MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 18 marzo 1997, n. 39 

  Lavori di  pulizia e facchinaggio. Autorizzazioni  appalti ai sensi
lettera g) , art. 5, legge n. 1369 60.
(GU n.122 del 28-5-1997)
 
 Vigente al: 28-5-1997  
 

                                  Alle    direzioni    regionali    e
                                  provinciali  del  lavoro   e.   per
                                  conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri -  Dipartimento    per  la
                                  funzione pubblica
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'Amministrazione civile
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Provveditorato generale dello Stato
                                  Al   presidente   della  conferenza
                                  dei   presidenti   delle regioni  e
                                  province autonome
                                  All'ANCI
                                  All'INPS - Direzione generale
                                  All'INAIL - Direzione generale
                                  Alla  direzione    generale   degli
                                  affari generali  e del  personale -
                                  Divisione VII
                                  Alla    direzione    generale   per
                                  l'impiego - Divisione II
                                  All'Agenzia per l'impiego
                                  Alla          regione     siciliana
                                  assessorato    regione    lavoro  e
                                  previdenza sociale
                                  Alla provincia autonoma  di  Trento
                                  -  Dipartimento    per le attivita'
                                  economiche  e  lavoro  -   Servizio
                                  lavoro
                                  Alla   provincia      autonoma   di
                                  Bolzano -   Assessorato  per    gli
                                  affari sociali
                                  Al  servizio  per  i  problemi  dei
                                  lavoratori                immigrati
                                  extracomunitari    e   delle   loro
                                  famiglie
                                  All'ufficio del consegnatario
  Si fa seguito  alla precedente lettera circolare n. 25157  / 70 DOC
del 2 febbraio  1995, diramata a seguito  dell'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994, n. 342 (articoli 1 e
2) che nel semplificare le  procedure amministrative gia' previste in
materia  di facchinaggio  art. 121  del  testo unico  delle leggi  di
pubblica sicurezza  n. 773/31 dalla legge  3 maggio 1955, n.  407, ha
nel  contempo abrogato  l'intera disciplina  sostanziale dettata  per
tali lavori da quest'ultima legge.
  In  relazione agli  aspetti problematici  sollevati dal  richiamato
regolamento si comunica che il Consiglio  di Stato - sezione II a suo
tempo interpellato dallo scrivente, con parere n. 840 / 95 ha fornito
le seguenti indicazioni interpretative.
 1. Denuncia dell'inizio di attivita'.
  Circa tale  punto, relativo  cioe' al  campo di  applicazione della
nuova disciplina semplificata, nella parte in cui prevede che l'onere
di  denuncia  dell'inizio dell'attivita'  in  questione  (art. 2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  342  del  1994)  con
l'attestazione da  parte dei  soggetti interessati  ex art.  19 della
legge  n. 241  del 1990  e successive  modifiche, dell'esistenza  dei
presupposti nonche' dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti
si    fa presente che il  Consiglio di Stato ha  affermato, "che tale
onere va  inteso, come  ricadente, anzitutto  - sui  facchini singoli
lavoratori. Essi, infatti, costituiscono  una categoria di lavoratori
(''facchini liberi esercenti'') che veniva espressamente disciplinata
dalla  precedente legge  3  maggio  1955, n.  407  (poi abrogata  per
effetto del recente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 342, che, peraltro, si richiama - per definire il suo ambito
di applicazione - proprio a tale legge)".
  Sempre a parere dell'Alto Consesso - tale constatazione consente da
un  lato di  identificare  i destinatari  del  precetto in  questione
certamente  nei "facchini  singoli"  (con  esclusione, quindi,  delle
imprese  che  pur  possono  svolgere  nell'ambito  del  loro  oggetto
sociale, una "attivita' di  facchinaggio" secondo quanto precisato in
materia  dal precedente  parere Consesso  n. 1406/92  del 4  novembre
1992),  ma,  dall'altro  -   "non  esime  dall'osservanza  dell'onere
personale di  comunicazione di  cui sopra  i singoli  partecipanti ai
loro  "organismi collettivi  (distinti  evidentemente dalle  imprese)
mediante i quali l'attivita' di facchino ''libero esercente'' puo', a
sua volta, venire esercitata".
  Il Consiglio  di Stato  ha osservato al  riguardo che  "infatti, la
legislazione in  materia (cfr. la  menzionata legge n. 407  del 1955)
prendeva  espressamente in  considerazione  anche particolari  figure
associative  mediante  le quali  puo'  comunque  svolgersi il  libero
esercizio dell'attivita'  di facchino  (quali le  ''cooperative'', le
''carovane di facchini'' o altri organismi similari), talche' si deve
senz'altro ritenere che il precetto di  cui all'art. 2 del piu' volte
menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994 si
estenda - a sua volta - anche ai singoli lavoratori riuniti in simili
figure associative (essendo evidentemente identica la ''ratio legis''
relativa all'applicabilita' della norma in questione)".
 2. Ambito di applicazione del regime tariffario.
  Circa, poi  l'ambito di diretta applicazione  del regime tariffario
previsto dall'art. 4  del decreto del Presidente  della Repubblica n.
342 del  1994, lo stesso  Consiglio di  Stato ha ritenuto,  che detto
regime  e'  da  ritenersi  operante, sotto  un  profilo  strettamente
giuridico, nei  confronti dei  facchini liberi  esercenti o  dei loro
organismi, collettivi.
  Pertanto,  si rende  necessario che  codesti  uffici -  al fine  di
evitare  per  l'effetto  possibili  forme di  anomala  concorrenza  e
conseguenti distorsioni di  mercato - si attengano  a quanto indicato
nei successivi punti 4, 5 e 6 della presente circolare.
  Cio' anche  con riferimento alle precedenti  disposizioni impartite
in materia  con la  circolare n.  51 / 94  del 18  aprile 1994  e con
lettera circolare not. n. V / 25157 del 2 febbraio 1995.
 3. Determinazione delle tariffe.
  In proposito  si ribadisce quanto  gia' chiarito con  la precedente
lettera circolare del 2 febbraio 1995.
  Circa la determinazione delle tariffe  minime di cui all'art. 4 del
decreto  del Presidente  della  Repubblica 18  aprile  1994, n.  342,
queste saranno determinate da codeste direzioni provinciali (servizio
politiche del lavoro) con  riferimento alle retribuzioni previste dai
contratti collettivi nazionali di  lavoro ovvero da accordi stipulati
da    organizzazioni   aderenti    a   confederazioni    maggiormente
rappresentative, sentite  congiuntamente le  organizzazioni sindacali
di  categoria  territoriali  aderenti alle  organizzazioni  sindacali
firmatarie  dei  relativi  contratti, conformemente  a  quanto,  gia'
indicato con la precedente circolare.
  A tale componente  di costo, vanno aggiunti,  ovviamente, gli altri
oneri "complessivi di impresa".
  In mancanza dei contratti di cui sopra tali tariffe dovranno essere
determinate  sentite congiuntamente  le organizzazioni  sindacali dei
datori di  lavoro, della cooperazione  e dei lavoratori  di categoria
aderenti alle confederazioni  maggiormente rappresentative sulla base
delle medie delle retribuzioni orarie o dei minimi tabellari previsti
per le  qualifiche equivalenti dai contratti  collettivi nazionali di
lavoro  che  prevedono  tali  profili  professionali  (es.  contratti
collettivi nazionali  di lavoro  nelle agenzie di  spedizione, quello
degli  ausiliari del  traffico ecc.)  ovvero da  accordi territoriali
settoriali.
  4.Rilascio  autorizzazioni  ex,  art.   5,  lettera  g),  legge  n.
1369/1960.
  In  via  generale si  richiama  l'attenzione  di codeste  direzioni
(servizio  ispezione del  lavoro)  - tenuto  anche  conto della  nota
impossibilita' di attuare estese e sistematiche forme di vigilanza in
materia anche  al fine di evitare  forme di concorrenza anomale  - di
valutare con particolare attenzione -  sulla base, tra l'altro, delle
risultanze   degli  atti   gia'   in  possesso   dell'ufficio  -   le
dichiarazioni  e   gli  elementi  di  fatto   forniti  dalle  aziende
interessate  in  sede  di  presentazione  delle  relative  domande  o
successivamente.
  In  particolare  occorre,  richiedere alle  ditte  interessate  una
espressa dichiarazione di impegno riguardante:
  1)  L'esecuzione del  lavoro  di facchinaggio  (o  di pulizia)  con
propri   dipendenti    in   possesso   delle    relative   qualifiche
professionali; con la specificazione della loro consistenza numerica;
  2) il contratto  collettivo nazionale e /  o territoriale osservato
anche  in   relazione  al   settore  produttivo  di   appartenenza  e
affiliazione sindacale;
  3) il rispetto della legislazione sociale, delle norme di sicurezza
e  igiene  del  lavoro.  In particolare,  per  quanto  concerne,  gli
obblighi in  materia di sicurezza ed  igiene del lavoro -  ora meglio
ridefiniti dall'art.  7 del decreto legislativo  n. 626 / 1994  e dal
successivo  decreto legislativo  n. 242  / 1996  - si  richiamano gli
obblighi  di  cooperazione  e  di coordinamento  in  materia  tra  il
committente e  l'impresa appaltatrice, specie per  quanto concerne la
verifica,  anche attraverso  l'iscrizione  alla  camera di  commercio
dell'idonieta' tecnico - professionale delle stesse (*).
  Gli  ispettorati   valuteranno  altresi'  nella   fase  istruttoria
l'opportunita'   di  richiedere   la  documentazione   relativa  alla
regolarita'  della  posizione  assicurativa della  ditta  richiedente
nonche'    l'esibizione   del    libro    matricola   (o    documento
"equipolllente")  cosi'  come  del  resto gia'  richiesto  da  alcuni
ispettorati     nell'ambito    della     procedura    di     rilascio
dell'autorizzazione;
 5. Conferma o revoca dell'autorizzazione.
  E' stato  evidenziato da  parte di alcune  organizzazioni sindacali
che  successivamente  al  rilascio dell'autorizzazione  in  questione
intervengono talora rilevanti modificazioni circa la, persistenza dei
requisiti posti alla  base del provvedimento senza  che ne conseguano
le necessarie iniziative sul piano operativo da parte degli uffici in
quanto non sempre a conoscenza di tali variazioni.
  Al fine di  evitare il fenomeno - tenuto conto  che l'atto, come e'
noto, di  per se'  non e'  soggetto a termine  - si  rende necessario
prevedere   una   dichiarazione   di   responsabilita'   dell'azienda
interessata  che,  pertanto e'  tenuta,  qualora  operi in  una  sola
provincia, a comunicare  in futuro, ai fini di  un eventuale riesame,
ogni modificazione dei dati (nominativi dei committenti dei contratti
in  corso,  il  personale  occupato  ecc.) che  sono  alla  base  del
provvedimento, nonche' l'eventuale trasferimento della sede legale.
 --------
 (*)    Si  riproduce   qui   di seguito   il testo  dell'art.  7 del
decreto legislativo n. 626 / 1994:
  "1.  Il  datore  di  lavoro,  in caso  di  affidamento  dei  lavori
all'interno dell'azienda,  ovvero dell'unita' produttiva,  ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
  a)  verifica,   anche  attraverso   l'iscrizione  alla   Camera  di
commercio,   industria   e   artigianato,   l'idoneita'   tecnico   -
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
  b)  fornisce  agli  stessi soggetti  dettagliate  informazioni  sui
rischi  specifici  esistenti nell'ambito  in  cui  sono destinati  ad
operare  e sulle  misure di  prevenzione e  di emergenza  adottate in
relazione alla propria attivita'.
   2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
  a)  cooperano   all'attuazione  delle   misure  di   prevenzione  e
protezione dai rischi sul  lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa
oggetto dell'appalto;
  b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono  esposti i lavoratori, informandosi  reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti  alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
  3. Il datore  di lavoro committente promuove la  cooperazione ed il
coordinamento  di cui  al comma  2. Tale  obbligo non  si estende  ai
rischi propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi".
  Tale   adempimento  dovra'   essere   richiamato   nel  testo   del
provvedimento autorizzativo.
  Nel caso  risultino venute meno successivamente  le condizioni alla
base   del   provvedimento   gia'   adottato,   codesti   ispettorati
procederanno,    sia    pure     previa    diffida,    alla    revoca
dell'autorizzazione,  dandone  comunicazione   ai  committenti,  alle
stazioni appaltanti dei servizi per i quali essa e' operante.
  Parimenti si  procedera' nel caso  risultino - anche  attraverso un
opportuno raccordo tra l'attivita' ispettiva  vera e propria e quella
autorizzatoria  dell'ufficio -  reiterate  e sistematiche  violazioni
delle norme di tutela sopra citate.
  In proposito, anche al fine di ovviare a forme di abuso da parte di
soggetti  che  in  possesso  di autorizzazione  unica  continuano  ad
avvalersene anche quando siano venute meno le condizioni che ne hanno
giustificato il  rilascio (pluralita' di appalti  presso piu' aziende
contemporaneamente  ubicate  in  piu'  province) si  ritiene  di  far
presente quanto segue.
  La  ditta   in  possesso  dell'autorizzazione  unica,   oltre  agli
adempimenti gia'  previsti dalla citata  circolare n. 34 /  93 (invio
entro  dieci  giorni  dal   rilascio  dell'autorizzazione  unica  dei
contratti   di   appalto   sia    all'ufficio   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione che  a quelli competenti  ove si svolgono  i lavori)
dovra' annualmente inoltrare apposita autocertificazione che confermi
la  persistenza  dei requisiti  che  hanno  giustificato il  rilascio
dell'autorizzazione unica, mediante lettera  a.r. entro trenta giorni
dalla scadenza dell'anno di rilascio.
  L'inosservanza di tali adempimenti potra' comportare previa diffida
l'immediata  revoca  dell'autorizzazione  da  parte  dell'ispettorato
competente.
