MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 1997 

  Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi.
(GU n.127 del 3-6-1997)

                 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  165, recante  modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Vista la legge 14 luglio  1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale   29  maggio  1992,  e  successive
modificazioni,  concernente  disciplina   della  pesa  dei  molluschi
bivalvi;
  Visto il  decreto ministeriale 24 marzo  1997, concernente adozione
del quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;
  Considerato  che  il  quinto   piano  triennale  prevede,  tra  gli
strumenti  d'intervento,  la  possibilita'   di  adottare  misure  di
gestione della fascia costiera e delle risorse ivi insistenti;
  Ritenuta la  opportunita' di  disciplina il  prelievo da  parte dei
pescatori sportivi  dei mitili  nel rispetto della  vigente normativa
sanitaria;
  Sentito  il sottocomitato  molluschi  nella riunione  del 25  marzo
1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai  pescatori sportivi  puo' essere  consentito il  prelievo, da
effettuarsi senza l'ausilio di attrezzi, di mitili nel rispetto della
normativa sanitaria vigente.
  2. Le modalita' di prelievo  entro il limite massimo giornaliero di
3  kg per  persona,  sono  disciplinate con  ordinanza  del capo  del
compartimento  marittimo, sentita  la  commissione consultiva  locale
della pesca marittima.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 aprile 1997
                                                   Il Ministro: Pinto