COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997 

  Criteri  per l'avvio  della  seconda fase  del programma  nazionale
straordinario  di investimenti  in sanita'.  Art. 20  legge 11  marzo
1988, n. 67.
(GU n.124 del 30-5-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PRORAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza  un  programma  pluriennale  di interventi  in  materia  di
ristrutturazione  edilizia   e  di  ammodernamento   tecnologico  del
patrimonio  sanitario pubblico  e di  realizzazione di  residenze per
anziani e  soggetti non autosufficienti per  l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito
dalla legge 18 luglio  1996, n. 382, che ha differito  al 31 luglio e
al 31 agosto  1996 i termini precedentemente fissati  dall'art. 3 del
decreto-legge  1 dicembre  1995, n.  509, convertito  dalla legge  31
gennaio  1996,  n. 34,  per  l'approvazione  dei  progetti e  per  la
trasmissione al CIPE delle istanze  di ammissione a finanziamento, da
parte  delle regioni,  delle province  autonome e  degli enti  di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1992, n. 491;
  Visto,  in particolare,  il comma  2-ter dell'art.  1 del  predetto
decreto-legge  n. 280/1996  che  detta  i tempi,  le  modalita' ed  i
criteri  per la  ristrutturazione,  da parte  delle  regioni e  delle
province autonome,  della rete  ospedaliera, ristrutturazione  al cui
fine possono  essere utilizzati  i finanziamenti  di cui  all'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto  l'art. 1-bis  del  decretolegge 13  dicembre  1996, n.  630,
convertito dalla legge  11 febbraio 1997, n. 21,  che rende possibile
l'assunzione di mutui relativi  agli interventi di edilizia sanitaria
di cui all'art. 20 della citata legge  n. 67/1988 per gli anni 1998 e
1999;
  Considerato che  con lo  spirare del citato  termine del  31 agosto
1996 - entro il quale  sono state presentate dai soggetti interessate
le istanze di ammissione a finanziamento per la totalita' delle somme
assegnate, con l'eccezione dell'importo  di lire 413.427 milioni che,
con separato provvedimento adottato in data odierna, viene revocato e
riassegnato - la prima fase del programma deve considerarsi conclusa;
  Ritenuto opportuno  fornire alle regioni ed  alle province autonome
delle linee  guida programmatiche per il  completamento dei programmi
previsti dalla citata legge n. 67/1988;
  Vista la  proposta del Ministro  della sanita' in data  30 dicembre
1996, prot. 100/SCPS/5-18953;
  Visto il  parere espresso  dalla conferenza per  i rapporti  tra lo
Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre
1996;
                              Delibera:
 1) Obiettivi.
  Le regioni e  le province autonome programmano  gli investimenti in
edilizia sanitaria  a completamento  degli interventi  previsti della
legge n. 67/1988, art. 20, secondo le sottoindicate priorita'.
    a) Strutture ospedaliere:
  adeguamento agli  standard indicati  dalla normativa vigente  - con
particolare  riferimento  alle disposizioni  di  cui:  alla legge  19
luglio 1996,  n. 382; al  decreto del Presidente della  Repubblica 14
gennaio  1997, in  materia  di requisiti  strutturali tecnologici  ed
organizzativi  minimi  per  l'esercizio dell'attivita'  sanitaria  da
parte delle  strutture pubbliche  e private;  alla legge  28 dicembre
1996,  n.  662,   art.  1  -  nonche'   miglioramento  degli  aspetti
alberghieri e dell'accoglienza;
  sistemazione di spazi per l'esercizio della libera professione;
  completamento  della rete  dell'emergenza, con  priorita' ai  posti
letto di rianimazione, finalizzati anche ai trapianti;
    potenziamento delle unita' spinali;
  adeguamento  delle strutture  alla normativa  prevista dal  decreto
legislativo n. 626/1994  ai fini del miglioramento  della sicurezza e
della salute nei luoghi di lavoro;
    miglioramento delle strutture di lungodegenza.
    b) Strutture per anziani:
    completamento del programma di realizzazione di RSA.
    c) Strutture territoriali:
  realizzazione delle  strutture connesse  ai dipartimenti  di salute
mentale  come indicato  nel progetto  obiettivo "Tutela  della salute
mentale"  approvato con  decreto  del Presidente  della Repubblica  7
aprile 1994 e art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;
    completamento delle strutture distrettuali;
    completamento e miglioramento dei consultori;
  miglioramento e potenziamento delle strutture di riabilitazione.
  Per tutti  i settori di  intervento deve essere tenuta  presente la
necessita' di  affrontare l'aspetto della manutenzione  attraverso la
definizione di un programma  organico che garantisca la conservazione
in efficienza delle strutture,  con esclusione di semplici interventi
manutentivi.
 2) Modalita' operative.
  Entro  venti  giorni dalla  data  di  pubblicazione della  presente
deliberazione   il   Ministro    della   sanita'   approva,   dandone
comunicazione alle regioni ed alle  province autonome, le linee guida
cui  le   stesse  devono  uniformarsi  per   la  predisposizione  dei
rispettivi programmi.
  Nei predetti programmi devono  essere indicati, per ciascuna opera,
le caratteristiche tipologiche, le  finalita', i risultati attesi, la
localizzazione, la  stima dei  costi, le  fonti di  cofinanzimento, i
tempi previsti di realizzazione e di attivazione. I programmi devono,
altresi', essere articolati in varie  annualita' al fine di prevedere
un regolare flusso di cassa  e consentire una verifica dell'andamento
della spesa.
  Entro i successivi novanta giorni le regioni e le province autonome
forniscono al Ministero della sanita'  il quadro programmatico per il
completamento del programma decennale  di investimenti previsto dalla
legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20 in coerenza con la programmazione
sanitaria regionale e con il programma di ristrutturazione della rete
ospedaliera  da  attuarsi ai  sensi  dell'art.  1, comma  2-ter,  del
decreto-legge n. 280/1996 citato in premessa.
  Nell'ambito di tale quadro programmatorio, le regioni e le province
autonome  devono altresi'  presentare, per  l'utilizzo delle  risorse
rese  disponibili  dall'art.  1-bis  del  decretolegge  n.  630/1996,
convertito dalla legge n. 21/1997,  un dettagliato programma il quale
deve contenere:
  esclusivamente  interventi per  opere  complete,  o da  completare,
fornite di progetto esecutivo o preliminare;
  l'individuazione   degli  interventi,   tra   quelli  da   attuare,
considerati prioritari per le  esigenze di maggiore funzionalita' del
complesso delle strutture sanitarie regionali o provinciali;
  Le regioni e le province autonome, nel certificare la previsione di
pieno utilizzo delle  opere da finanziare con le risorse  in corso di
assegnazione, gia'  realizzate o  in corso di  realizzazione, tengono
altresi'  conto delle  disposizioni in  materia di  sanita' contenute
nella legge 28 dicembre 1996, n. 662, art. 1.
  Entro  i  successivi  trenta  giorni il  Ministero  della  sanita',
sentita  la Conferenza  permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le
regioni  e le  province autonome,  presenta al  CIPE la  richiesta di
approvazione del Programma nazionale quadro e del Programma specifico
per l'utilizzo delle  risorse di cui all'art.  1-bis del decretolegge
n. 630/1996 convertito dalla legge n. 21/1997.
  Il Ministro  della sanita',  nel proporre al  CIPE il  programma di
utilizzo  delle risorse  di cui  all'art. 1-bis  del decretolegge  n.
630/1996, convertito dalla legge n.  21/1997, potra' tenere in debito
conto  il  diverso  stato  di avanzamento  dei  programmi  regionali,
valutando la possibilita' di dare la precedenza agli interventi per i
quali  l'interruzione  dei   finanziamenti  potrebbe  determinare  la
chiusura dei cantieri.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183