CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

COMUNICATO

  Modificazioni al capo II del regolamento di cui  all'art.  3  delle
disposizioni   concernenti   l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il
funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.
(GU n.127 del 3-6-1997)

  La Consob e la Banca d'Italia  hanno approvato le modifiche al capo
II del regolamento  di cui all'art. 3  delle disposizioni concernenti
l'istituzione, l'organizzazione  ed il  funzionamento della  Cassa di
compensazione e garanzia S.p.a.
                               Capo II
               Mercato dei contratti uniformi a termine
  Nell'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
     a) dopo la voce "Decreto" e' inserita la seguente:
  Decreto 30 aprile  1997: il decreto del Ministro del  tesoro del 30
aprile 1997;
  b) dopo la voce "Futures su Indice  di Borsa MIB 30" e' inserita la
seguente:
  Futures  su  RIBOR ad  un  mese:  i  contratti uniformi  a  termine
approvati dal Ministro del tesoro con decreto 30 aprile 1997;
  c) la voce "Intervallo del margine" e' sostituita dalla seguente:
  Intervallo   del  margine:   la   variazione  percentuale   massima
giornaliera  dei   prezzi,  sia   in  aumento  sia   in  diminuzione,
dell'attivita' sottostante  di ogni gruppo  di classi, che  la Cassa,
tenute presenti  le condizioni di mercato,  considera appropriata per
garantirsi  dalle oscillazioni  del  prezzo di  mercato  nel caso  di
chiusura dei contratti in essere. Per  i futures su titoli di Stato e
le relative opzioni e per i futures su RIBOR ad un mese, l'intervallo
del margine e' riferito al  valore nominale del futures medesimo; per
i futures  e le opzioni su  Indice di Borsa MIB  30, l'intervallo del
margine e' riferito  al prezzo di chiusura del  futures medesimo; per
le opzioni  ISOa l'intervallo  del margine e'  riferito al  prezzo di
riferimento del titolo sottostante.
  d)  La voce  "Margine di  regolamento alla  scadenza" e  sostituita
dalla seguente:
  Margine di regolamento alla scadenza: il margine calcolato l'ultimo
giorno di contrattazioni, per le posizioni contrattuali in futures su
Indice di  Borsa MIB 30  di cui alla Delibera  8509 ed in  futures su
RIBOR ad un mese di cui al  decreto 30 aprile 1997, rimaste aperte al
termine dell'ultimo giorno di contrattazioni.
   Nell'art. 8, i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  2) L'importo  delle commissioni  di clearing  dovute alla  Cassa da
ciascun aderente e' fissato in:
  lire 700 (settecento) per ogni contratto futures su titoli di Stato
stipulato sul mercato;
  lire 1.200 (milleduecento) per  ogni contratto d'opzione su futures
su titoli di Stato stipulato sul mercato;
  lire 700  (settecento) per  ogni contratto futures  su RIBOR  ad un
mese  stipulato  sul  mercato.  Transitoriamente, in  sede  di  prima
applicazione, fino  al 31  dicembre 1997 tale  commissione e'  pari a
lire 300 (trecento);
  lire 700 (settecento) per ogni contratto futures su Indice di Borsa
MIB 30 stipulato sul mercato;
  lire 1.200  (milleduecento) per ogni contratto  d'opzione su Indice
di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato;
  lire 200 (duecento) per ogni contratto d'opzione ISOa stipulato sul
mercato.
  4)  La  commissione  dovuta  alla Cassa  da  ciascun  aderente  per
l'esercizio di ogni contratto d'opzione e' pari a:
  lire 1.200 (milleduecento) per ogni opzione su futures su titoli di
Stato;
  lire 1.200 (milleduecento) per ogni  opzione su Indice di Borsa MIB
30;
     lire 200 (duecento) per ogni opzione ISOa.
  Nell'art. 10, il quarto capoverso  del comma A.4) e' sostituito dal
seguente:
   Il valore corrente di mercato e' posto pari:
  per i futures  su titoli di Stato e le  relative opzioni, al prezzo
di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato;
  per i futures su RIBOR ad un mese, al relativo prezzo di chiusura;
  per i  futures e le  opzioni su Indice di  Borsa MIB 30,  al valore
dell'Indice di Borsa MIB 30  calcolato, sui titoli che lo compongono,
alla chiusura delle contrattazioni;
  per  le  opzioni  ISOa,  al prezzo  di  riferimento  dell'attivita'
sottostante determinato dal consiglio di Borsa.
  Nell'art.  11, il  primo capoverso  del comma  2 e'  sostituito dal
seguente:
  Per i futures su titoli di Stato  e le opzioni su futures su titoli
di Stato e per  i futures su RIBOR ad un mese,  il prezzo di chiusura
e'  pari  alla media  ponderata  dei  prezzi dei  contratti  conclusi
nell'ultimo  minuto  di contrattazioni.  In  mancanza,  il prezzo  di
chiusura e' pari all'ultimo prezzo  concluso, purche' compreso tra le
ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla
media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera.
   L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
  I  contratti stipulati  sui mercati  di cui  al presente  capo sono
annullati  dalla  Cassa,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  6,  delle
Disposizioni, a seguito di  un'apposita comunicazione del comitato di
gestione, per i contratti aventi come attivita' sottostante titoli di
Stato o tassi di interesse, o  del consiglio di Borsa per i contratti
aventi  come attivita'  sottostante  altri valori  mobiliari, che  ne
specifichi le controparti e gli estremi.
   L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
  1. Le posizioni  contrattuali in futures rimaste  aperte al termine
dell'ultimo  giorno di  contrattazione,  il  cui schema  contrattuale
prevede   il   regolamento   per   contante,   sono   liquidate   con
l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza.
  La liquidazione del margine di regolamento alla scadenza avviene il
primo   giorno    lavorativo   successivo   all'ultimo    giorno   di
contrattazione.
  2. Il  margine di regolamento  alla scadenza per ciascuna  serie di
futures e' pari a:
  a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata
di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra:
  il valore al prezzo di  liquidazione determinato, per il futures su
Indice di  Borsa MIB 30  dal consiglio di Borsa  e per il  futures su
RIBOR ad un mese dal comitato di gestione
    e:
  il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente;
  b)  per  le posizioni  contrattuali  aperte  nel corso  dell'ultimo
giorno di contrattazione, alla differenza  tra il valore al prezzo di
negoziazione  e il  valore  al  prezzo di  liquidazione  di cui  alla
lettera a), primo alinea.
  Ai fini del calcolo di cui alle  lettere a) e b) la posizione netta
ha segno negativo  se la posizione e' in vendita  e segno positivo se
e'  in acquisto.  Il margine  di regolamento  alla scadenza  ha segno
positivo se  deve essere ricevuto  dall'aderente e segno  negativo se
deve essere versato alla Cassa.