MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

  Parere del  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica  del  disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Lambrusco di  Sorbara"  e  proposta  del  relativo  disciplinare  di
produzione.
(GU n.120 del 26-5-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Lambrusco di Sorbara",  ha espresso parere favorevole al
suo  accoglimento proponendo  ai  fini  dell'emanazione del  relativo
decreto  ministeriale, la  proposta di  modifica del  disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica  ed al  disciplinare di  produzione dovranno  essere inviate
dagli interessati  al Ministero delle risorse  agricole, alimentari e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei   vini  -  entro   sessanta  giorni  dalla   data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
    a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine controllata "Lambrusco  di Sorbara" e'
riservata  ai  vini frizzanti  rosso  e  rosato che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente  disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
  La denominazione  di origine controllata "Lambrusco  di Sorbara" e'
riservata  ai   vini  frizzanti   ottenuti  dalle  uve   di  vitigni,
raccomandati e/o autorizzati per  la provincia di Modena, provenienti
dai  vigneti aventi,  in ambito  aziendale, la  seguente composizione
ampelografica:
    Lambrusco di Sorbara: minimo 60%;
    Lambrusco Salamino: massimo 40%.
                               Art. 3.
  La  zona di  produzione del  vino a  d.o.c. "Lambrusco  di Sorbara"
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia,
Bomporto, Nonantola,  Ravarino, San  Prospero, tutti in  provincia di
Modena,  e   parte  del   territono  amministrativo  dei   comuni  di
Campogalliano,  Camposanto,   Carpi,  Castelfranco   Emilia,  Modena,
Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  da una linea che partendo da  localita C. del Galletto che si trova
sul confine tra la provincia di Modena e di Bologna, in frazione Red,
segue il detto confine fino al  paese di Camposanto imbocca la strada
provinciale per Cavezzo e dopo avere toccato le localita' di Balboni,
La Marchesa, Madonna  del Bosco e seguito il confine  tra i comuni di
San  Prospero  e  Medolla,  toccando   le  localita'  C.  Tusini,  C.
Canaterelli  -  arriva  in  localita' "la  Bassa"  -  estremo  limite
settentrionale del comune di San  Prospero: qui la linea abbandona la
strada provinciale e seguendo i confini  fra i comuni di San Prospero
e  Cavezzo, raggiunge  le localita'  Villa  di Motta,  segue la  riva
sinistra del fiume Secchia fino in localita' le Caselle, indi piega a
sud lungo  la via  delle Caselle  arriva fino  a Palazzo  delle Lame,
piega poi a est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva a
C. Serraglio, quindi ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto
fino a Viazza  e prosegue oltre fino a C.  Martinelli, di qui ripiega
ancora verso ovest, fino a C.  della Volta per riprendere di nuovo in
direzione  sud  passando  per  via   Scuola  fino  a  raggiungere  la
provinciale  Carpi s.s.  Abetone-Brennero, prende  poi ripiegando  ad
ovest  la  prima strada  che  con  direzione  sud conduce  fino  alla
stazione di Soliera  ed indi a Ganaceto, da qui  dopo aver toccato le
localita' C. Federzoni. C. Bulgarelli,  C. Marchi, segue il cavo Lama
fino al confine provinciale che raggiunge  in zona Fornace. Da qui la
delimitazione coincide  con il  confine tra le  province di  Modena e
Reggio  Emilia,  che costituisce  il  limite  occidentale della  zona
tipica  di produzione  del vino  DOC "Lambrusco  di Sorbara"  fino in
localita' Marzaglia.
  Abbandonato  il   sopradetto  confine   provinciale  la   linea  di
delimitazione  segue prima  la  strada ferrata  delle Ferrovie  dello
Stato  e poi  l'autostrada del  Sole fino  ad incrociare  il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.
  Da  questo punto  piega per  breve tratto  verso nord,  seguendo il
corso  del torrente  Cerca e  successivamente verso  est seguendo  la
strada  comunale che  porta a  Vaciglio toccando  C. Conigliani  e C.
Peschiera.
  Da Vaciglio segue la strada che  passando per C. Righetti, C. Pini,
C.  Mariani,  giunge al  torrente  Tiepido  nei  pressi di  C.  Nava.
Discende detto  torrente fino  a S.  Damaso e  piegando verso  est la
linea di delimitazione segue la strada  che passando per C. Mari e C.
Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.
  Discende  il corso  del  Panaro  fino alla  localita'  Ponte di  S.
Ambrogio e da qui, partendo dalla via Emilia, segue il tragitto della
via Mavora  fino a  raggiungere il confine  comunale tra  Nonantola e
Castelfranco  Emilia e,  seguendo il  confine medesimo,  raggiunge la
localita' C. del Galletto.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei  vini a  d.o.c. "Lambrusco  di Sorbara"  devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati o comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E'  vietata  ogni   pratica  di  forzatura.  E'   ammessa  la  sola
irrigazione di  soccorso, per  non piu' di  due volte  all'anno prima
dell'invaiatura
  La resa massima di uva ammessa  per la produzione del vino a d.o.c.
"Lambrusco di Sorbara"  non deve essere superiore  alle 18 tonnellate
per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata
a  specializzata.  Nelle  annate  favorevoli i  quantitativi  di  uve
ottenuti e da  destinare alla produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata  di cui  all'art. 1  devono essere  riportati nei
limiti di cui sopra purche' la  produzione globale non superi del 20%
i  limiti medesimi,  fermi  restando  i limiti  resa  uva/vino per  i
quantitativi di cui trattasi.
