Modificazioni al capo II del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.(GU n.127 del 3-6-1997)
La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato le modifiche al capo II del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. Capo II Mercato dei contratti uniformi a termine Nell'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la voce "Decreto" e' inserita la seguente: Decreto 30 aprile 1997: il decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1997; b) dopo la voce "Futures su Indice di Borsa MIB 30" e' inserita la seguente: Futures su RIBOR ad un mese: i contratti uniformi a termine approvati dal Ministro del tesoro con decreto 30 aprile 1997; c) la voce "Intervallo del margine" e' sostituita dalla seguente: Intervallo del margine: la variazione percentuale massima giornaliera dei prezzi, sia in aumento sia in diminuzione, dell'attivita' sottostante di ogni gruppo di classi, che la Cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti in essere. Per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni e per i futures su RIBOR ad un mese, l'intervallo del margine e' riferito al valore nominale del futures medesimo; per i futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30, l'intervallo del margine e' riferito al prezzo di chiusura del futures medesimo; per le opzioni ISOa l'intervallo del margine e' riferito al prezzo di riferimento del titolo sottostante. d) La voce "Margine di regolamento alla scadenza" e sostituita dalla seguente: Margine di regolamento alla scadenza: il margine calcolato l'ultimo giorno di contrattazioni, per le posizioni contrattuali in futures su Indice di Borsa MIB 30 di cui alla Delibera 8509 ed in futures su RIBOR ad un mese di cui al decreto 30 aprile 1997, rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni. Nell'art. 8, i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 2) L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente e' fissato in: lire 700 (settecento) per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; lire 1.200 (milleduecento) per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; lire 700 (settecento) per ogni contratto futures su RIBOR ad un mese stipulato sul mercato. Transitoriamente, in sede di prima applicazione, fino al 31 dicembre 1997 tale commissione e' pari a lire 300 (trecento); lire 700 (settecento) per ogni contratto futures su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato; lire 1.200 (milleduecento) per ogni contratto d'opzione su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato; lire 200 (duecento) per ogni contratto d'opzione ISOa stipulato sul mercato. 4) La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione e' pari a: lire 1.200 (milleduecento) per ogni opzione su futures su titoli di Stato; lire 1.200 (milleduecento) per ogni opzione su Indice di Borsa MIB 30; lire 200 (duecento) per ogni opzione ISOa. Nell'art. 10, il quarto capoverso del comma A.4) e' sostituito dal seguente: Il valore corrente di mercato e' posto pari: per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, al prezzo di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato; per i futures su RIBOR ad un mese, al relativo prezzo di chiusura; per i futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30, al valore dell'Indice di Borsa MIB 30 calcolato, sui titoli che lo compongono, alla chiusura delle contrattazioni; per le opzioni ISOa, al prezzo di riferimento dell'attivita' sottostante determinato dal consiglio di Borsa. Nell'art. 11, il primo capoverso del comma 2 e' sostituito dal seguente: Per i futures su titoli di Stato e le opzioni su futures su titoli di Stato e per i futures su RIBOR ad un mese, il prezzo di chiusura e' pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura e' pari all'ultimo prezzo concluso, purche' compreso tra le ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera. L'art. 20 e' sostituito dal seguente: I contratti stipulati sui mercati di cui al presente capo sono annullati dalla Cassa, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle Disposizioni, a seguito di un'apposita comunicazione del comitato di gestione, per i contratti aventi come attivita' sottostante titoli di Stato o tassi di interesse, o del consiglio di Borsa per i contratti aventi come attivita' sottostante altri valori mobiliari, che ne specifichi le controparti e gli estremi. L'art. 28 e' sostituito dal seguente: 1. Le posizioni contrattuali in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, il cui schema contrattuale prevede il regolamento per contante, sono liquidate con l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza. La liquidazione del margine di regolamento alla scadenza avviene il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di contrattazione. 2. Il margine di regolamento alla scadenza per ciascuna serie di futures e' pari a: a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra: il valore al prezzo di liquidazione determinato, per il futures su Indice di Borsa MIB 30 dal consiglio di Borsa e per il futures su RIBOR ad un mese dal comitato di gestione e: il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente; b) per le posizioni contrattuali aperte nel corso dell'ultimo giorno di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di liquidazione di cui alla lettera a), primo alinea. Ai fini del calcolo di cui alle lettere a) e b) la posizione netta ha segno negativo se la posizione e' in vendita e segno positivo se e' in acquisto. Il margine di regolamento alla scadenza ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa.