MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 26 maggio 1997, n. 244 

  Disposizioni  amministrative relative  alla  autorizzazione per  la
effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili
speciali () (procedura  per il rilascio delle  autorizzazioni di cui
all'art. 5  della legge  31 dicembre 1962,  n. 1860,  come modificato
dall'art. 2 del  decreto del Presidente della  Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704).
(GU n.134 del 11-6-1997)
 
 Vigente al: 11-6-1997  
 

                         0. Nota introduttiva
  Come e' noto  l'art. 5 della legge 31 dicembre  1962, n. 1860 quale
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, dispone in linea generale che il trasporto di
materie  fissili  speciali  e  di  materie  radioattive  deve  essere
effettuato da  vettori terrestri,  aerei e marittimi  autorizzati con
decreto    del   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato di concerto  con il Ministero dei  trasporti e della
navigazione.
  La  norma  teste'  citata  prevede  inoltre  che  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica  siano  emanate  le norme  regolamentari
relative al trasporto delle predette  materie in accordo con le norme
di base  fissate dalla Comunita'  europea dell'energia atomica  e che
comunque, in attesa di detta emanazione il trasporto delle materie di
che  trattasi  sia   effettuato  nell'osservanza  delle  disposizioni
emanate dalle competenti amministrazioni.
  Per   quanto   riguarda   il    trasporto   stradale,   in   attesa
dell'emanazione  delle  predette  norme regolamentari,  fu  ravvisata
l'esigenza di disciplinare, nel quadro delle disposizioni legislative
che regolavano  la materia, le  procedure relative al  rilascio delle
autorizzazioni  per i  trasporti  stradali di  materie radioattive  e
fissili speciali tramite la circolare n.  16/F del 21 aprile 1965 del
Ministero  dell'industria che  e' rimasta  in vigore  fino alla  data
odierna.
  In  data  13  giugno  1995  e'  stato  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 il decreto  legislativo 17
marzo 1995,  n. 230  che ha  provveduto ad  aggiornare e  a sistemare
l'intera  materia della  radioprotezione  adeguandola alle  direttive
Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3.
  In particolare l'art.  21 del predetto decreto ha  stabilito che le
autorizzazioni  al trasporto  di  materie  radioattive continuano  ad
essere  rilasciate  dal  Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con  il Ministero dei trasporti, sentiti
l'ANPA ed il Ministero dell'interno.
  Inoltre  nell'articolo medesimo  sono contenute  anche altre  norme
innovative come:
  a)  quella  concernente  la   possibilita'  che  il  trasporto  sia
effettuato in  nome proprio e per  conto altrui oppure in  nome e per
conto proprio,  ancorche' avvalendosi  di mezzi  altrui dei  quali si
abbia la piena responsabilita' e disponibilita';
  b) quella che onera il  Ministero dei trasporti, sentita l'ANPA, di
emanare le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche
in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e
degli  accordi  internazionali  in  materia  di  trasporti  di  merci
pericolose;
  c)  quella infine  che impone  ai  vettori di  inviare all'ANPA  un
riepilogo dei  trasporti effettuati  con l'indicazione  delle materie
trasportate,  demandando  ad  un   decreto  di  stabilire  i  criteri
applicativi  di  tale  disposizione,   le  modalita',  i  termini  di
compilazione e di invio del riepilogo nonche' gli eventuali esoneri.
  Il Ministero dei trasporti e  della navigazione ha peraltro emanato
il decreto ministeriale 4  settembre 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  282  del 2  dicembre 1996  in
attuazione  della direttiva  94/55/CE  del  consiglio concernente  il
riavvicinamento  delle legislazioni  degli Stati  membri relative  al
trasporto di merci pericolose su  strada; con successiva circolare n.
162 in data 16 dicembre 1996, in parte modificata con circolare n. 31
del 4 aprile 1997, in  applicazione del predetto decreto ministeriale
4 settembre 1996,  ha altresi' emanato disposizioni  che aggiornano e
sostituiscono quelle  contenute nelle proprie  circolari 8 in  data 1
febbraio 1965,  58 in data 8  maggio 1965, 435/5481 in  data 1 giugno
1978,  605/5867/1 in  data  15  maggio 1985,  634/4967/4  in data  16
ottobre 1989.
  Premesso quanto sopra, questo Ministero, in ragione del tempo ormai
trascorso, ha ravvisato l'esigenza di adeguare ed aggiornare, tramite
la presente nuova circolare sostitutiva della 16/F del 21 aprile 1965
dianzi  citata,  le  procedure  relative  all'autorizzazione  per  il
trasporto  stradale di  materie  radioattive e  fissili speciali  che
tengano conto sia del decreto legislativo 230/95,
  sia  del decreto  ministeriale 4  settembre 1996  sia infine  delle
predette circolari 162 del 16 dicembre 1996 e 31 del 4 aprile 1997.
  Le  diversita'   tecniche  apportate  con  la   presente  circolare
riguardano sostanzialmente i seguenti punti salienti:
  a) introduzione  della classificazione delle materie  radioattive e
fissili speciali  in accordo con  quanto previsto dal  citato decreto
ministeriale  4 settembre  1996  e successiva  circolare  162 del  16
dicembre 1996;
  b)  regolamentazione  innovativa  circa  i  criteri  relativi  alla
necessita' di possedere idonea autorimessa;
    c) disposizioni riguardanti operatori esteri;
  d)   regolamentazione    della   rinuncia/scadenza    del   decreto
autorizzativo.
                            1. Definizioni
  1.1. Vettore.
  Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1704 del 30 dicembre 1965, per vettore si intende
ogni persona fisica o giuridica  che svolge attivita' di trasporto di
materie radioattive  e fissili speciali  in nome proprio e  per conto
altrui, oppure in  nome e per conto proprio  ancorche' avvalendosi di
mezzi   altrui   dei  quali   abbia   la   piena  responsabilita'   e
disponibilita' (personale, veicoli e strutture) - art. 21 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  1.2. Attivita' di trasporto.
  Per  attivita'  di trasporto  si  intende  qualsiasi operazione  di
trasporto su strada effettuata da un  veicolo, in tutto o in parte su
strade di uso pubblico o aperte al pubblico, comprese le attivita' di
carico  e scarico,  contemplate  negli  allegati A  e  B del  decreto
ministeriale 4 settembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n.
211 alla Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 282 del 2 dicembre
1996.
  Le operazioni  di trasporto effettuate interamente  in un perimetro
chiuso  in   cui  l'eventuale  accesso  del   pubblico  debba  essere
autorizzato, e in cui siano operanti altri appropriati regolamenti di
sicurezza, sono escluse dalla presente definizione.
                     2. Regime di autorizzazione
  2.1. Autorizzazione al trasporto.
  2.1.1. Come e'  noto il trasporto di materie  radioattive e fissili
speciali sul territorio nazionale, e' subordinato, ai sensi dell'art.
5 della legge  31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito  dall'art. 2 del
decreto del Presidente
  della  Repubblica  30  dicembre  1965,  n.  1704,  al  rilascio  di
preventiva autorizzazione da parte  del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emessa di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione.
  2.1.2. Nel  suddetto decreto  autorizzativo, ai sensi  dell'art. 21
del decreto  legislativo 17 marzo 1995,  n. 230, sentiti l'ANPA  e il
Ministero   dell'interno,   possono  essere   stabilite   particolari
prescrizioni definite dall'ANPA.
  2.1.3.  L'autorizzazione  all'attivita'  di trasporto  puo'  essere
concessa in via permanente oppure di  volta in volta per ogni singolo
trasporto con le modalita' stabilite rispettivamente nel seguito.
  2.2. Campo di applicazione.
  Sono  soggette   ad  autorizzazione   le  attivita'   di  trasporto
riguardanti  materie  radioattive e  fissili  speciali  per le  quali
ricorrano  le  condizioni  stabilite   nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
                     3. Procedura per il rilascio
                   della autorizzazione permanente
  3.1. Modalita' di inoltro della domanda.
  3.1.1. La richiesta per  ottenere l'autorizzazione all'attivita' di
trasporto  deve  essere  presentata  dal  vettore  mediante  apposita
domanda su carta da bollo, e diretta al Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  direzione generale  delle  fonti  di
energia e delle industrie di base.
  3.1.2.  Copia della  domanda completa  dei relativi  allegati, deve
essere inviata:
  al Ministero dei trasporti e della navigazione - direzione generale
della Motorizzazione civile e trasporti in concessione;
  al  Ministero dell'interno  - direzione  generale della  Protezione
civile dei servizi antincendio, servizio tecnico centrale;
  all'ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
  3.2. Dati del richiedente.
  La domanda  deve contenere la  indicazione delle generalita'  e del
domicilio del  richiedente; ove  trattasi di societa',  nella domanda
devono indicarsi la denominazione o ragione sociale, la sede legale e
operativa, nonche' le generalita' del legale rappresentante.
  3.3. Ambito della richiesta.
  Il richiedente deve inoltre dichiarare esplicitamente nella domanda
di conoscere e di osservare le disposizioni emanate dal Ministero dei
trasporti e  della navigazione(elevato  a)(***) ai  sensi dell'ultimo
comma  dell'art. 2  del decreto  del Presidente  della Repubblica  30
dicembre  1965, n.  1704,  di  modifica dell'art.  5  della legge  31
dicembre 1962, n. 1860, e  le disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, che risultino applicabili.
  3.4. Allegati alla domanda.
  Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  a) documento programmatico dell'attivita' che si intende esercitare
dal quale  risulti se questa sara'  svolta in "Conto proprio"  e/o in
"Conto terzi";
  b)  copia  dell'atto costitutivo  e  dello  statuto rilasciata  dal
competente tribunale, se trattasi di societa';
  c) certificato di iscrizione nel  registro delle ditte tenuto dalla
Camera  di  commercio,  industria   e  artigianato,  se  trattasi  di
societa';
  d)  descrizione del  sistema  di garanzia  della qualita'  adottato
conformemente  a  quanto  specificato   nel  decreto  ministeriale  4
settembre 1996;
  e) elenco del  personale addetto alla guida dei  veicoli adibiti al
trasporto di materie radioattive.  Per ciascun conducente deve essere
allegata copia  fotostatica autenticata della  patente di guida  e se
necessario, del certificato di formazione professionale C.F.P. valido
per  il trasporto  di materie  radioattive in  colli, secondo  quanto
previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 1996;
  f)  elenco  dei  mezzi  di  trasporto  (modello  e  targa)  che  il
richiedente  intende  utilizzare,  nel quale  il  richiedente  stesso
affermi per i medesimi  la disponibilita' e responsabilita'. Dovranno
essere allegate fotocopie autenticate delle carte di circolazione dei
veicoli  di  cui sopra  per  i  quali  e' richiesta  l'idoneita'  dei
medesimi al trasporto di materie radioattive, secondo quanto disposto
dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
  All'atto  della  richiesta  della  autorizzazione e  nel  corso  di
validita' della  stessa, uno o  piu' veicoli tra  quelli utilizzabili
dovranno  risultare  nella  piena  ed  esclusiva  disponibilita'  del
richiedente attraverso  atto notorio  o dichiarazione  sostitutiva di
atto notorio da aggiornare in caso di variazione;
  g) elenco  dettagliato delle ditte di  trasporto, con l'indicazione
del personale  e dei mezzi,  delle quali il  richiedente intenderebbe
avvalersi  nel suo  complesso, in  nome  proprio e  sotto la  propria
responsabilita' per  il trasporto  delle materie  radioattive oggetto
della autorizzazione,  anche previa verifica dei  requisiti richiesti
dalla legge  19 marzo 1990,  n. 55  e del successivo  decreto-legge 8
agosto 1994, n. 490;
  gg) indicazione delle generalita'  e del domicilio dei responsabili
delle medesime;
  ggg) esistenza della stipula di accordi contrattuali riguardanti il
rispetto  delle disposizioni  di cui  agli articoli  da 62  a 67  del
decreto  legislativo  n. 230  in  tema  di protezione  sanitaria  dei
lavoratori.
