PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 maggio 1997 

  Revoca  della somma  di L.  8.189.632.815 di  cui all'ordinanza  n.
2111/FPC  del  22 marzo  1991  concernente  disposizioni urgenti  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n.
2593).
(GU n.126 del 2-6-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 2111/FPC  del 22  marzo 1991,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1991,
con  la quale  e'  stata disposta  l'erogazione  al Consorzio  idrico
interprovinciale dell'Alto Cadore della  somma di lire 11.430.000.000
per  assicurare gli  interventi  diretti  a fronteggiare  l'emergenza
idrica nella regione Campania;
  Considerato che,  alla data  odierna, gli interventi  non risultano
ultimati, che e'  stata effettuata una spesa di  L. 3.240.367.185 con
una conseguente somma  rimanente di L. 8.189.632.815,  e che l'ultima
erogazione risale al marzo 1995;
  Considerato  che  la  medesima  ordinanza disponeva  che  i  lavori
dovevano  essere compiuti  entro  il termine  massimo  di 240  giorni
naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi;
  Considerato, altresi',  che gli  interventi dichiarati  di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili, hanno  perso, dato il lungo lasso
di tempo trascorso, i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilita',
per  cui  sono  venuti  meno i  presupposti  che  hanno  giustificato
l'emanazione dell'ordinanza;
  Tenuto conto che  la somma di L.  8.189.632.815 risulta disponibile
sul capitolo  7582 della  rubrica 6 dello  stato di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile  prevista dal  comma 2  dell'art. 8  della medesima
legge;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L.   8.189.632.815  di   cui  all'ordinanza   del  Ministro   per  il
coordinamento della protezione civile n. 2111/FPC del 22 marzo 1991.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 maggio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano