Disposizioni amministrative relative alla autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali () (procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704).(GU n.134 del 11-6-1997)
Vigente al: 11-6-1997
0. Nota introduttiva Come e' noto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 quale modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dispone in linea generale che il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi autorizzati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. La norma teste' citata prevede inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica siano emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle predette materie in accordo con le norme di base fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica e che comunque, in attesa di detta emanazione il trasporto delle materie di che trattasi sia effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dalle competenti amministrazioni. Per quanto riguarda il trasporto stradale, in attesa dell'emanazione delle predette norme regolamentari, fu ravvisata l'esigenza di disciplinare, nel quadro delle disposizioni legislative che regolavano la materia, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per i trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali tramite la circolare n. 16/F del 21 aprile 1965 del Ministero dell'industria che e' rimasta in vigore fino alla data odierna. In data 13 giugno 1995 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che ha provveduto ad aggiornare e a sistemare l'intera materia della radioprotezione adeguandola alle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3. In particolare l'art. 21 del predetto decreto ha stabilito che le autorizzazioni al trasporto di materie radioattive continuano ad essere rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti l'ANPA ed il Ministero dell'interno. Inoltre nell'articolo medesimo sono contenute anche altre norme innovative come: a) quella concernente la possibilita' che il trasporto sia effettuato in nome proprio e per conto altrui oppure in nome e per conto proprio, ancorche' avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilita' e disponibilita'; b) quella che onera il Ministero dei trasporti, sentita l'ANPA, di emanare le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporti di merci pericolose; c) quella infine che impone ai vettori di inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate, demandando ad un decreto di stabilire i criteri applicativi di tale disposizione, le modalita', i termini di compilazione e di invio del riepilogo nonche' gli eventuali esoneri. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha peraltro emanato il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996 in attuazione della direttiva 94/55/CE del consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; con successiva circolare n. 162 in data 16 dicembre 1996, in parte modificata con circolare n. 31 del 4 aprile 1997, in applicazione del predetto decreto ministeriale 4 settembre 1996, ha altresi' emanato disposizioni che aggiornano e sostituiscono quelle contenute nelle proprie circolari 8 in data 1 febbraio 1965, 58 in data 8 maggio 1965, 435/5481 in data 1 giugno 1978, 605/5867/1 in data 15 maggio 1985, 634/4967/4 in data 16 ottobre 1989. Premesso quanto sopra, questo Ministero, in ragione del tempo ormai trascorso, ha ravvisato l'esigenza di adeguare ed aggiornare, tramite la presente nuova circolare sostitutiva della 16/F del 21 aprile 1965 dianzi citata, le procedure relative all'autorizzazione per il trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali che tengano conto sia del decreto legislativo 230/95, sia del decreto ministeriale 4 settembre 1996 sia infine delle predette circolari 162 del 16 dicembre 1996 e 31 del 4 aprile 1997. Le diversita' tecniche apportate con la presente circolare riguardano sostanzialmente i seguenti punti salienti: a) introduzione della classificazione delle materie radioattive e fissili speciali in accordo con quanto previsto dal citato decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successiva circolare 162 del 16 dicembre 1996; b) regolamentazione innovativa circa i criteri relativi alla necessita' di possedere idonea autorimessa; c) disposizioni riguardanti operatori esteri; d) regolamentazione della rinuncia/scadenza del decreto autorizzativo. 1. Definizioni 1.1. Vettore. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 30 dicembre 1965, per vettore si intende ogni persona fisica o giuridica che svolge attivita' di trasporto di materie radioattive e fissili speciali in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio ancorche' avvalendosi di mezzi altrui dei quali abbia la piena responsabilita' e disponibilita' (personale, veicoli e strutture) - art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 1.2. Attivita' di trasporto. Per attivita' di trasporto si intende qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade di uso pubblico o aperte al pubblico, comprese le attivita' di carico e scarico, contemplate negli allegati A e B del decreto ministeriale 4 settembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1996. Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso in cui l'eventuale accesso del pubblico debba essere autorizzato, e in cui siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza, sono escluse dalla presente definizione. 2. Regime di autorizzazione 2.1. Autorizzazione al trasporto. 2.1.1. Come e' noto il trasporto di materie radioattive e fissili speciali sul territorio nazionale, e' subordinato, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emessa di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 2.1.2. Nel suddetto decreto autorizzativo, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA. 2.1.3. L'autorizzazione all'attivita' di trasporto puo' essere concessa in via permanente oppure di volta in volta per ogni singolo trasporto con le modalita' stabilite rispettivamente nel seguito. 2.2. Campo di applicazione. Sono soggette ad autorizzazione le attivita' di trasporto riguardanti materie radioattive e fissili speciali per le quali ricorrano le condizioni stabilite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 3. Procedura per il rilascio della autorizzazione permanente 3.1. Modalita' di inoltro della domanda. 3.1.1. La richiesta per ottenere l'autorizzazione all'attivita' di trasporto deve essere presentata dal vettore mediante apposita domanda su carta da bollo, e diretta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. 3.1.2. Copia della domanda completa dei relativi allegati, deve essere inviata: al Ministero dei trasporti e della navigazione - direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione; al Ministero dell'interno - direzione generale della Protezione civile dei servizi antincendio, servizio tecnico centrale; all'ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. 3.2. Dati del richiedente. La domanda deve contenere la indicazione delle generalita' e del domicilio del richiedente; ove trattasi di societa', nella domanda devono indicarsi la denominazione o ragione sociale, la sede legale e operativa, nonche' le generalita' del legale rappresentante. 3.3. Ambito della richiesta. Il richiedente deve inoltre dichiarare esplicitamente nella domanda di conoscere e di osservare le disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione(elevato a)(***) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, di modifica dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che risultino applicabili. 3.4. Allegati alla domanda. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) documento programmatico dell'attivita' che si intende esercitare dal quale risulti se questa sara' svolta in "Conto proprio" e/o in "Conto terzi"; b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto rilasciata dal competente tribunale, se trattasi di societa'; c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato, se trattasi di societa'; d) descrizione del sistema di garanzia della qualita' adottato conformemente a quanto specificato nel decreto ministeriale 4 settembre 1996; e) elenco del personale addetto alla guida dei veicoli adibiti al trasporto di materie radioattive. Per ciascun conducente deve essere allegata copia fotostatica autenticata della patente di guida e se necessario, del certificato di formazione professionale C.F.P. valido per il trasporto di materie radioattive in colli, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 1996; f) elenco dei mezzi di trasporto (modello e targa) che il richiedente intende utilizzare, nel quale il richiedente stesso affermi per i medesimi la disponibilita' e responsabilita'. Dovranno essere allegate fotocopie autenticate delle carte di circolazione dei veicoli di cui sopra per i quali e' richiesta l'idoneita' dei medesimi al trasporto di materie radioattive, secondo quanto disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione. All'atto della richiesta della autorizzazione e nel corso di validita' della stessa, uno o piu' veicoli tra quelli utilizzabili dovranno risultare nella piena ed esclusiva disponibilita' del richiedente attraverso atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da aggiornare in caso di variazione; g) elenco dettagliato delle ditte di trasporto, con l'indicazione del personale e dei mezzi, delle quali il richiedente intenderebbe avvalersi nel suo complesso, in nome proprio e sotto la propria responsabilita' per il trasporto delle materie radioattive oggetto della autorizzazione, anche previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e del successivo decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490; gg) indicazione delle generalita' e del domicilio dei responsabili delle medesime; ggg) esistenza della stipula di accordi contrattuali riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 67 del decreto legislativo n. 230 in tema di protezione sanitaria dei lavoratori. h) qualora il richiedente intenda effettuare trasporti sul territorio nazionale, avvalendosi in nome proprio e sotto la propria responsabilita' dei mezzi e del personale di un trasportatore estero, deve essere in grado di dimostrare che: gli automezzi usati sono conformi alle norme del decreto ministeriale 4 settembre 1996; gli autisti sono muniti dei previsti certificati di idoneita' alla guida; il personale coinvolto nell'attivita' di trasporto e' sottoposto ai controlli sanitari di radioprotezione previsti dalla legislazione del paese di origine; i) dichiarazione di impegno, a comunicare, entro il termine di trenta giorni, al Ministero dei trasporti e della navigazione, D.G.M.C.T.C. e all'ANPA, le eventuali variazioni e/o integrazioni riguardanti gli elenchi previsti alle lettere e), f) e g) precedenti; l) documento descrittivo della organizzazione di radioprotezione messa in atto e delle modalita' di intervento della medesima, specificatamente per chi svolge attivita' di trasporto in "conto terzi" e/o per "conto proprio", sia nelle condizioni normali che nelle eventuali situazioni incidentali, al fine di garantire sul territorio nazionale, la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in particolare a quelle di cui all'art. 100. Il richiedente dovra' altresi' specificare, le procedure per la eventuale decontaminazione degli automezzi, il tipo di attrezzature di sicurezza e di protezione sanitaria in dotazione, la qualificazione e i compiti del personale addetto alla organizzazione, alla esecuzione dei trasporti, all'uso della strumentazione. Dovra' essere altresi' allegata copia delle procedure di sicurezza che disciplinano la effettuazione di soste tecniche di servizio nel corso del trasporto. 3.5. Classificazione delle materie radioattive ai fini della autorizzazione. Nella domanda il richiedente dovra' altresi' specificare i tipi di materie radioattive e/o fissili speciali che intende trasportare, secondo la seguente classificazione: a) materiale radioattivo con concentrazione di attivita' non superiore a 70 Bq/g(elevato a)(1) ; b) materiale radioattivo rientrante nelle schede da 1 a 4 del marginale 2704 dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996, ed in particolare: i) quantita' limitate di materiale radioattivo in colli esenti; ii) strumenti o articoli in colli esenti; iii) articoli fabbricati con uranio naturale, uranio impoverito o torio naturale, come colli esenti; iv) imballaggi vuoti, come colli esenti; c) materiale radioattivo rientrante nelle schede da 5 a 8(elevato a)(2) del succitato allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996, ed in particolare: i) materiali di debole attivita' specifica (LSA-I); ii) materiali di debole attivita' specifica (LSA-II); iii) materiali di debole attivita' specifica (LSA-III); iv) oggetti contaminati superficialmente (SCO-I e SCO-II); d) materiale radioattivo rientrante nelle schede 9 e 10 dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996 in quantita' massima per spedizione pari a 30 volte i valori di A 1 e/o A 2 ivi specificati(elevato a)(3) . In particolare: i) materiale radioattivo in colli di Tipo A; ii) materiale radioattivo in colli di Tipo B(U). In caso di spedizioni comprendenti piu' radioisotopi, i quantitativi massimi devono essere calcolati con la procedura prevista nell'allegato A del decreto ministeriale 4 settembre 1996. e) materiali radioattivi rientranti in tutte le schede del succitato decreto ministeriale con esclusione della scheda 12 riguardante il materiale fissile. Pertanto nel presente punto sono comprese le materie delle schede 11 e 13 costituite rispettivamente da: i) materiale radioattivo in colli di Tipo B(M); ii) materiale radioattivo trasportato sotto condizione di accordo speciale; f) i materiali di cui al precedente punto e) ed inoltre i materiali fissili rientranti nella scheda 12 del succitato decreto ministeriale. 