MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 1997 

  Modificazione   al   disciplinare   di  produzione   dei   vini   a
denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Scandiano  e  di
Canossa".
(GU n.126 del 2-6-1997)

                            IL DIRIGENTE
capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
   valorizzazione     delle  denominazioni    di  origine    e  delle
   indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  e  responsabile  del
   procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origini dei
vini;
  Visto il decreto del dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale e'
stata riconosciuta  la denominazione di origine  controllata dei vini
"Colli di Scandiano  e di Canossa" ed e' stato  approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata  dagli interessati tendente ad ottenere
l'eliminazione dal  disciplinare di  produzione del  riferimento alla
densita'  ottica per  le tipologie  Lambrusco Grasparossa,  Lambrusco
Montericco  rosso  e  rosato, Cabernet  Sauvignon,  Marzemino,  Malbo
Gentile e Malbo Gentile novello  e la eliminazione del riferimento al
titolo  alcolometrico  volumico  effettivo minimo  per  le  tipologie
Montericco  rosso  e  rosato  dei vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" come previsto dall'art.
8 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;
  Sentito il  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini;
  Ritenuta l'opportunita',  in aderenza  al parere  positivo espresso
dal Comitato  medesimo, di accogliere le  richieste degli interessati
in quanto  i parametri  concernenti la densita'  ottica ed  il titolo
alcolometrico volumico  effettivo minimo si rendono  superflui per la
caratterizzazione delle tipologie sopra indicate;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  All'art. 8 del disciplinare di  produzione dei vini a denominazione
di origine controllata  "Colli di Scandiano e  di Canossa", approvato
con  decreto  dirigenziale  20  settembre  1996,  con  riguardo  alle
tipologie "Colli  di Scandiano  e di Canossa"  Lambrusco Grasparossa,
"Colli  di  Scandiano e  di  Canossa"  Lambrusco Montericco  rosso  e
rosato, "Colli di Scandiano e  di Canossa" Cabernet Sauvignon, "Colli
di  Scandiano e  di  Canossa"  Marzemino, "Colli  di  Scandiano e  di
Canossa" Malbo Gentile, "Colli di  Scandiano e di Canossa" Marzemino,
"Colli di Scandiano e di  Canossa" Malbo Gentile, "Colli di Scandiano
e di Canossa" Malbo Gentile novello sono soppressi i riferimenti alla
densita' ottica; con riguardo alle tipologie "Colli di Scandiano e di
Canossa" Montericco  rosso e  rosato e'  soppresso il  riferimento al
titolo  alcolometrico  volumico  effettivo minimo  per  la  tipologia
Montericco rosso e rosato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 maggio 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi