MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti
il trattamento di integrazione salariale
(GU n.117 del 22-5-1997)

  Con decreto ministeriale n. 22296  del 5 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo dal 19 luglio 1995 al 19 marzo 1996, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Poligrafico   calcografia  e
cartevalori, con sede in Tito, zona industriale (Potenza) e unita' di
S.  Donato Milanese  (Milano),  per  i quali  e'  stato stipulato  un
contratto   di  solidarieta'   che  stabilisce,   per  12   mesi,  la
stipulazione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore  settimanali a
31.30 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di 80 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Poligrafico   calcografia  e
cartevalori, a  corrispondere il  particolare beneficio  previsto dal
comma  4,  art,  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22297  del 5 marzo 1997 e' autorizzata,
limitatamente al  periodo dal 15 aprile  1996 al 31 ottobre  1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Lavanderia
Scotlandi, con sede  in Bologna, e unita' di Bologna,  per i quali e'
stato  stipulato  un contratto  di  solidarieta'  che stabilisce,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33.50
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di 21 unita'.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale 22099 del 3 febbraio 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Lavanderia   Scotlandi,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22298  del 5 marzo 1997 e' autorizzata,
limitatamente al periodo  dal 1 aprile 1995 al 30  settembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Mededil,  gruppo Iritecna, con sede in  Napoli, e unita'
di  Napoli,  per   i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce  per   6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
13 unita', su un organico complessivo di 97 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Mededil,  gruppo  Iritecna,  a
corrispondere i  particolari benefici previsti  dai commi 2 e  4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993, n.  148, convertito  con modificazioni  nella legge  19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei  conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato nell'art.  1,  lettera  C del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 22299  del 5 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Colucci appalti, con  sede in S. Giorgio a Cremano  (Napoli) e unita'
di Piedimonte  Matese (Caserta),  per i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 37,5  ore settimanali a 27 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
21 unita', su un organico complessivo di 21 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colucci appalti, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22315  del 5 marzo 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  31  gennaio   1994  al  29  gennaio  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Gianni Bonza, con sede
in Turbigo  (Milano) e  unita' di  Turbigo (Milano),  per i  quali e'
stato  stipulato  un contratto  di  solidarieta'  che stabilisce,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 32
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 16 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Costruzioni  meccaniche  Gianni
Bonza, a corrispondere i particolari  benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
in premessa  indicato, registrato  dalla Corte dei  conti in  data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22316  del 7 marzo 1997 e' autorizzata,
limitatamente al  periodo dal 3  gennaio 1994  al 31 maggio  1994, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. Tecknel, con sede in Pozzuoli (Napoli)
e unita'  di Pozzuoli,  Licola e  Giuliano (Napoli),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di
20 unita'.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale 20269 del 14 marzo 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  S.E.I. Tecknel, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22317  del 7 marzo 1997 e' autorizzata,
limitatamente al periodo  dal 1 novembre 1996 al 31  ottobre 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Decoritalia
Leipold-Romer, con sede  in Firenze e unita'  di Calenzano (Firenze),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 38.3 ore  settimanali a 30.10 ore medie  settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari a 112 unita', su un organico
complessivo di 125 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Decoritalia  Leipold-Romer,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.