MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 1997 

  Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Bella Speranza" a
r.l., in Viareggio.
(GU n.126 del 2-6-1997)

                            IL DIRETTORE
           della direzione provinciale del lavoro di Lucca
  Visto l'art. 2544 del codice  civile, il quale, nel disciplinare lo
scioglimento delle societa' cooperative per atto d'autorita', dispone
che le citate societa' che non  sono in condizioni di raggiungere gli
scopi  per  le quali  sono  state  costituite,  o  che per  due  anni
consecutivi  non hanno  depositato il  bilancio annuale  o non  hanno
compiuto atti  di gestione, possono essere  sciolte con provvedimento
dell'Autorita' governativa;
  Visto l'art. 2  della legge 17 luglio 1975, n.  400, nella parte in
cui prevede lo  scioglimento di societa' cooperative  senza far luogo
alla nomina del comissario liquidatore;
  Visto  il decreto  direttoriale del  Ministero del  lavoro e  della
previdenza  sociale -  Direzione generale  della cooperazione,  del 6
marzo 1996,  di decentramento  alle direzioni provinciali  del lavoro
degli scioglimenti di societa' cooperative sena nomina di commissario
liquidatore;
  Vista la  circolare n. 33/1996 del  7 marzo 1996 di  attuazione del
predetto decreto;
  Visto  il verbale  di ispezione  ordinaria eseguita  sull'attivita'
della societa'  cooeprativa appresso indicata, dal  quale risulta che
la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544
del codice civile;
  Considerato che  ai sensi dell'art.  2544 del codice  civile, cosi'
come modificato dall'art.  18 della legge 31 gennaio 1992,  n. 59, le
societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non
hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci
relativi agli  ultimi due anni sono  sciolti di diritto e  perdono la
personalita' giuridica;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa edilizia "Bella Speranza" a r. l., con sede
in Viareggio (Lucca), costituita  per rogito notaio Migliorini Mario,
in data 4  dicembre 1957, repertorio n. 65036,  registo imprese 3023,
B.U.S.C. n. 73/59900,  e' sciolta ai sensi delle  sopra citate norme,
senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.
   Lucca, 22 maggio 1997
                                                  Il direttore: Santi