  Le   uve,   prodotte    nell'ambito   aziendale,   destinate   alla
vinificazione  devono  assicurare  ai  vini a  d.o.c.  "Lambrusco  di
Sorbara" un  titolo alcolometrico  volumico naturale non  inferiore a
9,5% vol.
                               Art. 5.
  Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a d.o.c. "Lambrusco di
Sorbara"  sono  ammesse  soltanto  le pratiche  enologiche,  leali  e
costanti,   comprese   quelle    che   riguardano   la   tradizionale
rifermentazione, indispensabili a conferire  al vino le sue peculiari
caratteristiche.
  Le  operazioni  di  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere
effettuate nella zona di  produzione delimitata dall'art 3. Tuttavia,
tenuto  conto   delle  situazioni  tradizionali  di   produzione,  e'
consentito che  tali operazioni  siano effettuate entro  l'ambito del
territono della provincia di Modena.
  E' in  facolta del Ministero  delle risorse agricole,  alimentari e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  consentire  che  le  eventuali  operazioni  di
vinificazione  ed  elaborazione   siano  effettuate  in  stabilimenti
situati  nel territorio  delle  province di  Reggio  Emilia, Parma  e
Bologna, a condizione che in  detti stabilimenti le ditte interessate
producano - da  almeno dieci anni dall'entrata in  vigore del decreto
del Presidente della  Repubblica 12 luglio 1963, n.  930 - "Lambrusco
di  Sorbara"  utilizzando mosti  e  vini  provenienti dalla  zona  di
produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
  La  dolcificazione deve  effettuarsi con  mosti d'uva,  mosti d'uva
concentrati, mosti  d'uva parzialmente fermentati, vini  dolci, tutti
provenienti da  uve di vigneti  iscritti all'albo o  all'elenco delle
vigne atte alla  produzione dei vini a d.o.c.  "Lambrusco di Sorbara"
prodotti  nella zona  delimitata dal  precedente art.  3 o  con mosto
concentrato rettificato.
  L'arricchimento,  quando  consentito,  puo' essere  effettuato  con
l'impiego  di mosto  concentrato rettificato  o, in  alternativa, con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta'
Lambrusco  prodotte  in  provincia  di Modena,  iscritti  all'albo  o
all'elenco delle vigne
  Il  mosto   concentrato  e/o   il  mosto   concentrato  rettificato
proveniente da  uve non destinate  alla produzione del vino  a d.o.c.
"Lambrusco   di   Sorbara"   aggiunti  nell'arricchimento   e   nella
dolcificazione  dovranno sostituire  un'eguale  quantita'  di vino  a
d.o.c. "Lambrusco di Sorbara".
  La presa  di spuma, nell'arco dell'intera  annata, deve effettuarsi
con mosti di  uve, mosti d'uva concentrati,  mosti d'uva parzialmente
fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione
del  vino  DOC  "Lambrusco  di   Sorbara"  o  con  mosto  concentrato
rettificato, anche su prodotti arricchiti.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70% . Qualora superi detto  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non
ha  diritto alla  denominazione di  origine controllata.  Oltre detto
limite decade  il diritto  alla denominazione di  origine controllata
per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Lambrusco  di
Sorbara" all'atto  dell'immissione al consumo devono  rispondere alle
seguenti caratteristiche:
   "Lambrusco di Sorbara" rosso frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
  odore: gradevole, profumo che ricorda quello della violetta;
  sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di
corpo fresco, sapido e armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 6,0 g/1;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g/1.
   "Lambrusco di Sorbara" rosato frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
  sapore: secco  o asciutto,  abboccato o semisecco,  amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 6,0 g/1;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/1.
  E' in facolta'  del Ministero delle risorse  agricole, alimentari e
forestali - Comitato  nazionale per la tutela  delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei  vini,  di
modificare, con proprio  decreto, i limiti minimi  sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
  In  considerazione della  consolidata tradizione  e' consentita  la
commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5
grammi per  litro, necessario alla successiva  fermentazione naturale
in  bottiglia, con  la d.o.c.  "Lambrusco di  Sorbara" purche'  detto
prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di
capacita'" da 10 a 60 litri.
  Nella presentazione  dei vini  a d.o.c.  "Lambrusco di  Sorbara" e'
obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco
o asciutto con  contenuto in zuccheri da 0 a  15 g/litro; abboccato o
semisecco con contenuto  in zuccheri da 10 a 30  g/litro; amabile con
contenuto in  zuccheri da  25 a  55 g/litro;  dolce con  contenuto in
zuccheri non inferiore a 50 g/litro.
                               Art. 7.
  Il  vino  a  denominazione  di origine  controllata  "Lambrusco  di
Sorbara"  deve  essere confezionato  in  idonee  bottiglie di  vetro,
aventi la capacita'  di litri 0.200, litri 0.375,  litri 0.750, fatta
salva la deroga di cui all'art. 6.
  Sono consentiti  i tipi di  chiusura ammessi per i  vini frizzanti,
compresa  la chiusura  con  tappo a  fungo ancorato  tradizionalmente
utilizzato nella zona con eventuale  capsula di altezza non superiore
a 7 cm, esclusi il tappo a  corona ed il tappo a vite. L'utilizzo del
tappo  a  vite  e  del  tappo  a  corona  e'  ammesso  solamente  nel
confezionamento di  contenitori aventi  la capacita' di  litri 0,200,
litri 0,375.