PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 11 aprile 1997 

  Direttiva sui sistemi di telefonia delle pubbliche amministrazioni.
(GU n.117 del 22-5-1997)

                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                       E GLI AFFARI REGIONALI
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'art. 3,  comma 1, lettera b), della legge  14 gennaio 1994,
n. 20;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
conferito la delega ad esercitare le iniziative dirette ad assicurare
l'efficienza e  la produttivita' delle pubbliche  amministrazioni, la
trasparenza  dell'azione  amministrativa   ed  il  miglioramento  dei
rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;
  Vista  la  circolare  13  marzo 1996,  n.  6/96,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 101 del  2 maggio 1996, riguardante  i sistemi
telefonici dello Stato e degli enti pubblici;
  Considerata  la necessita'  di  una disciplina  che, eliminando  le
incertezze interpretative  ed i difetti di  coordinamento attualmente
esistenti regoli piu' compiutamente la materia;
                              E m a n a
  la  seguente direttiva  sui  sistemi di  telefonia delle  pubbliche
amministrazioni.
 1. Premessa.
  La   presente   direttiva   si    propone   di   promuovere   nelle
amministrazioni   pubbliche    la   trasformazione    strutturale   e
organizzativa dell'intero campo dei sistemi di telefonia.
  Le nuove acquisizioni nel  campo delle telecomunicazioni consentono
l'utilizzo  proficuo e  selettivo delle  risorse e  forniscono valide
soluzioni   alle  esigenze   di  una   amministrazione  impegnata   a
raggiungere gli obiettivi prefissati  nei documenti di programmazione
delle proprie attivita' (decreto legislativo n. 29/93).
  Un soggetto  pubblico unico nei  confronti dei gestori  dei sistemi
telefonici  permette,  inoltre,  di  realizzare  miglioramenti  delle
prestazioni,  sia  in  termini  globali  che  riferiti  alle  singole
amministrazioni,  con  sensibili  contenimenti  della  spesa  per  le
economie di scala che ne derivano.
  In adempimento  al disposto  di cui all'art.  5, lettera  e), della
legge 23  agosto 1988, n. 400,  con la presente direttiva  si dettano
nuove  disposizioni   in  materia   di  telefonia  che   innovano  la
regolamentazione   del  settore   abrogando  ogni   altra  precedente
disposizione.2.  Principi generali.  Le amministrazioni  pubbliche di
cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,
nell'attivare   e  gestire   i  sistemi   di  telecomunicazioni,   si
adegueranno ai  seguenti principi nei  quali sono contenute  le linee
guida  di  un   sistema  integrato  di  telefonia   per  la  pubblica
amministrazione:
  realizzazione di  un'unica rete per le  amministrazioni dello Stato
che  potra'  essere  estesa  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
interessate  il cui  sviluppo  dovra' essere  armonizzato con  quello
della rete unitaria della pubblica amministrazione;
  individuazione   presso   ogni  amministrazione   delle   posizioni
funzionali degli  utenti con  differenziazione delle  abilitazioni ai
vari  servizi telefonici,  migliorando  le condizioni  di lavoro  del
personale;
  controllo  specifico della  spesa  e controllo  sulla gestione  dei
sistemi   di    telefonia   devono   essere   realizzati    in   ogni
amministrazione;  a  tal  fine  devono  essere  oggetto  di  continuo
monitoraggio  la regolarita'  delle imputazioni  causali delle  spese
sostenute ed il livello di economicita' delle stesse.
  E'  pertanto  indispensabile  che   per  tutte  le  amministrazioni
centrali dello Stato  venga formulata un'unica e  globale proposta di
servizi  di  fonia  che  possa  rappresentare  un  valido  schema  di
riferimento  anche  per le  altre  amministrazioni  pubbliche di  cui
all'art. 1, comma 2, del  decreto legislativo n. 29/1993.3. Telefonia
fissa.
