Modificazioni allo statuto dell'Universita' relativamente alla scuola di specializzazione in Cardiochirurgia.(GU n.173 del 26-7-1997 - Suppl. Ordinario n. 150)
IL RETTORE - Veduto il Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1993 n. 1592; - Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73; - Veduto il regio decreto 10 Settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni; - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217; - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28; - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168; - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341; - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257; - Veduto il D.M. 11 maggio 1995; - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del pi- ano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96; - Veduto il D.M. 3 luglio 1996; - Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia; - Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996; - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; - Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell' art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni; - Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: ARTICOLO UNICO Dopo l'art. 683 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in CARDIOCHIRURGIA secondo il seguente articolato che sostituisce interamente quello rubricato sotto il titolo "scuola di specializzazione in cardiochirurgia " del vigente statuto: ART. 1. La Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. ART. 2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della diagnostica, clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi. ART. 3. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Cardiochirurgia ART. 4. Il corso ha la durata di 5 anni. ART. 5. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della I Facolta' di Medicina e Chirurgia con l'Istituto di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo, sede della Scuola, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.l. 502/1902 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e disci- pline. ART. 6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari: A. AREA PROPEDEUTICA OBIETTIVI: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A FISIOLOGIA UMANA E09A ANATOMIA UMANA E09B ISTOLOGIA E10X BIOFISICA MEDICA F01X STATISTICA MEDICA F06A ANATOMIA PATOLOGICA K06X BIOINGEGNERIA B. AREA DI SEMEIOTICA GENERALE E STRUMENTALE E DI METODICA CLINICA OBIETTIVI: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B PATOLOGIA CLINICA F06A ANATOMIA PATOLOGIGA F08A CHIRURGIA GENERALE F07C MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE F18X DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA F19A PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA C. AREA DI ANATOMIA CHIRURGICA E CORSO D'OPERAZIONI OBIETTIVI: Lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A ANATOMIA PATOLOGICA F09X CARDIOCHIRURGIA F08A CHIRURGIA GENERALE D. AREA DI CARDIOCHIRURGIA OBIETTIVI: Lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni. Settori: F09X CARDIOCHIRURGIA F08D CHIRURGIA TORACICA F08A CHIRURGIA GENERALE F08E CHIRURGIA VASCOLARE E. AREA DI ANESTESIOLOGIA E VALUTAZIONE CRITICA OBIETTIVI: Lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F19A PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA F07C MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE F08C CARDIOCHIRURGIA F08A CHIRURGIA GENERALE F21X ANESTESIOLOGIA F22B MEDICINA LEGALE. Tabella B: standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguiti atti medici specialistici, come di seguito specificato: - procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi; - almeno 250 interventi di cardiochirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; - almeno 250 interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore. Infine, le specializzando deve aver partecipate alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 7 Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni. Norme transitorie. A partire dall'anno accademico in cui avra' applicazione il presente Statuto, si avra' annualmente l'attivazione progressiva della Scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della Scuola secondo il vecchio ordinamento. Pavia, li' 5 maggio 1997 Il rettore: SCHMID