  Con  l'occasione,  si  richiama   quanto  gia'  comunicato  con  la
circolare n. 87  / 93 del 10 settembre 1993  sugli appalti di servizi
di pulizia per quanto concerne l'ossevanza delle norme di legge e dei
trattamenti economici  e contrattuali (e la  determinazione del costo
orario della  manodopera) nonche'  delle procedure  di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi  in applicazione della direttiva 92
/ 50  CEE del 18  giugno 1992,  (recepita con decreto  legislativo 17
marzo 1995, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104 del 6
maggio 1995).
  In  particolare  si  richiama  l'attenzione  delle  amministrazioni
pubbliche interessate  sulla corretta l'articolazione  del capitolato
in ordine alla preselezione e la valutazione delle capacita' tecniche
(art.  14), economiche  e  finanziarie (art.  139)  delle imprese  di
servizi nonche' per  le determinazioni da assunere  in relazione alle
offerte anomale  (vedi art.  25) e  delle disposizioni  di protezione
dell'impiego e delle condizioni di lavoro (art. 19).
 6. Autorizzazioni consorzi di impresa.
  E'  stato  segnalato da  parte  di  alcuni  uffici il  fenomeno  di
autorizzazioni  richieste da  consorzi  di imprese  che non  eseguono
direttamente  i servizi  appaltati i  quali invece  di fatto  vengono
eseguiti  da imprese  consorziate, senza  che il  committente sia  di
fatto  in  grado  di  conoscere  l'effettivo  datore  di  lavoro  dei
dipendenti addetti ai lavori.
  Al riguardo appare opportuno chiarire quanto segue.
  L'autorizzazione puo' essere anche richiesta dal consorzio, in nome
e  per  conto  delle  imprese consorziate  (art.  2602  e  seguenti),
tuttavia  l'autorizzazione  stessa  deve essere  rilasciata  soltanto
all'azienda  che, munita  dei prescritti  requisiti legali  eseguira'
effettivamente i lavori stessi.
  Cio' in quanto  proprio quest'ultima - sempre che  il consorzio non
operi direttamente con il  suo personale nell'esecuzione dell'appalto
e sia  destinatario di conseguenza esso  stesso dell'autorizzazione -
e'  la  sola  responsabile  dell'esecuzione  del  contratto  e  delle
connesse obbligazioni, anche in rapporto alla prevista esclusione nei
confronti del commitente della responsabilita' solidale.
  Tale soluzione e' imposta anche dall'ovvia necessita' di consentire
alla stazione  appaltante o committente di  conoscere preventivamente
la  denominazione   dell'impresa  cui  fanno  capo   le  obbligazioni
scaturenti  dall'appalto  e  rispetto  alla quale  e'  operante  tale
autorizzazione,
  E' appena il caso di rilevare  che nei confronti del committente e'
sempre l'impresa  cosi' individuata tenuta a  documentare il rispetto
della   c.d.   "correntezza"   contributiva  mediante   il   relativo
certificato di regolarita'.
 7. Esibizione di provvedimenti contraffatti.
  Inoltre  poiche'  da   parte  di  taluni  uffici   e'  stato  anche
evidenziato   il   fenomeno   della   esibizione   di   provvedimenti
contraffatti  da parte  di alcune  imprese operanti  nel settore,  si
ritiene opportuno,  fermo restando ovviamente la  perseguibilita' del
fatto  sul  piano penale  che  le  stazioni  appaltanti o  gli  altri
committenti   adottino  nel   loro   interesse  (e   cioe'  ai   fini
dell'esclusione della  loro responsabilita' solidale)  alcune cautele
verificando,  se  del  caso,   l'autenticita'  del  documento  presso
l'ufficio che l'ha rilasciato.
 8. Oneri del committente.
  Il committente (o la stazione appaltante), considerato, che esso e'
da  considerarsi il  principale  beneficiario dell'autorizzazione  in
questione, ai fini dell'esclusione della sua responsabilita' solidale
ex  art. 5,  lettera g),  della legge  n. 1369  / 1960,  e' tenuto  a
comunicare alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispettivo
territorialmente competente - l'avvenuto affidamento dell'appalto con
l'indicazione dei suoi dati essenziali (impresa esecutrice dei lavori
appaltati, numero  degli addetti, ammontare economico  dell'appalto e
durata dello stesso).
  Cio'  anche   al  fine  di   consentire,  per  ovvie   esigenze  di
trasparenza, un effettivo riscontro circa il rispetto della normativa
di  tutela ed  in  particolare  di quella  previdenziale  in sede  di
verifica della c.d. correntezza contributiva.
  Stante il rilievo delle questioni trattate nella presente circolare
si prega di darne la massima diffusione.
                    Il direttore generale
                    dei rapporti di lavoro
                            Alberti