  Nella  telefonia  fissa  verra'  realizzata un'unica  rete  per  le
amministrazioni dello Stato.
  Detta  rete   sara'  articolata   in  domini  specifici   per  ogni
amministrazione  al  fine di  consentire  una  gestione autonoma  dei
servizi.
  Si dovra' pervenire,  quindi, ad un piano di  numerazione unico per
facilitare la comunicazione tra le amministrazioni e con i cittadini.
  Il graduale  adeguamento delle  centrali telefoniche  agli standard
emergenti e  la realizzazione di cablaggi  strutturati consentiranno,
inoltre, di fruire in tutta la rete di servizi avanzati (integrazione
voce dati, fax ad alta velocita', videocomunicazioni).
  La  soluzione  globale avanti  indicata  presenta  il vantaggio  di
ottenere  sensibili riduzioni  dei costi  di servizio,  attraverso la
riduzione  delle  tariffe,  l'abbattimento  del  numero  delle  linee
dirette esistenti  e la contemporanea attivazione  della possibilita'
di effettuare controlli  sia sulle autorizzazioni ai  servizi che sui
flussi di  traffico. A  tale riguardo  e' opportuno  definire profili
specifici di uso per utente o  classi di gruppi omogenei di utenti ed
e'  necessario   effettuare  il   monitoraggio  dei   consumi,  anche
attraverso   l'elaborazione   delle  documentazioni   analitiche   di
addebito.4. Telefonia mobile.
  Per la telefonia mobile, con riferimento alle soluzioni tecniche ed
ai  profili  di  efficienza, efficacia  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa,  sono applicabili  gli stessi  principi posti  per la
telefonia fissa.
  Pertanto l'uso delle apparecchiature  della telefonia mobile dovra'
essere autorizzato dalle amministrazioni sulla base delle indicazioni
dell'organo   di   direzione   politica,  nell'ambito   delle   somme
disponibili  per la  spesa  telefonica, secondo  quanto previsto  dal
paragrafo   6  e   comunque  osservando   criteri  di   utilizzazione
predeterminati (ad es. esigenza di reperibilita', servizi fuori sede,
interventi, anche  di prevenzione,  per calamita'  naturali, pubblica
sicurezza ecc.).
  Le amministrazioni, in ogni caso,  terranno presente che, anche per
la telefonia mobile sussistono  possibilita', analoghe a quelle della
telefonia  fissa, di  controllo dell'uso  (monitoraggio dei  consumi,
documentazioni di  addebito per ogni  amministrazione, documentazioni
analitiche  delle chiamate  effettuate dall'apparecchio  di telefonia
mobile   con  l'oscuramento   delle  ultime   quattro  cifre)   e  di
abilitazione  ai servizi  (profili  specifici per  utente, classi  di
servizio per sottogruppi).5. Linee dirette.
  L'adozione  di nuovi  sistemi di  telefonia fissa  e mobile  dovra'
comportare  il  progressivo abbandono  delle  linee  dirette, la  cui
assegnazione dovra'  essere riservata  esclusivamente ai  titolari di
incarichi di elevata  responsabilita' istituzionale.6. Programmazione
della spesa.
  Entro novanta  giorni dalla pubblicazione della  presente direttiva
nella Gazzetta Ufficiale le  amministrazioni adotteranno programmi di
spese e di investimenti nel  settore della telefonia il cui ammontare
non potra'  essere superiore al  novantacinque per cento  delle spese
per la telefonia sostenute dalla stessa amministrazione nel 1996.
  Il Dipartimento  della funzione pubblica,  entro il 30  novembre di
ogni  anno,   stabilira'  per  le  amministrazioni   dello  Stato  le
percentuali  eventuali   di  modifica  sulle  spese   telefoniche  da
sostenere nell'anno finanziario successivo.
  Nell'ambito  delle  assegnazioni  finanziarie cosi'  stabilite,  le
amministrazioni  saranno libere  di scegliere  le soluzioni  tecniche
piu' confacenti alle proprie esigenze  di servizio (ad es.: a parita'
di spesa, puo' essere rimodulato il rapporto tra la telefonia fissa e
la    telefonia    mobile).7.     Responsabilita'    del    controllo
tecnicoamministrativo.
  Al   fine  di   assicurare  che   le  scelte   discrezionali  delle
amministrazioni non si discostino  dai principi sopra esposti, dovra'
essere  individuato all'interno  di ogni  singola amministrazione  un
responsabile  dei  sistemi  di   telefonia  il  quale,  dotato  delle
necessarie competenze tecniche e  amministrative, curera' gli aspetti
della  sicurezza   e  della  riservatezza  delle   comunicazioni,  si
esprimera' sulle necessita' tecniche  di aggiornamento dei servizi di
telefonia e  verifichera', inoltre, l'economica gestione  dei servizi
telefonici.
  Detto responsabile potra' essere  inserito nella direzione generale
degli affari generali e del personale o ufficio equivalente, avra' il
compito di  colloquiare con  il Dipartimento della  funzione pubblica
(per   gli   aspetti    organizzativi   relativi   all'efficienza   e
all'efficacia dei sistemi di telefonia),  con il Ministero del tesoro
- PGS  (per tutte le questioni  tecnico-amministrative concernenti la
telefonia  fissa  tradizionale  e  la  telefonia  mobile)  e  con  il
responsabile dei sistemi informativi della medesima amministrazione.
  Dovranno,  in ogni  caso  essere  progressivamente abbandonati  gli
avvisatori di  chiamata del tipo  teledrin e ridotto il  numero delle
linee dirette.
  Per il  raggiungimento degli  obiettivi di  indirizzo tecnico  e di
coordinamento  della  spesa,  dopo  l'esame  da  parte  della  PCM  -
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   ogni   amministrazione,
compatibilmente con il livello  tecnologico esistente degli apparati,
dovra' concordare  con il PGS  la definizione del proprio  dominio di
rete, la realizzazione dei piani di revisione ed ammodernamento degli
apparati  nonche' dei  piani  di assegnazione  delle abilitazioni  ai
servizi.
  Il  PGS,  sentita  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, per  quanto attiene alle possibili  integrazioni con
la rete unitaria di trasmissione dati, dovra' definire, coordinare ed
attuare il piano generale di  realizzazione dei nuovi servizi e della
rete di telefonia  e di ammodernamento delle  centrali telefoniche in
uso.
  Il  PGS  dovra',  inoltre,   acquisire  nella  propria  banca  dati
gestionale tutte le informazioni relative ai flussi di traffico ed ai
consumi ed  altresi' fornire  semestralmente alla PCM  - Dipartimento
della   funzione  pubblica,   ed   ai   responsabili  delle   singole
amministrazioni, tutti i dati agli opportuni livelli di aggregazione,
necessari per il monitoraggio della spesa nel settore.8. Conclusioni.
  Entro trenta  giorni dalla  pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale
della  presente direttiva,  i criteri  dalla stessa  fissati dovranno
essere recepiti, dandone comunicazione  alla PCM - Dipartimento della
funzione pubblica, ed al PGS  con propri atti, dai singoli dicasteri,
nonche' dagli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale.
  Presso  la  PCM  -  Dipartimento della  funzione  pubblica,  verra'
costituito un  comitato, composto da rappresentanti  del Dipartimento
della funzione pubblica - PGS e AIPA, per la verifica dell'attuazione
della presente direttiva.
  Ciascuna amministrazione procedera', quindi, alla formale revisione
delle  utenze  in  atto,  dandone  comunicazione  agli  organi  sopra
indicati.
  La presente direttiva sara' inviata alle regioni e agli enti locali
territoriali come  possibile contributo  alle loro  determinazioni in
materia, salvi  comunque i principi di  autonomia amministrativa loro
spettanti.
   Roma, 11 aprile 1997
                                               Il Ministro: Bassanini
Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 129