MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 marzo 1997, n. 85 

  Prestazione delle  cauzioni per le  imposte sulla produzione  e sui
consumi. Esoneri.  Applicazione art. 5, comma  3, e art. 6  del testo
unico sulle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.
(GU n.126 del 2-6-1997)
 
 Vigente al: 2-6-1997  
 

                                  Alle    direzioni   compartimentali
                                  delle dogane e delle II.II.
                                  Agli uffici tecnici di finanza
                                  Alle circoscrizioni doganali
                                  Ai        laboratori        chimici
                                  compartimentali   delle   dogane  e
                                  delle II.II.
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Segretario    generale    del
                                  Ministero delle finanze
                                  Al  comando  generale della guardia
                                  di finanza - Ufficio operazioni
Al Ministero del tesoro - Direzione  generale del tesoro - Serv. IV -
Operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati - Div. II
                                  Al  Servizio   centrale   ispettori
                                  tributari - Gruppo II - SECIT
                                  Al  Servizio  ispettivo  centrale -
                                  SIC
                                  All'Amministrazione  autonoma   dei
                                  monopoli di Stato
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Alla Confartigianato
                                  All'Associazione nazionale societa'
                                  per azioni
                                  Alla Federchimica assochimica
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  dell'artigianato
                                  All'Associazione          nazionale
                                  commercio chimico
                                  All'Unione chimica
                                  Alla Confetra
                                  All'Assodistillatori
                                  Alla Federvini
                                  Alla  Fed.  naz.  coop.  agr. sett.
                                  vitivinicolo
                                  All'Istituto del liquore
                                  All'Assozucchero
                                  All'Assobibe
                                  A Mineracqua
                                  All'Ass. naz. coop. agroalimentari
                                  All'ENI
                                  All'Unione petrolifera
                                  All'Assocostieri
                                  All'Assopetroli
                                  Alla Federpetroli
                                  All'Assogasliquidi
                                  Alla Federazione nazionale  imprese
                                  pubbliche gas, acqua e varie
                                  All'Assobirra
                                  All'Anibe
                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  spedizionieri doganali
                                  All'Assometano
                                  All'Associazione          nazionale
                                  industriali del gas
                                  All'Associazione          nazionale
                                  industriali privati gas
  Il testo unico in oggetto  ha raccolto e riordinato le disposizioni
legislative  vigenti in  materia  di imposta  di  fabbricazione e  di
consumo e  relative sanzioni penali ed  amministrative, apportando ad
esse  le modifiche  e le  integrazioni  necessarie ai  fini del  loro
coordinamento  ed  aggiornamento  anche in  relazione  alle  esigenze
derivanti dal processo di integrazione europea. Conseguentemente, per
la disciplina delle  cauzioni e degli esoneri  cauzionali nei settori
fiscali degli oli  minerali, dell'alcole e delle  bevande alcoliche e
dell'energia  elettrica,  occorre  ora fare  riferimento  alle  norme
contenute nel richiamato testo unico.
  Con la  presente circolare  vengono illustrate le  disposizioni che
disciplinano  tale  materia  e  vengono fornite,  per  la  necessaria
uniformita'  di indirizzo,  istruzioni per  la concessione  e per  il
mantenimento degli esoneri cauzionali.
                1. Disciplina generale delle cauzioni
                      e degli esoneri cauzionali
             (Presupposti normativi. Soggetti obbligati.
                       Misura delle cauzioni)
 A) Cauzione per il deposito.
  L'art.  5,  comma  3,  lettera  a), del  testo  unico  prevede,  in
generale, tra gli obblighi imposti  al titolare del deposito fiscale,
quello  di prestare  la  cauzione che,  fatte  salve le  disposizioni
stabilite  per i  singoli tributi,  e' pari  al 10%  dell'imposta che
grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti
nel deposito, in relazione alla  capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili.  Qualora  detta   misura  sia  inferiore  all'ammontare
dell'imposta che  mediamente viene  pagata alle  prescritte scadenze,
l'importo  della  cauzione  deve   essere  ragguagliato  al  suddetto
ammontare.
