UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1997 

   Modificazioni  allo  statuto  dell'Universita'  relativamente alla
scuola di specializzazione in Cardiochirurgia.
(GU n.173 del 26-7-1997 - Suppl. Ordinario n. 150)

                             IL RETTORE
-  Veduto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1993 n. 1592;
-  Veduto  il  Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito
nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
- Veduto il regio decreto 10 Settembre  1938  n.  1652  e  successive
modificazioni;
- Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
- Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
- Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
- Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- Veduto il D.M. 11 maggio 1995;
-  Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del pi-
ano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
- Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
- Vedute le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  formulate  dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
-  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
-  Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Pavia,  emanato  con  decreto  rettorale  del  12   settembre   1996,
pubblicato  sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti  didattici
e  che  il  loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di
Ateneo;
- Considerato che nelle more dell'approvazione e  di  emanazione  del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi  dei  corsi  di  laurea,  di  diploma  e delle scuole di
specializzazione vengono operate  sul  vecchio  statuto,  emanato  ai
sensi dell' art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con
Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D.  13.10.1927 n.
2229 e successive modificazioni;
- Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
Statuto  contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione
                               DECRETA
Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Pavia  approvato   e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
Dopo l'art. 683 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV  e  con
scorrimento  automatico  degli articoli successivi, viene    inserita
la Scuola di Specializzazione in CARDIOCHIRURGIA secondo il  seguente
articolato  che  sostituisce  interamente  quello  rubricato sotto il
titolo "scuola di specializzazione in cardiochirurgia "  del  vigente
statuto:
ART.  1.  La  Scuola  di Specializzazione in Cardiochirurgia risponde
alle  norme  generali  delle  Scuole  di  Specializzazione  dell'area
medica.
ART.  2.  La  Scuola  ha  lo scopo di formare specialisti nel settore
professionale della diagnostica, clinica e terapia  chirurgica  delle
malattie cardiache e dei grossi vasi.
ART.   3.   La   Scuola   rilascia   il   titolo  di  Specialista  in
Cardiochirurgia
ART. 4. Il corso ha la durata di 5 anni.
ART. 5. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della I
Facolta' di Medicina e Chirurgia con l'Istituto di Chirurgia Generale
e dei Trapianti d'Organo, sede della  Scuola,  e  quelle  del  S.S.N.
individuate  nei  protocolli  d'intesa  di cui all'art. 6 comma 2 del
D.l. 502/1902 ed il relativo personale universitario appartenente  ai
settori   scientifico-disciplinari  di  cui  alla  tab.  A  e  quello
dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree  funzionali  e  disci-
pline.
ART. 6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
6 per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi.
Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari:
A. AREA PROPEDEUTICA
OBIETTIVI: lo specializzando deve apprendere conoscenze  approfondite
di  anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le
conoscenze  necessarie  alla  valutazione  epidemiologica   ed   alla
sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.
Settori:
E06A FISIOLOGIA UMANA
E09A ANATOMIA UMANA
E09B ISTOLOGIA
E10X BIOFISICA MEDICA
F01X STATISTICA MEDICA
F06A ANATOMIA PATOLOGICA
K06X BIOINGEGNERIA
B. AREA DI SEMEIOTICA GENERALE E STRUMENTALE E DI METODICA CLINICA
OBIETTIVI:   lo   specializzando   deve   acquisire   le   conoscenze
semeiologiche e la padronanza  delle  metodologie  di  laboratorio  e
strumentali  per  attuare  i  procedimenti diagnostici delle malattie
d'interesse  chirurgico;  lo   specializzando   deve   apprendere   i
fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
Settori:
F04B PATOLOGIA CLINICA
F06A ANATOMIA PATOLOGIGA
F08A CHIRURGIA GENERALE
F07C MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE
F18X DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
F19A PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
C. AREA DI ANATOMIA CHIRURGICA E CORSO D'OPERAZIONI
OBIETTIVI: Lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche
chirurgiche.
Settori:
F06A ANATOMIA PATOLOGICA
F09X CARDIOCHIRURGIA
F08A CHIRURGIA GENERALE
D. AREA DI CARDIOCHIRURGIA
OBIETTIVI:  Lo  specializzando  deve  saper  integrare  le conoscenze
semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti,  saper  decidere  la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo  integrato  con
altri  settori  specialistici  chirurgici  o con supporti terapeutici
medici e radiogeni.
Settori:
F09X CARDIOCHIRURGIA
F08D CHIRURGIA TORACICA
F08A CHIRURGIA GENERALE
F08E CHIRURGIA VASCOLARE
E. AREA DI ANESTESIOLOGIA E VALUTAZIONE CRITICA
OBIETTIVI:  Lo  specializzando  deve  apprendere  le  metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della  piu'
opportuna  condotta  clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
Settori:
F19A PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
F07C MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
F08C CARDIOCHIRURGIA
F08A CHIRURGIA GENERALE
F21X ANESTESIOLOGIA
F22B MEDICINA LEGALE.
Tabella B: standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Per  essere  ammesso  all'esame  finale di diploma, lo specializzando
deve aver frequentato reparti di  chirurgia  generale  e/o  chirurgia
d'urgenza  e  chirurgia  cardiovascolare  per  almeno una annualita';
dimostrare d'aver  raggiunto  una  completa  preparazione  specifica,
basata  sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguiti atti medici
specialistici, come di seguito specificato:
- procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;
- almeno 250 interventi di cardiochirurgia, dei quali almeno  il  20%
condotti come primo operatore;
-  almeno  250  interventi di chirurgia generale e specialistica, dei
quali almeno il 20% condotti come primo operatore.
Infine, le specializzando  deve  aver  partecipate  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
Nel  regolamento   didattico   dell'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
Art. 7 Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del  corso
di  specializzazione  ed  il  relativo  piano degli studi nei diversi
anni.
Norme transitorie.  A  partire  dall'anno  accademico  in  cui  avra'
applicazione  il presente Statuto, si avra' annualmente l'attivazione
progressiva  della   Scuola   secondo   il   nuovo   ordinamento   e,
corrispondentemente,   la  disattivazione  progressiva  della  Scuola
secondo il vecchio ordinamento.
Pavia, li' 5 maggio 1997
                                                   Il rettore: SCHMID