Prestazione delle cauzioni per le imposte sulla produzione e sui consumi. Esoneri. Applicazione art. 5, comma 3, e art. 6 del testo unico sulle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.(GU n.126 del 2-6-1997)
Vigente al: 2-6-1997
Alle direzioni compartimentali delle dogane e delle II.II. Agli uffici tecnici di finanza Alle circoscrizioni doganali Ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle II.II. e, per conoscenza: Al Segretario generale del Ministero delle finanze Al comando generale della guardia di finanza - Ufficio operazioni Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati - Div. II Al Servizio centrale ispettori tributari - Gruppo II - SECIT Al Servizio ispettivo centrale - SIC All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Alla Confindustria Alla Confcommercio Alla Confesercenti Alla Confartigianato All'Associazione nazionale societa' per azioni Alla Federchimica assochimica Alla Confederazione nazionale dell'artigianato All'Associazione nazionale commercio chimico All'Unione chimica Alla Confetra All'Assodistillatori Alla Federvini Alla Fed. naz. coop. agr. sett. vitivinicolo All'Istituto del liquore All'Assozucchero All'Assobibe A Mineracqua All'Ass. naz. coop. agroalimentari All'ENI All'Unione petrolifera All'Assocostieri All'Assopetroli Alla Federpetroli All'Assogasliquidi Alla Federazione nazionale imprese pubbliche gas, acqua e varie All'Assobirra All'Anibe Alla Federazione nazionale spedizionieri doganali All'Assometano All'Associazione nazionale industriali del gas All'Associazione nazionale industriali privati gas Il testo unico in oggetto ha raccolto e riordinato le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali ed amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea. Conseguentemente, per la disciplina delle cauzioni e degli esoneri cauzionali nei settori fiscali degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, occorre ora fare riferimento alle norme contenute nel richiamato testo unico. Con la presente circolare vengono illustrate le disposizioni che disciplinano tale materia e vengono fornite, per la necessaria uniformita' di indirizzo, istruzioni per la concessione e per il mantenimento degli esoneri cauzionali. 1. Disciplina generale delle cauzioni e degli esoneri cauzionali (Presupposti normativi. Soggetti obbligati. Misura delle cauzioni) A) Cauzione per il deposito. L'art. 5, comma 3, lettera a), del testo unico prevede, in generale, tra gli obblighi imposti al titolare del deposito fiscale, quello di prestare la cauzione che, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli tributi, e' pari al 10% dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. Qualora detta misura sia inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle prescritte scadenze, l'importo della cauzione deve essere ragguagliato al suddetto ammontare. Nel caso in cui, per il numero e l'entita' delle movimentazioni effettuate o per altri fattori (ad es.: variazioni aliquote), si determinasse un aumento superiore al 10% della cauzione prestata, occorrera' procedere all'integrazione della stessa, ai sensi dell'art. 64 del testo unico. Analogamente, nell'ipotesi in cui si verificasse un decremento superiore alla suddetta percentuale, si puo' chiedere l'adeguamento in diminuzione dell'importo della cauzione. Va, inoltre, evidenziato che, in presenza di cauzione prestata da altri soggetti (ad es.: dal proprietario della merce, dal titolare di un conto deposito), la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Come gia' precisato con il telescritto prot. n. 148/UDC.CM del 29 febbraio 1996, la cauzione per l'esercizio di depositi fiscali e' unica e deve garantire l'amministrazione sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza (superiori ai cali legali) sia per la mancata corresponsione dell'imposta sui prodotti immessi in consumo. La norma sopracitata prevede, poi, l'esonero ex lege dal prestare la cauzione per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e per le aziende municipalizzate che non sono, quindi, tenute ad inoltrare istanze per ottenere il relativo provvedimento autorizzativo, mentre da' facolta' all'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. B) Cauzione per il trasporto. L'art. 6 del testo unico (v. anche art. 23 del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210), concernente il regime generale della circolazione nazionale ed intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, prevede, al comma 2, che il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. Tale garanzia, che per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale ha validita' solo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria italiana, e' distinta da quella prevista per l'esercizio del deposito fiscale ed e' sempre dovuta (salva l'eccezione riguardante gli oli minerali, e di cui e' cenno nel successivo paragrafo 2) e puo' essere prestata, in luogo del depositario autorizzato, dal trasportatore o dal proprietario della merce. Si rammenta che, ai sensi del decreto 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994, la garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri dell'Unione europea, deve essere prestata, come per la merce che circola nello Stato, nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante ovvero, se l'aliquota interna e' zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione. C) Cauzione per gli operatori professionali ed i rappresentanti fiscali. Alla prestazione della garanzia (senza possibilita' di esonero), nella misura del 100% dell'imposta gravante sui prodotti ricevuti in regime sospensivo, sono tenuti gli operatori professionali registrati o meno, non titolari di depositi fiscali, che nell'esercizio della loro attivita' ricevono tali prodotti (art. 8 del testo unico), nonche' i rappresentati fiscali (art. 9 del testo unico). D) Prestazione e svincolo della cauzione. La cauzione va prestata con l'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato (in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Se e' prestata mediante fideiussioni bancarie o polizze assicurative, l'accettazione della cauzione spetta alla direzione compartimentale che provvede altresi' al successivo svincolo, sentiti gli uffici competenti sugli impianti. 2. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore degli oli minerali Per l'esercizio dei depositi fiscali di oli minerali e per la circolazione degli stessi prodotti in sospensione da accisa vale la disciplina generale in materia di cauzioni in precedenza illustrata, con le particolarita' di seguito indicate. Si premette che sono soggetti a cauzione, relativamente all'esercizio dei depositi fiscali, gli oli minerali in regime sospensivo per i quali e' previsto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del testo unico, un livello di accisa. Sono esclusi, invece, dall'obbligo della cauzione gli oli minerali che, ai sensi del successivo comma 2, si trovano fuori dal campo di applicazione dell'accisa e che sono tassati solamente allorche' destinati agli usi di combustione e carburazione. Per la circolazione, sia nazionale che intracomunitaria, degli oli minerali in regime sospensivo, la cauzione e' sempre dovuta, salva la facolta' per l'Amministrazione finanziaria di accordare l'esonero cauzionale limitatamente ai trasferimenti effettuati via mare o mediante oleodotti (art. 6, comma 2, del testo unico). Ai sensi, poi, dell'art. 21, comma 3, del testo unico, che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (cosiddetti "sensibili") le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della garanzia, limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell'Unione europea (v. anche telex n. 148/UDC - CM del 29 febbraio 1996); la cauzione, in tal caso, va ragguagliata all'imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente. Per l'esercizio dei depositi commerciali di oli minerali (escluso il G.P.L. per uso combustione), denaturati o condizionati ai sensi dell'art. 17, comma 4, ultimo periodo, del testo unico, deve essere prestata cauzione (salva la concessione dell'esonero), ai sensi del successivo art. 25, comma 6, nella misura prevista, in generale, per i depositi fiscali, tenendo conto che il calcolo deve essere effettuato, per i prodotti soggetti ad imposta ridotta (come la benzina ed il gasolio destinati ad usi agricoli), prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa. Per quanto riguarda il prodotto denominato "biodiesel", sottoposto alla disciplina di cui all'art. 21, comma 6, del testo unico, va precisato che tale prodotto in regime sospensivo e' soggetto a cauzione sia per lo stoccaggio che per i trasferimenti tra depositi fiscali nazionali e la garanzia va prestata nella misura prevista per il gasolio. Per i trasferimenti intracomunitari con D.A.A. del "biodiesel" destinato all'autotrazione (art. 21 del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210), va prestata la cauzione nella misura del 10% dell'imposta prevista per il gasolio. Per l'esercizio dei depositi fiscali di gas metano, la misura della cauzione, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del testo unico, e' pari al 5% dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di prodotto presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese e deve essere prestata dagli obbligati al pagamento dell'accisa (esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori); per la concessione dell'esonero cauzionale si applica il regime generale di cui agli articoli 5 e 6 del testo unico. Per gli oli minerali soggetti ad accisa non armonizzata (oli lubrificanti e bitumi), la cui fase antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al regime sospensivo (art. 61, commi 2 e 5, del testo unico), la misura della cauzione, dovuta per lo stoccaggio dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo, e' pari a quella prevista in via generale (10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente in un mese). Per effetto del richiamo al comma 3 dell'art. 5 del testo unico contenuto nel comma 2 del successivo art. 61 (v. rettifica ubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1996), ai citati soggetti, qualora in possesso dei requisiti prescritti, puo' essere accordato l'esonero cauzionale. Per i trasferimenti dei lubrificanti e dei bitumi non e' dovuta la cauzione, in quanto l'art. 61, comma 2, del testo unico estende a tali prodotti le disposizioni contenute nei commi 3 e 6 del precedente art. 6, con esclusione, quindi, del comma 2 del medesimo articolo che prevede l'obbligo della cauzione. 3. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore dell'alcole e delle bevande alcoliche Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del testo unico, per l'esercizio dei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche (ivi compresi la birra ed i prodotti alcolici intermedi), vale la disciplina generale (art. 5, comma 3, del testo unico). La cauzione e' dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi: 2% per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della Iettera b) del comma 1 dell'art. 28 del testo unico; 5% per i magazzini di invecchiamento di cui al n. 7) della lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del testo unico; 10% per tutti gli altri impianti e magazzini. Ai sensi del comma 3 dell'art. 28 del testo unico, la cauzione dovuta dal depositario, per i prodotti alcolici condizionati e contrassegnati, e' pari al 100% dell'accisa su di essi gravante. Per la circolazione sia nazionale che intracomunitaria dei suindicati prodotti alcolici in sospensione d'imposta vale il regime generale della cauzione. La misura di detta cauzione, quindi, e' pari al 10% dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, ad eccezione dei prodotti alcolici condizionati e muniti di contrassegno fiscale, la cui cauzione e' commisurata al 100% dell'accisa (v. art. 13 del testo unico e seguente paragrafo 4). Per il vino la cauzione, in base alle attuali disposizioni, e' prevista per i soli trasferimenti intracomunitari, ed e' pari al 10% dell'imposta vigente nel Paese di destinazione. Per quanto concerne la disciplina generale delle cauzioni dovute per l'esercizio dei depositi fiscali dei prodotti alcolici, si rinvia a quanto esposto nel punto 1. 4. Cauzioni per l'acquisto dei contrassegni L'art. 13, ai commi 5 e 7, prevede, per il ritiro dei contrassegni destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo ovvero prodotti di importazione, l'obbligo di prestare cauzione, senza possibilita' di esonero, in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sui cennati prodotti; la cauzione viene incamerata nell'ipotesi prevista dal citato art. 13, comma 5. La cauzione viene svincolata, per i prodotti nazionali, con l'applicazione dei contrassegni, in quanto subentra la cauzione prestata per il deposito dei prodotti contrassegnati; in concreto, se la ditta non ha ottenuto l'esonero per la cauzione relativa al deposito dei prodotti confezionati, la cauzione deve essere prestata per un importo di accisa che copra sia l'ammontare dell'imposta sui prodotti custoditi gia' confezionati sia quello per contrassegni non ancora applicati. Per i prodotti comunitari, la cauzione viene svincolata quando la partita viene introdotta ed assunta in carico nel deposito fiscale di arrivo, dove subentra la cauzione prestata per il deposito, ovvero quando la partita viene ricevuta da un operatore professionale o da un rappresentante fiscale del depositario mittente, tenuti a prestare garanzia a norma degli articoli 8 e 9 del testo unico. Per i prodotti extracomunitari, la cauzione viene svincolata con la presentazione della merce in dogana per l'importazione. 5. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore dell'energia elettrica Secondo quanto dispone l'art. 7, comma 1, del testo unico, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, i fabbricanti di energia elettrica, diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione, sono venuti a prestare la cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un mese, secondo i criteri fissati dal predetto art. 57, comma 1. Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del testo unico. 6. Competenza pe il rilascio degli esoneri cauzionali La competenza per il rilascio del provvedimento di esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni spetta ai direttori compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, per le cauzioni relative ad impianti ubicati nell'ambito del proprio territorio, ed al direttore centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, per le cauzioni relative ad impianti situati nell'ambito territoriale di piu' direzioni compartimentali. Resta salva la competenza del capo della circoscrizione doganale per i depositi doganali di oli minerali di proprieta' privata che, oltre a detenere merce estera, custodiscono anche merce in regime sospensivo secondo quanto disposto dall'art. 220 del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e dalla circolare 660/DOG / 117 del 31 ottobre 1977, prot. n. 9643/XI. 7. Procedura per la concessione dell'esonero cauzionale A) Adempimenti degli operatori. La ditta interessata ad ottenere l'esonero cauzionale deve presentare apposita istanza, in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione della ditta, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalita' di chi la rappresenta legalmente. Nell'istanza devono altresi' essere indicati gli impianti di cui e' titolare la ditta e gli impianti di terzi presso i quali opera, con i relativi codici di accisa, l'ubicazione degli stessi, nonche' l'ammontare globale dell'esonero richiesto sulla base della normativa specifica di ogni singolo tributo e gli importi parziali di detto esonero ripartiti per ciascun ufficio finanziario. Nel caso in cui non sia possibile indicare l'ammontare della cauzione, ne' specificare la sua ripartizione per ufficio, la ditta deve motivare tale impossibilita'. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato del competente tribunale dal quale risultino il nominativo del legale rappresentante della ditta ed i poteri conferiti, nonche' la insussistenza di procedure esecutive singolari o concorsuali a carico della ditta stessa; 2) copia dell'ultimo bilancio, comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico (conto profitti e perdite) e la nota integrativa, completo delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, nonche' della relazione di certificazione da parte della societa' di revisione, nel caso in cui il bilancio della ditta sia soggetto per legge a tale certificazione. Qualora si tratti di ditte individuali o di societa' di persone (societa' in nome collettivo e in accomandita semplice), non tenute al deposito del bilancio, deve essere presentata copia del bilancio riportato nel libro degli inventari, nonche' copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; 3) certificato della camera di commercio competente per territorio contenente le rituali attestazioni sul conto della ditta. Si fa presente che, per effetto della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8 di detta legge in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 codice civile, la documentazione di cui al punto 2 deve essere depositata presso il competente ufficio del registro delle imprese, istituito presso le camere di commercio. L'istanza, con la prescritta documentazione, va presentata all'ufficio competente al rilascio del provvedimento in base al criterio esposto al paragrafo 6. B) Adempimenti degli uffici. Per stabilire se la ditta e affidabile e di notoria solvibilita', dovranno essere assunti utili elementi di valutazione attraverso i competenti uffici finanziari, acquisendone i relativi pareri, avendo riguardo alla correttezza nella gestione dell'impresa, al volume degli affari ed alla eventuale presenza di precedenti in linea finanziaria a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali. Particolare attenzione, ai fini di cui sopra, va riservata all'esame del bilancio (comprensivo, come indicato in precedenza, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonche' delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e della relazione di certificazione della societa' di revisione), da cui dovranno essere ricavati anche gli indici economicofinanziari necessari per una valutazione piu' completa della gestione aziendale. Le direzioni compartimentali, per gli esoneri di loro competenza, ricevuta l'istanza con la relativa documentazione e riconosciutane la regolarita', procedono al rilascio del provvedimento di concessione o di diniego dell'esonero cauzionale, sulla base dei criteri in precedenza esposti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678 relativo al "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .." (area 1, punto 101), il termine per la concessione dell'esonero dal prestare cauzione da parte della direzione centrale e' stabilito in novanta giorni (per gli esoneri di competenza delle direzioni compartimentali e' stato proposto l'adeguamento a detto termine). 