PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1997 

  Modificazioni  ed integrazioni  all'ordinanza ministeriale  n. 2456
del  5   agosto  1996   concernente  interventi  urgenti   diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 8
luglio 1996  nel territorio delle province  di Verbano-Cusio-Ossola e
Novara. (Ordinanza n. 2562).
(GU n.122 del 28-5-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della protezione  civile n.  2456 del  5 agosto  1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 193
del  19  agosto  1996,   concernente  interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 8
luglio 1996  nel territorio delle province  di Verbano-Cusio-Ossola e
Novara;
  Vista la nota n.  434/SP del 9 maggio 1997 con  la quale la regione
Piemonte propone modifiche ed integrazioni all'odinanza n. 2456/1996;
  Su  proposta del  Sottosegretario  di Stato  prof. Franco  Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                            Articolo unico
  1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2456  del 5 agosto 1996 e' aggiunto
il seguente comma:
  "5. Le provvidenze finanziarie  a favore delle imprese danneggiate,
i cui criteri di assegnazione  sono stabiliti con provvedimento della
regione  Piemonte, possono  essere erogate  per attivita'  produttive
diverse  da   quelle  in  essere   anche  al  fine  di   favorire  la
rilocalizzazione  delle   imprese  in   territori  piu'   idonei.  Il
commissario  delegato puo'  estendere gli  stessi benefici,  per casi
analoghi, nei comuni non indicati  dal precedente art. 1 e, comunque,
interessati dallo  stesso evento,  con oneri  a carico  della regione
Piemonte".
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano