unico  delle leggi  di
pubblica sicurezza.
  Ma volendo prescindere  da tale specifica ipotesi,  va chiarito che
l'operativita'  dell'istituto suddetto  non esclude  comunque che  il
relativo procedimento si concluda sempre con l'adozione di un formale
provvedimento; anzi, l'art. 2 della stessa legge n. 241 / 1991 pone a
carico della pubblica amministrazione il preciso dovere di concludere
ogni procedimento amministrativo con  "l'adozione di un provvedimento
espresso".   Ovviamente,   il    formale   provvedimento   favorevole
dell'autorita' sulla "denuncia di  inizio di attivita'" potra' essere
materialmente  adottato anche  dopo  decorso il  suddetto termine  di
sessanta  giorni, cioe'  dopo  formatosi il  silenzio  - assenso,  in
quanto  esso non  incide  minimamente sulla  posizione giuridica  del
destinatario.
  Diversamente,  invece,  le   determinazioni  negative  sull'istanza
presentata ai sensi  dell'art. 19 della stessa legge n.  241 / 1991 -
cosi' come  modificato dall'art. 2  della legge 24 dicembre  1993, n.
537 (divieto  di prosecuzione dell'attivita', o  invito a conformarsi
alla  legislazione vigente),  come gia'  si e'  precisato -  dovranno
essere necessariamente  assunte nei  termini perentori  fissati dalla
medesima norma: sessanta giorni dalla denuncia, cioe' entro lo stesso
termine  concesso all'Amministrazione  per verificare  la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge.
  Ove  i titolari  dei punti  di raccolta  o delle  varie ricevitorie
Sisal, non  provvedessero a  richiedere il rilascio  della necessaria
autorizzazione, secondo le modalita' in precedenza indicate, da parte
delle SS.LL.  dovranno essere adottati i  provvedimenti inibitori del
caso.
  Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di ricevuta.
                                        Il capo della Polizia: Masone