3.6. Autorimessa. 3.6.1. Per l'autorizzazione relativa al trasporto dei materiali di cui alle schede da 5 a 13 del citato allegato A del decreto ministeriale 4 settembre 1996, il richiedente dovra' inoltre allegare alla domanda: a) certificato di prevenzione incendi per l'autorimessa, rilasciato dal comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, al richiedente o ad altra ditta, con la quale sono stati stabiliti dal medesimo, appositi accordi contrattuali. La suddetta certificazione dovra' attestare la conformita', ai fini della sicurezza antincendio, della autorimessa ove poter effettuare ricoveri di automezzi con carico a bordo per soste prolungate connesse con esigenze tecniche e organizzative, ovvero operazioni di decontaminazione. In alternativa; b) il richiedente dovra' produrre documentazione attestante l'esistenza di accordi stipulati con terzi, ai sensi della normativa vigente in materia, in relazione alla disponibilita' di locali o aree apposite in cui eseguire le operazioni di cui sopra (ricovero di automezzi, decontaminazioni). 3.6.2. Ferma restando la necessita' di procedere per la eventuale decontaminazione dell'automezzo e delle attrezzature presso impianti di cui al precedente punto 3.6.1. punto a), puo' essere concessa deroga dal possesso e dalla disponibilita' della autorimessa, per quei vettori la cui attivita' di trasporto prevede esclusivamente la spedizione di materiale radioattivo in forma speciale con attivita' non superiore a 30 A 1 . La deroga di cui sopra, e' comunque subordinata alla disponibilita' di un apposito locale chiuso, la cui idoneita' deve essere accertata dall'E.Q. della societa' mediante il rilascio del benestare di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), punto 1) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. In tale locale dovranno essere ricoverati i contenitori di trasporto con le materie radioattive, immediatamente dopo il rientro del veicolo. 3.7. Richiedenti non nazionali. 3.7.1. Ferma restando la necessita' da parte dei richiedenti di nazionalita' estera di possedere una sede di rappresentanza in Italia, per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 3.4., questi possono essere comprovati da una dichiarazione della autorita' competente del paese di origine. 3.7.2. Deve essere altresi' certificato che il richiedente e' in possesso dei requisiti previsti per il trasporto di materiale radioattivo e/o fissile nel proprio paese, nonche' di quelli previsti per l'effettuazione di trasporti internazionali dai regolamenti internazionali sottoscritti dall'Italia. 3.8. Durata della autorizzazione. Il decreto di autorizzazione di cui al precedente punto 2. e' emesso sulla base dei pareri rilasciati dal Ministero dell'interno e dall'ANPA e delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. La autorizzazione ha, di regola, una durata di sette anni. 3.9. Approvazioni. L'autorizzazione permanente non esenta il vettore dall'obbligo di richiedere, ove previsto dalle disposizioni ministeriali di cui al precedente punto 3.3. e con le procedure in esse specificate, l'approvazione delle spedizioni, dei modelli di materiale radioattivo sotto forma speciale e di collo. 3.10. Prescrizioni. Nel decreto di autorizzazione all'attivita' di trasporto stradale di materiali radioattivi e fissili, ai sensi del primo comma dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, saranno specificate le eventuali particolari prescrizioni definite dall'ANPA, cosi' come gia' citato al precedente punto 2.1.2. 3.11. Richiesta di rinnovo del decreto autorizzativo: a) ai fini del rinnovo del decreto autorizzativo per il trasporto di materie radioattive e fissili speciali, di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, a motivo dell'accresciuta complessita' delle procedure per il rilascio in tempo utile del provvedimento richiesto, si raccomanda ai vettori di presentare richiesta di rinnovo con almeno 12 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del provvedimento stesso; b) in luogo della documentazione richiesta al punto 3.4, lettere e) ed f), puo' essere allegato elenco, su carta intestata dell'azienda, dei conducenti e dei mezzi gia' presenti nella precedente autorizzazione. Resta fermo che gli eventuali conducenti e mezzi non previsti nel precedente elenco ricadono sotto la disciplina di cui alle citate lettere e) ed f) del punto 3.4. 3.12. Rinuncia/scadenza del decreto autorizzativo (autorizzazione permanente). Nei casi in cui il vettore autorizzato intenda rinunciare al decreto autorizzativo o alla scadenza dello stesso non intenda chiederne il rinnovo, dovra' darne comunicazione agli enti di cui al precedente punto 3.1. Nella comunicazione indirizzata all'ANPA dovra' altresi' indicare la destinazione delle eventuali attrezzature e dei veicoli utilizzati, fornendo per essi i definitivi certificati di non contaminazione. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, provvede alla revoca del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali. 3.13. Norme transitorie. 3.13.1. I provvedimenti autorizzativi disposti in virtu' delle precedenti disposizioni di questo Ministero - Circolare n. 16-F del 21 aprile 1965 - conservano a tutti gli effetti la loro efficacia sino alla loro scadenza. 3.13.2. La presente circolare sostituisce la circolare 16/F del 21 aprile 1965 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. 4. Procedura per il rilascio della autorizzazione per singolo trasporto 4.1. Modalita' di inoltro della domanda. La domanda per ottenere l'autorizzazione per un singolo trasporto deve essere inoltrata con le stesse modalita' e alle medesime amministrazioni di cui al punto 3.1. indicate per la richiesta di autorizzazione permanente. 4.2. Ambito della richiesta. Il richiedente deve dichiarare esplicitamente nella domanda di essere a conoscenza delle disposizioni ministeriali di cui al punto 3.3. previste per la autorizzazione permanente, e di impegnarsi a rispettarle. 4.3. Termini della domanda - compilazione. 4.3.1. Nella domanda debbono essere indicati: a) le generalita' ed il domicilio del richiedente; ove trattasi di persona giuridica, nella domanda debbono indicarsi la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonche' le generalita' del legale rappresentante; b) tipo ed estremi del mezzo di trasporto omologato ove necessario; c) luogo di provenienza e di destinazione dei colli, denominazione del mittente e del destinatario, itinerario previsto; d) data entro la quale sara' effettuato il trasporto; e) numero dei colli della spedizione; f) descrizione delle materie da trasportare (forma, composizione chimica, stato fisico); g) quantita' di attivita' delle materie contenute in ciascun collo; se trattasi di materie fissili, la quantita' per collo deve essere espressa anche in grammi; h) tipo e modello di collo che si intende utilizzare e ove richiesto il certificato di approvazione del modello stesso; i) categoria del collo e valore dell'indice di trasporto; l) massa del collo (in kg) e dimensioni esterne (in cm); m) altra eventuale pericolosita' delle materie radioattive; n) descrizione dettagliata dei sistemi di amarraggio dei colli. 4.3.2. Nella domanda, deve, inoltre essere precisato quanto segue: a) se la spedizione relativa al trasporto, per il quale si chiede la autorizzazione, costituisce il solo carico del veicolo; b) tutte le precauzioni speciali da prendere durante le operazioni di carico e scarico, durante il trasporto e in caso di incidente o di ritardo imprevisto. 4.4. Allegati alla domanda. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto rilasciata dal competente Tribunale, se trattasi di persona giuridica; b) certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato, se trattasi di societa'; c) qualora la domanda sia diretta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare un trasporto per conto terzi, documentazione comprovante che il vettore ha avuto l'incarico di effettuare il trasporto per il quale chiede l'autorizzazione; d) nel caso di trasporto di materie nucleari, dimostrazione della esistenza della garanzia finanziaria di cui al capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni; e) documentazione comprovante che il destinatario della spedizione e' autorizzato alla detenzione e/o all'impiego delle materie oggetto del trasporto. 4.5. Richiedenti non nazionali. Per i vettori di nazionalita' estera, i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 4.4., possono essere costituiti dalla dichiarazione di cui al punto 3.7. relativo alla autorizzazione permanente. 4.6. Provvedimento di autorizzazione e disposizioni aggiuntive. Ai fini della autorizzazione di cui al punto 4.1. il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sulla base dei pareri rilasciati dal Ministero dell'interno e dall'ANPA e delle eventuali prescrizioni tecniche dettate in sede di parere dal Ministero dei trasporti e della navigazione, emette il provvedimento di autorizzazione di concerto con il predetto Ministero dei trasporti stabilendo eventuali disposizioni aggiuntive. Il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base Rossoni