Aggiornamento delle disposizioni aggiuntive sulle modalita' di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, disciplinate dal decreto ministeriale 20 maggio 1993.(GU n.126 del 2-6-1997)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo n. 91 del 3 marzo 1993, che attua la direttiva n. 90/219/CEE in materia di impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati; Visto in particolare l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonche' per il funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' del 20 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1993, concernente le tariffe e le modalita' di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanita' in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 25 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291, del 12 dicembre 1996, recante disposizioni aggiuntive sulle modalita' di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanita', in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, disciplinate dal decreto del Ministro della sanita' 20 maggio 1993; Ritenuto di dover ulteriormente precisare alcune modalita' relative al versamento dei detti diritti in rapporto a quanto stabilito dalla Commissione interministeriale per le biotecnologie in data 19 febbraio 1997; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 5 del decreto del Ministro della sanita' del 25 settembre 1996 citato nelle premesse, sono aggiunti i seguenti commi: " 3. Sono altresi' escluse dalla previsione dell'art. 4 aggiunte di locali o sezioni successive alla notifica iniziale che comportino una modifica sostanziale dell'impianto. 4. Il trasferimento di un impianto in nuovi locali dovra' essere oggetto di nuova notifica.". 2. All'art. 6, comma 1, del medesimo decreto sono depennate le parole " .. di cui al gruppo II .." e la lettera a) viene modificata come segue: " a) si riferiscono ad un medesimo sistema ospite/vettore e ad una varieta' di inserti o si riferiscono ad un medesimo sistema vettore/inserto e ad una varieta' di ospiti". Roma, 10 aprile 1997 Il Ministro: Bindi