MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 10 aprile 1997 

  Aggiornamento  delle  disposizioni  aggiuntive sulle  modalita'  di
versamento  dei   diritti  relativi  alle  prestazioni   fornite  dal
Ministero,  in applicazione  dell'art. 19  del decreto  legislativo 3
marzo 1993,  n. 91, disciplinate  dal decreto ministeriale  20 maggio
1993.
(GU n.126 del 2-6-1997)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto  legislativo n. 91 del 3 marzo  1993, che attua la
direttiva  n.   90/219/CEE  in  materia  di   impiego  confinato  dei
microorganismi geneticamente modificati;
  Visto in particolare l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che
fa obbligo  al Ministero  della sanita'  di fissare  le tariffe  e le
modalita' relative alle prestazioni  fornite dal Ministero stesso per
l'effettuazione  delle  ispezioni  e  controlli,  per  l'espletamento
dell'istruttoria e  per la verifica  delle notifiche, nonche'  per il
funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento;
  Visto l'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' del 20 maggio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 186,
del  10  agosto  1993,  concernente  le tariffe  e  le  modalita'  di
versamento  dei   diritti  relativi  alle  prestazioni   fornite  dal
Ministero  della sanita'  in  applicazione dell'art.  19 del  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91;
  Visto il decreto del Ministro  della sanita' del 25 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291, del 12
dicembre  1996, recante  disposizioni aggiuntive  sulle modalita'  di
versamento  dei   diritti  relativi  alle  prestazioni   fornite  dal
Ministero  della sanita',  in applicazione  dell'art. 19  del decreto
legislativo  3  marzo  1993,  n. 91,  disciplinate  dal  decreto  del
Ministro della sanita' 20 maggio 1993;
  Ritenuto di dover ulteriormente precisare alcune modalita' relative
al versamento dei detti diritti  in rapporto a quanto stabilito dalla
Commissione  interministeriale  per  le   biotecnologie  in  data  19
febbraio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  5 del  decreto  del  Ministro  della sanita'  del  25
settembre 1996 citato nelle premesse, sono aggiunti i seguenti commi:
  " 3. Sono altresi' escluse dalla previsione dell'art. 4 aggiunte di
locali o sezioni successive alla notifica iniziale che comportino una
modifica sostanziale dell'impianto.
  4. Il  trasferimento di un  impianto in nuovi locali  dovra' essere
oggetto di nuova notifica.".
  2.  All'art. 6,  comma 1,  del medesimo  decreto sono  depennate le
parole " .. di cui al gruppo  II .." e la lettera a) viene modificata
come segue:
  " a) si riferiscono ad un  medesimo sistema ospite/vettore e ad una
varieta'  di  inserti  o  si   riferiscono  ad  un  medesimo  sistema
vettore/inserto e ad una varieta' di ospiti".
    Roma, 10 aprile 1997
                                                   Il Ministro: Bindi