  Nel caso  in cui,  per il numero  e l'entita'  delle movimentazioni
effettuate  o per  altri fattori  (ad es.:  variazioni aliquote),  si
determinasse  un aumento  superiore al  10% della  cauzione prestata,
occorrera'   procedere  all'integrazione   della  stessa,   ai  sensi
dell'art. 64  del testo unico.  Analogamente, nell'ipotesi in  cui si
verificasse  un decremento  superiore alla  suddetta percentuale,  si
puo'  chiedere   l'adeguamento  in  diminuzione   dell'importo  della
cauzione.  Va,  inoltre, evidenziato  che,  in  presenza di  cauzione
prestata da altri soggetti (ad es.: dal proprietario della merce, dal
titolare di un conto deposito), la cauzione dovuta dal depositario si
riduce di pari ammontare.
  Come gia' precisato  con il telescritto prot. n.  148/UDC.CM del 29
febbraio 1996,  la cauzione  per l'esercizio  di depositi  fiscali e'
unica e  deve garantire l'amministrazione sia  per eventuali ammanchi
dei  prodotti in  giacenza  (superiori  ai cali  legali)  sia per  la
mancata corresponsione dell'imposta sui prodotti immessi in consumo.
  La norma sopracitata  prevede, poi, l'esonero ex  lege dal prestare
la cauzione per le amministrazioni  dello Stato e degli enti pubblici
e  per le  aziende municipalizzate  che non  sono, quindi,  tenute ad
inoltrare   istanze   per    ottenere   il   relativo   provvedimento
autorizzativo, mentre da' facolta' all'Amministrazione finanziaria di
esonerare  da  tale   obbligo  le  ditte  affidabili   e  di  notoria
solvibilita'.
 B) Cauzione per il trasporto.
  L'art. 6 del testo unico (v. anche art. 23 del decreto ministeriale
25  marzo  1996,  n.  210),  concernente  il  regime  generale  della
circolazione nazionale  ed intracomunitaria dei prodotti  soggetti ad
accisa, prevede,  al comma  2, che il  titolare del  deposito fiscale
mittente  e'  tenuto a  fornire  garanzia,  anche  in solido  con  il
trasportatore  o  con  il  destinatario,  del  pagamento  dell'accisa
gravante  sui   prodotti  trasportati.  Tale  garanzia,   che  per  i
trasferimenti  fra  impianti  ubicati  nel  territorio  nazionale  ha
validita'   solo  nei   confronti  dell'Amministrazione   finanziaria
italiana, e' distinta da quella prevista per l'esercizio del deposito
fiscale ed  e' sempre dovuta  (salva l'eccezione riguardante  gli oli
minerali, e di cui e' cenno nel successivo paragrafo 2) e puo' essere
prestata, in  luogo del depositario autorizzato,  dal trasportatore o
dal proprietario della merce.
  Si rammenta che,  ai sensi del decreto 13  gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 13 del 18 gennaio 1994,  la garanzia per
il  pagamento   dell'accisa  gravante   sui  prodotti   destinati  al
trasferimento in regime sospensivo  in altri Stati membri dell'Unione
europea, deve  essere prestata, come  per la merce che  circola nello
Stato, nella  misura del 10% dell'imposta  nazionale gravante ovvero,
se  l'aliquota  interna  e'  zero,  dell'imposta  vigente  nel  Paese
comunitario di destinazione.
  C)   Cauzione     per  gli     operatori     professionali    ed  i
rappresentanti fiscali.
  Alla prestazione  della garanzia  (senza possibilita'  di esonero),
nella misura del 100% dell'imposta  gravante sui prodotti ricevuti in
regime sospensivo, sono tenuti gli operatori professionali registrati
o meno,  non titolari di  depositi fiscali, che  nell'esercizio della
loro  attivita' ricevono  tali  prodotti (art.  8  del testo  unico),
nonche' i rappresentati fiscali (art. 9 del testo unico).
 D) Prestazione e svincolo della cauzione.
  La  cauzione  va  prestata   con  l'osservanza  delle  norme  sulla
contabilita' generale  dello Stato (in  numerario, titoli di  Stato o
garantiti  dallo  Stato,  mediante fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa.
  Se   e'  prestata   mediante   fideiussioni   bancarie  o   polizze
assicurative,  l'accettazione della  cauzione  spetta alla  direzione
compartimentale che provvede altresi' al successivo svincolo, sentiti
gli uffici competenti sugli impianti.