  h)  qualora   il  richiedente  intenda  effettuare   trasporti  sul
territorio nazionale, avvalendosi in nome  proprio e sotto la propria
responsabilita' dei mezzi e del personale di un trasportatore estero,
deve essere in grado di dimostrare che:
  gli  automezzi   usati  sono   conformi  alle  norme   del  decreto
ministeriale 4 settembre 1996;
  gli autisti sono muniti dei  previsti certificati di idoneita' alla
guida;
  il personale coinvolto nell'attivita' di trasporto e' sottoposto ai
controlli sanitari di radioprotezione previsti dalla legislazione del
paese di origine;
  i)  dichiarazione di  impegno, a  comunicare, entro  il termine  di
trenta  giorni,  al  Ministero  dei trasporti  e  della  navigazione,
D.G.M.C.T.C.  e all'ANPA,  le eventuali  variazioni e/o  integrazioni
riguardanti gli elenchi previsti alle lettere e), f) e g) precedenti;
  l)  documento descrittivo  della organizzazione  di radioprotezione
messa  in  atto  e  delle modalita'  di  intervento  della  medesima,
specificatamente  per chi  svolge  attivita' di  trasporto in  "conto
terzi"  e/o per  "conto proprio",  sia nelle  condizioni normali  che
nelle  eventuali situazioni  incidentali,  al fine  di garantire  sul
territorio  nazionale,   la  sicurezza   nucleare  e   la  protezione
sanitaria, con riferimento alle  disposizioni del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, in particolare a quelle di cui all'art. 100.
  Il  richiedente dovra'  altresi' specificare,  le procedure  per la
eventuale decontaminazione  degli automezzi, il tipo  di attrezzature
di   sicurezza   e  di   protezione   sanitaria   in  dotazione,   la
qualificazione e i compiti del personale addetto alla organizzazione,
alla esecuzione dei trasporti, all'uso della strumentazione.
  Dovra' essere altresi' allegata  copia delle procedure di sicurezza
che disciplinano la  effettuazione di soste tecniche  di servizio nel
corso del trasporto.
  3.5.  Classificazione  delle  materie  radioattive  ai  fini  della
autorizzazione.
  Nella domanda il richiedente dovra'  altresi' specificare i tipi di
materie  radioattive e/o  fissili speciali  che intende  trasportare,
secondo la seguente classificazione:
  a)  materiale  radioattivo  con  concentrazione  di  attivita'  non
superiore a 70 Bq/g(elevato a)(1) ;
  b)  materiale radioattivo  rientrante nelle  schede  da 1  a 4  del
marginale 2704  dell'allegato A  al decreto ministeriale  4 settembre
1996, ed in particolare:
  i) quantita' limitate di materiale radioattivo in colli esenti;
    ii) strumenti o articoli in colli esenti;
  iii) articoli  fabbricati con uranio naturale,  uranio impoverito o
torio naturale, come colli esenti;
    iv) imballaggi vuoti, come colli esenti;
  c) materiale radioattivo  rientrante nelle schede da  5 a 8(elevato
a)(2) del  succitato allegato A  al decreto ministeriale  4 settembre
1996, ed in particolare:
    i) materiali di debole attivita' specifica (LSA-I);
    ii) materiali di debole attivita' specifica (LSA-II);
    iii) materiali di debole attivita' specifica (LSA-III);
  iv) oggetti contaminati superficialmente (SCO-I e SCO-II);
  d)   materiale  radioattivo   rientrante  nelle   schede  9   e  10
dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996 in quantita'
massima per spedizione  pari a 30 volte i  valori di A 1 e/o  A 2 ivi
specificati(elevato a)(3) . In particolare:
    i) materiale radioattivo in colli di Tipo A;
    ii) materiale radioattivo in colli di Tipo B(U).
  In   caso  di   spedizioni   comprendenti   piu'  radioisotopi,   i
quantitativi  massimi  devono  essere   calcolati  con  la  procedura
prevista nell'allegato A del decreto ministeriale 4 settembre 1996.
  e)  materiali  radioattivi  rientranti   in  tutte  le  schede  del
succitato  decreto  ministeriale  con   esclusione  della  scheda  12
riguardante il  materiale fissile.  Pertanto nel presente  punto sono
comprese le materie  delle schede 11 e  13 costituite rispettivamente
da:
    i) materiale radioattivo in colli di Tipo B(M);
  ii) materiale  radioattivo trasportato sotto condizione  di accordo
speciale;
  f) i materiali di cui al precedente punto e) ed inoltre i materiali
fissili   rientranti   nella   scheda  12   del   succitato   decreto
ministeriale.
