MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti
il trattamento di integrazione salariale
(GU n.122 del 28-5-1997)

  Con  decreto   ministeriale  n.  22606   del  18  aprile   1997  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal  6 giugno 1996 al 31 agosto
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Cartiera Valchiampo, con sede in Chiampo (Vicenza) e unita' di
Chiampo (Vicenza),  per i  quali e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 15  unita', su un organico
complessivo di 127 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Cartiera   Valchiampo  -   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decetolegge   1  ottobre   1996,   n.   510,  convertito,   con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22607   del  18  aprile   1997  e'
autorizzata,  limitatamente  al periodo  dal  18  aprile 1996  al  22
dicembre  1996, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di  cui all'art. 1,  del decreto-legge 30 ottobre  1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella  legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura prevista dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Laboratorio Farmaco  Biologico Crosara,  con sede  in Pomezia
(Roma) e unita' di Pomezia (Roma),  per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
38 unita', su un organico complessivo di n. 48 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
25 febbraio 1997, n. 22245.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Laboratorio  Farmaco  Biologico
Crosara - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4, art.  6, del decetolegge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto ministeriale  n. 22624  del 18  aprile 1997  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di cui  alla legge  n. 416/1981,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  9  luglio  1996,  e'
prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
in   favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   O.T.E.
Organizzazione Tipografica  Editoriale, con sede in  Trieste e unita'
di Udine, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 1
aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22625   del  18  aprile   1997  e'
autorizzata,  per il  periodo dall'11  novembre 1996  al 10  novembre
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.a.s.  TE.LE.BI.  di Silvestro  Giancarlo,  con  sede in  Carigliano
(Cuneo)  e  unita'  di  Carigliano  (Cuneo), per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 30 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. TE.LE.BI. di Silvestro Giancarlo -
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decetolegge   1  ottobre  1996,  n.   510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.