Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi.(GU n.127 del 3-6-1997)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesa dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente adozione del quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99; Considerato che il quinto piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilita' di adottare misure di gestione della fascia costiera e delle risorse ivi insistenti; Ritenuta la opportunita' di disciplina il prelievo da parte dei pescatori sportivi dei mitili nel rispetto della vigente normativa sanitaria; Sentito il sottocomitato molluschi nella riunione del 25 marzo 1997; Decreta: Art. 1. 1. Ai pescatori sportivi puo' essere consentito il prelievo, da effettuarsi senza l'ausilio di attrezzi, di mitili nel rispetto della normativa sanitaria vigente. 2. Le modalita' di prelievo entro il limite massimo giornaliero di 3 kg per persona, sono disciplinate con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 1997 Il Ministro: Pinto