8. Provvedimenti di esonero (contenuto, durata ed obblighi) Il provvedimento di concessione dell'esonero viene rilasciato con validita' a tempo illimitato e, per casi particolari debitamente motivati, puo' essere emesso in via provvisoria e per tempo limitato. L'esonero puo' essere concesso, su richiesta della ditta e nel caso in cui sia motivata la impossibilita' di indicare l'ammontare della cauzione, anche per importo non determinato. Il provvedimento deve contenere, oltre alla ragione sociale codice fiscale e sede legale della ditta beneficiaria, i seguenti ulteriori elementi: i riferimenti normativi ed i presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali viene accordato l'esonero; il tipo e, se concesso per importo determinato, l'ammontare complessivo dell'esonero accordato, la sua ripartizione per singoli uffici, con l'indicazione della possibilita' che i competenti uffici finanziari consentano direttamente, a richiesta della ditta beneficiaria, il trasferimento di tutto o parte dell'importo agli stessi assegnato ad altri uffici finanziari, anche non assegnatari; l'indicazione che il provvedimento di esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento, allorche' la ditta non ottemperi all'obbligo di presentazione della copia del bilancio, depositato a norma di legge, entro il termine stabilito nel successivo paragrafo 9 (sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) senza aver comprovato l'impossibilita' di detta presentazione, ovvero quando intervengano dubbi sulla affidabilita' e solvibilita' della ditta ammessa al beneficio. Si fa presente che sia nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di ammissione sia nell'ipotesi di revoca dell'esonero gia' concesso, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione. Nel caso di revoca, inoltre, deve essere indicato il termine (15 giorni dalla notifica della revoca, ai sensi dell'art. 5 - comma 3, lettera a) - del testo unico), entro il quale va prestata la cauzione, pena la revoca della licenza in caso di omissione di tale adempimento. 9. Mantenimento dell'esonero Le ditte titolari di concessione di esonero cauzionale sono tenute, ai fini del mantenimento dello stesso, a presentare, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, copia del bilancio, regolarmente depositato a norma di legge, comprensivo della nota integrativa, delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e della relazione di certificazione della societa' di revisione, se richiesta dalla legge. Si ricorda che gli uffici finanziari che vengano a conoscenza di elementi che possono far dubitare della sussistenza dei requisiti di solvibilita' e di affidabilita' della ditta ammessa all'esonero devono subito segnalarli alle direzioni compartimentali e, queste ultime, alla direzione centrale per gli esoneri di sua competenza, onde consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti con la necessaria tempestivita'. 10. Sanzioni e revoca del provvedimento di esonero Qualora l'Amministrazione accerti il venir meno dei requisiti di solvibilita' e di affidabilita' nei confronti della ditta titolare di esonero o che la stessa non abbia ottemperato, entro il termine stabilito, all'obbligo della presentazione annuale di copia del bilancio, l'ufficio che ha concesso l'esonero procede alla sua revoca, fissando, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), del testo unico, il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento per prestazione della cauzione nella misura dovuta. Nel caso in cui la ditta non ottemperi a tale adempimento entro il termine stabilito, si rende applicabile il disposto di cui all'art. 5, comma 5, del testo unico che prevede la revoca della licenza fiscale di esercizio. Si ricorda, altresi', che, qualora occorra integrare la cauzione, il soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 64 del testo unico, deve provvedervi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte dell'ufficio. Il mancato adempimento entro il suddetto termine comporta la revoca della licenza ffiscale, secondo quanto previsto dal richiamato art. 64. Restano validi gli esoneri gia' concessi in base alle precedenti norme che si intendono accordati ai sensi delle corrispondenti disposizioni del vigente testo unico. Le procedure sopraindicate non si applicano alle ditte che, essendo a partecipazione statale maggioritaria (con oltre il 50% delle quote azionarie), possono considerarsi di notoria solvibilita'. Per tali ditte la competenza a concedere l'esonero spetta alla direzione centrale sulla base delle informazioni fornite dagli organi statali detentori delle predette quote azionarie, alla quale, pertanto, devono essere direttamente inoltrate le relative istanze. Resta inteso che, qualora venga meno la quota maggioritaria, le ditte interessate sono tenute a comunicario prontamente alla direzione centrale. In tal caso potranno richiedere l'ammissione all'esonero secondo la procedura prevista al paragrafo 7, valevole per le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Si richiama l'attenzione degli uffici sulla scrupolosa osservanza delle suindicate istruzioni. Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Del Giudice