                  2. Cauzioni ed esoneri cauzionali
                  per il settore degli oli minerali
  Per  l'esercizio dei  depositi fiscali  di  oli minerali  e per  la
circolazione degli stessi  prodotti in sospensione da  accisa vale la
disciplina generale in materia  di cauzioni in precedenza illustrata,
con le particolarita' di seguito indicate.
  Si   premette  che   sono   soggetti   a  cauzione,   relativamente
all'esercizio  dei  depositi  fiscali,  gli oli  minerali  in  regime
sospensivo per i  quali e' previsto, ai sensi dell'art.  21, comma 1,
del  testo  unico,  un  livello  di  accisa.  Sono  esclusi,  invece,
dall'obbligo  della  cauzione gli  oli  minerali  che, ai  sensi  del
successivo  comma  2, si  trovano  fuori  dal campo  di  applicazione
dell'accisa e che sono tassati solamente allorche' destinati agli usi
di combustione e carburazione.
  Per la circolazione, sia  nazionale che intracomunitaria, degli oli
minerali in regime sospensivo, la cauzione e' sempre dovuta, salva la
facolta'  per l'Amministrazione  finanziaria  di accordare  l'esonero
cauzionale  limitatamente  ai  trasferimenti effettuati  via  mare  o
mediante oleodotti (art. 6, comma 2, del testo unico).
  Ai sensi, poi, dell'art. 21, comma  3, del testo unico, che estende
ai  prodotti petroliferi  ivi  indicati  (cosiddetti "sensibili")  le
disposizioni    relative   ai    controlli   e    alla   circolazione
intracomunitaria  previste  per i  prodotti  soggetti  ad accisa,  si
precisa che tali  prodotti sono sottoposti al  regime della garanzia,
limitatamente  ai trasferimenti  ad  altri  Stati membri  dell'Unione
europea (v.  anche telex n.  148/UDC - CM  del 29 febbraio  1996); la
cauzione, in  tal caso, va  ragguagliata all'imposta prevista  per il
combustibile o il carburante equivalente.
  Per l'esercizio  dei depositi commerciali di  oli minerali (escluso
il G.P.L.  per uso combustione),  denaturati o condizionati  ai sensi
dell'art. 17, comma  4, ultimo periodo, del testo  unico, deve essere
prestata cauzione  (salva la concessione dell'esonero),  ai sensi del
successivo art. 25, comma 6,  nella misura prevista, in generale, per
i  depositi  fiscali,  tenendo  conto  che  il  calcolo  deve  essere
effettuato,  per i  prodotti  soggetti ad  imposta  ridotta (come  la
benzina ed  il gasolio destinati  ad usi agricoli), prendendo  a base
per il computo la differenza  tra l'aliquota normale e quella ridotta
di accisa.
  Per quanto riguarda il  prodotto denominato "biodiesel", sottoposto
alla disciplina  di cui  all'art. 21,  comma 6,  del testo  unico, va
precisato  che  tale prodotto  in  regime  sospensivo e'  soggetto  a
cauzione sia per  lo stoccaggio che per i  trasferimenti tra depositi
fiscali nazionali e la garanzia va prestata nella misura prevista per
il gasolio.
  Per  i trasferimenti  intracomunitari  con  D.A.A. del  "biodiesel"
destinato all'autotrazione (art. 21 del decreto ministeriale 25 marzo
1996,  n.  210),  va  prestata  la  cauzione  nella  misura  del  10%
dell'imposta prevista per il gasolio.
  Per l'esercizio dei depositi fiscali di gas metano, la misura della
cauzione, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del testo unico, e' pari al
5%  dell'accisa  dovuta  per  il  quantitativo  massimo  di  prodotto
presumibilmente immesso in  consumo per usi soggetti  a tassazione in
un  mese  e  deve  essere   prestata  dagli  obbligati  al  pagamento
dell'accisa  (esercenti impianti  di estrazione,  di produzione  o di
reti  di  metanodotti, che  forniscono  direttamente  il prodotto  ai
consumatori); per  la concessione dell'esonero cauzionale  si applica
il regime generale di cui agli articoli 5 e 6 del testo unico.
  Per  gli  oli minerali  soggetti  ad  accisa non  armonizzata  (oli
lubrificanti  e bitumi),  la cui  fase antecedente  all'immissione in
consumo e' assimilata al regime sospensivo (art. 61, commi 2 e 5, del
testo unico), la misura della  cauzione, dovuta per lo stoccaggio dai
soggetti obbligati  al pagamento dell'imposta  di consumo, e'  pari a
quella prevista in  via generale (10% dell'imposta  gravante su tutto
il  prodotto giacente  e comunque,  non inferiore  all'imposta dovuta
mediamente in un mese).
  Per effetto  del richiamo al  comma 3  dell'art. 5 del  testo unico
contenuto nel comma 2 del  successivo art. 61 (v. rettifica ubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del 21  marzo  1996),  ai  citati
soggetti, qualora  in possesso dei requisiti  prescritti, puo' essere
accordato l'esonero cauzionale.
  Per i trasferimenti dei lubrificanti e  dei bitumi non e' dovuta la
cauzione, in  quanto l'art. 61,  comma 2,  del testo unico  estende a
tali  prodotti  le  disposizioni  contenute  nei  commi  3  e  6  del
precedente art. 6,  con esclusione, quindi, del comma  2 del medesimo
articolo che prevede l'obbligo della cauzione.
  3.  Cauzioni ed  esoneri cauzionali  per il  settore dell'alcole  e
delle bevande alcoliche
  Ai sensi  dell'art. 28, comma  2, del testo unico,  per l'esercizio
dei depositi fiscali  di alcole e di bevande  alcoliche (ivi compresi
la  birra  ed i  prodotti  alcolici  intermedi), vale  la  disciplina
generale (art.  5, comma 3, del  testo unico). La cauzione  e' dovuta
nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui
prodotti custoditi:
  2% per  gli stabilimenti ed opifici  di cui ai numeri  1), 2) della
lettera a) e 1)  della Iettera b) del comma 1  dell'art. 28 del testo
unico;
  5% per i magazzini di invecchiamento  di cui al n. 7) della lettera
a) del comma 1 dell'art. 28 del testo unico;
   10% per tutti gli altri impianti e magazzini.
  Ai sensi  del comma  3 dell'art.  28 del  testo unico,  la cauzione
dovuta  dal  depositario,  per  i prodotti  alcolici  condizionati  e
contrassegnati, e' pari al 100% dell'accisa su di essi gravante.
  Per  la   circolazione  sia  nazionale  che   intracomunitaria  dei
suindicati prodotti alcolici in  sospensione d'imposta vale il regime
generale della cauzione. La misura di detta cauzione, quindi, e' pari
al 10%  dell'accisa gravante  sui prodotti trasportati,  ad eccezione
dei prodotti alcolici condizionati  e muniti di contrassegno fiscale,
la cui  cauzione e' commisurata al  100% dell'accisa (v. art.  13 del
testo unico e seguente paragrafo 4).
  Per  il vino  la cauzione,  in base  alle attuali  disposizioni, e'
prevista per i soli trasferimenti  intracomunitari, ed e' pari al 10%
dell'imposta vigente nel Paese di destinazione.
  Per quanto  concerne la  disciplina generale delle  cauzioni dovute
per l'esercizio dei depositi fiscali dei prodotti alcolici, si rinvia
a quanto esposto nel punto 1.
             4. Cauzioni per l'acquisto dei contrassegni
  L'art. 13, ai commi 5 e  7, prevede, per il ritiro dei contrassegni
destinati  ad essere  applicati  sui  recipienti contenenti  prodotti
nazionali  o  comunitari  in  regime sospensivo  ovvero  prodotti  di
importazione, l'obbligo  di prestare cauzione, senza  possibilita' di
esonero,  in  misura  pari  all'ammontare  dell'accisa  gravante  sui
cennati prodotti; la cauzione  viene incamerata nell'ipotesi prevista
dal citato art. 13, comma 5.
  La  cauzione  viene  svincolata,  per  i  prodotti  nazionali,  con
l'applicazione  dei  contrassegni,  in quanto  subentra  la  cauzione
prestata per il deposito dei prodotti contrassegnati; in concreto, se
la  ditta non  ha  ottenuto  l'esonero per  la  cauzione relativa  al
deposito dei prodotti confezionati,  la cauzione deve essere prestata
per un importo  di accisa che copra sia  l'ammontare dell'imposta sui
prodotti custoditi gia' confezionati  sia quello per contrassegni non
ancora applicati.
  Per i prodotti  comunitari, la cauzione viene  svincolata quando la
partita viene introdotta ed assunta in carico nel deposito fiscale di
arrivo, dove  subentra la cauzione  prestata per il  deposito, ovvero
quando la partita  viene ricevuta da un operatore  professionale o da
un rappresentante fiscale del depositario mittente, tenuti a prestare
garanzia a norma degli articoli 8 e 9 del testo unico.
  Per i prodotti extracomunitari, la cauzione viene svincolata con la
presentazione della merce in dogana per l'importazione.
                  5. Cauzioni ed esoneri cauzionali
                per il settore dell'energia elettrica
  Secondo quanto  dispone l'art.  7, comma 1,  del testo  unico, come
modificato  dall'art. 4,  comma 1,  lettera f)  del decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, i  fabbricanti di energia elettrica, diversi da
quelli  che   versano  anticipatamente  il  canone   annuo  in  unica
soluzione, sono  venuti a  prestare la cauzione  per un  importo pari
all'imposta  dovuta  per  un  mese, secondo  i  criteri  fissati  dal
predetto art. 57, comma 1.
  Per  l'esonero  dall'obbligo  di   prestazione  della  cauzione  si
applicano  le disposizioni  di cui  all'art.  5, comma  3, del  testo
unico.
                    6. Competenza pe il rilascio
                      degli esoneri cauzionali
  La  competenza  per  il   rilascio  del  provvedimento  di  esonero
dall'obbligo   di   prestare   le  cauzioni   spetta   ai   direttori
compartimentali  delle  dogane  e  delle imposte  indirette,  per  le
cauzioni  relative  ad  impianti   ubicati  nell'ambito  del  proprio
territorio, ed al direttore centrale dell'imposizione indiretta sulla
produzione  e  sui consumi,  per  le  cauzioni relative  ad  impianti
situati nell'ambito territoriale di piu' direzioni compartimentali.
  Resta salva  la competenza  del capo della  circoscrizione doganale
per i  depositi doganali di  oli minerali di proprieta'  privata che,
oltre a  detenere merce  estera, custodiscono  anche merce  in regime
sospensivo  secondo quanto  disposto  dall'art.  220 del  regolamento
doganale approvato con regio decreto 13  febbraio 1896, n. 65 e dalla
circolare 660/DOG / 117 del 31 ottobre 1977, prot. n. 9643/XI.
                   7. Procedura per la concessione
                       dell'esonero cauzionale
 A) Adempimenti degli operatori.
  La  ditta   interessata  ad  ottenere  l'esonero   cauzionale  deve
presentare  apposita istanza,  in  carta da  bollo, sottoscritta  dal
legale rappresentante,  contenente la  denominazione della  ditta, la
sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalita' di chi
la  rappresenta  legalmente.   Nell'istanza  devono  altresi'  essere
indicati gli impianti  di cui e' titolare la ditta  e gli impianti di
terzi  presso  i  quali  opera,  con i  relativi  codici  di  accisa,
l'ubicazione degli  stessi, nonche' l'ammontare  globale dell'esonero
richiesto  sulla  base  della  normativa specifica  di  ogni  singolo
tributo e gli importi parziali di detto esonero ripartiti per ciascun
ufficio  finanziario. Nel  caso  in cui  non  sia possibile  indicare
l'ammontare della  cauzione, ne' specificare la  sua ripartizione per
ufficio, la ditta deve motivare tale impossibilita'.
  All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
  1)  certificato del  competente  tribunale dal  quale risultino  il
nominativo  del  legale  rappresentante   della  ditta  ed  i  poteri
conferiti, nonche' la insussistenza  di procedure esecutive singolari
o concorsuali a carico della ditta stessa;
  2) copia dell'ultimo bilancio,  comprendente lo stato patrimoniale,
il conto economico (conto profitti  e perdite) e la nota integrativa,
completo  delle   relazioni  degli  amministratori  e   del  collegio
sindacale,  del  verbale  di approvazione  dell'assemblea  dei  soci,
nonche' della relazione di certificazione  da parte della societa' di
revisione, nel caso  in cui il bilancio della ditta  sia soggetto per
legge a tale certificazione. Qualora si tratti di ditte individuali o
di societa' di persone (societa'  in nome collettivo e in accomandita
semplice),  non   tenute  al  deposito  del   bilancio,  deve  essere
presentata copia  del bilancio  riportato nel libro  degli inventari,
nonche' copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
  3) certificato della camera  di commercio competente per territorio
contenente le rituali attestazioni sul conto della ditta.
  Si fa  presente che, per effetto  della legge 29 dicembre  1993, n.
580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, concernente  il regolamento di  attuazione dell'art. 8  di detta
legge in materia  di istituzione del registro  delle imprese previsto
dall'art. 2188  codice civile,  la documentazione di  cui al  punto 2
deve  essere depositata  presso  il competente  ufficio del  registro
delle imprese, istituito presso le camere di commercio.
  L'istanza,   con  la   prescritta  documentazione,   va  presentata
all'ufficio  competente  al rilascio  del  provvedimento  in base  al
criterio esposto al paragrafo 6.
 B) Adempimenti degli uffici.
  Per stabilire se  la ditta e affidabile e  di notoria solvibilita',
dovranno essere  assunti utili  elementi di valutazione  attraverso i
competenti uffici finanziari, acquisendone  i relativi pareri, avendo
riguardo  alla correttezza  nella  gestione  dell'impresa, al  volume
degli  affari  ed alla  eventuale  presenza  di precedenti  in  linea
finanziaria a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali.
  Particolare  attenzione,  ai  fini   di  cui  sopra,  va  riservata
all'esame  del bilancio  (comprensivo, come  indicato in  precedenza,
dello  stato   patrimoniale,  del   conto  economico  e   della  nota
integrativa,  nonche'  delle  relazioni degli  amministratori  e  del
collegio sindacale,  del verbale  di approvazione  dell'assemblea dei
soci  e   della  relazione   di  certificazione  della   societa'  di
revisione),  da  cui  dovranno   essere  ricavati  anche  gli  indici
economicofinanziari necessari per una valutazione piu' completa della
gestione aziendale.
  Le direzioni  compartimentali, per gli esoneri  di loro competenza,
ricevuta l'istanza con la relativa documentazione e riconosciutane la
regolarita', procedono al rilascio del provvedimento di concessione o
di  diniego  dell'esonero  cauzionale,  sulla  base  dei  criteri  in
precedenza esposti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell'istanza.
  Secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 19 ottobre 1994,
n. 678  relativo al "Regolamento di  attuazione degli articoli 2  e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241 .." (area 1, punto 101), il termine
per la concessione dell'esonero dal  prestare cauzione da parte della
direzione centrale e' stabilito in novanta giorni (per gli esoneri di
competenza   delle  direzioni   compartimentali  e'   stato  proposto
l'adeguamento a detto termine).
                     8. Provvedimenti di esonero
                   (contenuto, durata ed obblighi)
  Il provvedimento  di concessione dell'esonero viene  rilasciato con
validita'  a tempo  illimitato  e, per  casi particolari  debitamente
motivati, puo' essere emesso in via provvisoria e per tempo limitato.
  L'esonero puo' essere concesso, su richiesta della ditta e nel caso
in cui sia  motivata la impossibilita' di  indicare l'ammontare della
cauzione, anche  per importo  non determinato. Il  provvedimento deve
contenere, oltre  alla ragione sociale  codice fiscale e  sede legale
della ditta beneficiaria, i seguenti ulteriori elementi:
  i riferimenti normativi ed i presupposti soggettivi ed oggettivi in
base ai quali viene accordato l'esonero;
  il  tipo  e,  se  concesso  per  importo  determinato,  l'ammontare
complessivo dell'esonero  accordato, la sua ripartizione  per singoli
uffici, con l'indicazione della  possibilita' che i competenti uffici
finanziari   consentano  direttamente,   a   richiesta  della   ditta
beneficiaria,  il trasferimento  di tutto  o parte  dell'importo agli
stessi assegnato ad altri uffici finanziari, anche non assegnatari;
  l'indicazione che il provvedimento  di esonero puo' essere revocato
in qualsiasi momento, allorche' la ditta non ottemperi all'obbligo di
presentazione della copia del bilancio,  depositato a norma di legge,
entro il termine stabilito nel successivo paragrafo 9 (sei mesi dalla
chiusura  dell'esercizio) senza  aver comprovato  l'impossibilita' di
detta   presentazione,  ovvero   quando   intervengano  dubbi   sulla
affidabilita' e solvibilita' della ditta ammessa al beneficio.
  Si  fa  presente  che  sia  nell'ipotesi  di  mancato  accoglimento
dell'istanza di  ammissione sia  nell'ipotesi di  revoca dell'esonero
gia' concesso,  il provvedimento  deve essere  adeguatamente motivato
con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che
ne hanno  determinato l'adozione. Nel  caso di revoca,  inoltre, deve
essere indicato il termine (15 giorni dalla notifica della revoca, ai
sensi dell'art. 5 - comma 3, lettera  a) - del testo unico), entro il
quale va prestata  la cauzione, pena la revoca della  licenza in caso
di omissione di tale adempimento.
                    9. Mantenimento dell'esonero
  Le ditte titolari di concessione di esonero cauzionale sono tenute,
ai fini del  mantenimento dello stesso, a presentare,  entro sei mesi
dalla  chiusura  dell'esercizio   finanziario,  copia  del  bilancio,
regolarmente  depositato a  norma  di legge,  comprensivo della  nota
integrativa,  delle relazioni  degli  amministratori  e del  collegio
sindacale,  del verbale  di  approvazione dell'assemblea  dei soci  e
della  relazione di  certificazione della  societa' di  revisione, se
richiesta dalla legge.
  Si ricorda  che gli uffici  finanziari che vengano a  conoscenza di
elementi che possono far dubitare  della sussistenza dei requisiti di
solvibilita'  e  di  affidabilita' della  ditta  ammessa  all'esonero
devono  subito segnalarli  alle direzioni  compartimentali e,  queste
ultime, alla  direzione centrale per  gli esoneri di  sua competenza,
onde  consentire  l'adozione  dei conseguenti  provvedimenti  con  la
necessaria tempestivita'.
               10. Sanzioni e revoca del provvedimento
                             di esonero
  Qualora l'Amministrazione  accerti il  venir meno dei  requisiti di
solvibilita' e di affidabilita' nei confronti della ditta titolare di
esonero  o che  la stessa  non  abbia ottemperato,  entro il  termine
stabilito,  all'obbligo  della  presentazione annuale  di  copia  del
bilancio,  l'ufficio  che  ha  concesso l'esonero  procede  alla  sua
revoca,  fissando, ai  sensi dell'art.  5, comma  3, lettera  a), del
testo unico, il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento
per prestazione della cauzione nella misura dovuta.
  Nel caso in cui la ditta  non ottemperi a tale adempimento entro il
termine stabilito, si  rende applicabile il disposto  di cui all'art.
5,  comma 5,  del testo  unico che  prevede la  revoca della  licenza
fiscale di esercizio.
  Si ricorda,  altresi', che, qualora occorra  integrare la cauzione,
il soggetto  obbligato, ai sensi  dell'art. 64 del testo  unico, deve
provvedervi  entro trenta  giorni  dalla data  di  notifica da  parte
dell'ufficio.  Il  mancato  adempimento  entro  il  suddetto  termine
comporta la  revoca della  licenza ffiscale, secondo  quanto previsto
dal richiamato art. 64.
  Restano validi  gli esoneri gia'  concessi in base  alle precedenti
norme  che  si  intendono  accordati ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni del vigente testo unico.
  Le procedure sopraindicate non si applicano alle ditte che, essendo
a partecipazione statale maggioritaria (con  oltre il 50% delle quote
azionarie), possono  considerarsi di  notoria solvibilita'.  Per tali
ditte  la  competenza a  concedere  l'esonero  spetta alla  direzione
centrale sulla  base delle informazioni fornite  dagli organi statali
detentori  delle  predette  quote azionarie,  alla  quale,  pertanto,
devono essere direttamente inoltrate le relative istanze.
  Resta inteso  che, qualora  venga meno  la quota  maggioritaria, le
ditte  interessate   sono  tenute  a  comunicario   prontamente  alla
direzione  centrale. In  tal  caso  potranno richiedere  l'ammissione
all'esonero secondo  la procedura  prevista al paragrafo  7, valevole
per le ditte affidabili e di notoria solvibilita'.
  Si richiama  l'attenzione degli uffici sulla  scrupolosa osservanza
delle suindicate istruzioni.
                               Il direttore generale del Dipartimento
                               delle dogane e delle imposte indirette
                                            Del Giudice