  3.6. Autorimessa.
  3.6.1. Per l'autorizzazione relativa  al trasporto dei materiali di
cui  alle  schede  da 5  a  13  del  citato  allegato A  del  decreto
ministeriale 4 settembre 1996, il richiedente dovra' inoltre allegare
alla domanda:
  a) certificato di prevenzione incendi per l'autorimessa, rilasciato
dal  comando   provinciale  dei  Vigili  del   fuoco  competente  per
territorio, al richiedente o ad altra  ditta, con la quale sono stati
stabiliti dal  medesimo, appositi  accordi contrattuali.  La suddetta
certificazione  dovra'  attestare  la   conformita',  ai  fini  della
sicurezza  antincendio,   della  autorimessa  ove   poter  effettuare
ricoveri  di  automezzi  con  carico a  bordo  per  soste  prolungate
connesse con esigenze tecniche  e organizzative, ovvero operazioni di
decontaminazione. In alternativa;
  b)  il   richiedente  dovra'  produrre   documentazione  attestante
l'esistenza di accordi stipulati con  terzi, ai sensi della normativa
vigente in materia, in relazione alla disponibilita' di locali o aree
apposite  in cui  eseguire le  operazioni di  cui sopra  (ricovero di
automezzi, decontaminazioni).
  3.6.2. Ferma restando  la necessita' di procedere  per la eventuale
decontaminazione dell'automezzo e  delle attrezzature presso impianti
di  cui al  precedente punto  3.6.1. punto  a), puo'  essere concessa
deroga  dal possesso  e dalla  disponibilita' della  autorimessa, per
quei vettori la cui attivita'  di trasporto prevede esclusivamente la
spedizione di  materiale radioattivo in forma  speciale con attivita'
non superiore a 30 A 1 .
  La deroga di cui sopra, e' comunque subordinata alla disponibilita'
di un apposito locale chiuso,  la cui idoneita' deve essere accertata
dall'E.Q. della  societa' mediante il  rilascio del benestare  di cui
all'art. 79, comma 1, lettera b), punto 1) del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230.
  In  tale  locale  dovranno   essere  ricoverati  i  contenitori  di
trasporto con le materie  radioattive, immediatamente dopo il rientro
del veicolo.
  3.7. Richiedenti non nazionali.
  3.7.1. Ferma  restando la  necessita' da  parte dei  richiedenti di
nazionalita'  estera  di  possedere  una sede  di  rappresentanza  in
Italia, per quanto riguarda i requisiti  di cui alle lettere a), b) e
c) del precedente punto 3.4., questi possono essere comprovati da una
dichiarazione della autorita' competente del paese di origine.
  3.7.2. Deve  essere altresi' certificato  che il richiedente  e' in
possesso  dei  requisiti  previsti  per  il  trasporto  di  materiale
radioattivo e/o fissile nel proprio paese, nonche' di quelli previsti
per  l'effettuazione  di  trasporti  internazionali  dai  regolamenti
internazionali sottoscritti dall'Italia.
  3.8. Durata della autorizzazione.
  Il  decreto di  autorizzazione di  cui  al precedente  punto 2.  e'
emesso sulla base dei pareri  rilasciati dal Ministero dell'interno e
dall'ANPA  e  delle  eventuali   prescrizioni  tecniche  dettate  dal
Ministero dei trasporti e della navigazione. La autorizzazione ha, di
regola, una durata di sette anni.
  3.9. Approvazioni.
  L'autorizzazione permanente  non esenta il vettore  dall'obbligo di
richiedere, ove  previsto dalle  disposizioni ministeriali di  cui al
precedente  punto  3.3.  e  con le  procedure  in  esse  specificate,
l'approvazione delle spedizioni, dei modelli di materiale radioattivo
sotto forma speciale e di collo.
  3.10. Prescrizioni.
  Nel decreto  di autorizzazione all'attivita' di  trasporto stradale
di  materiali  radioattivi  e  fissili,  ai  sensi  del  primo  comma
dell'art.  21   del  decreto  legislativo  17   marzo  1995,  saranno
specificate le eventuali particolari prescrizioni definite dall'ANPA,
cosi' come gia' citato al precedente punto 2.1.2.
  3.11. Richiesta di rinnovo del decreto autorizzativo:
  a) ai fini  del rinnovo del decreto autorizzativo  per il trasporto
di materie  radioattive e fissili  speciali, di cui all'art.  5 della
legge  31 dicembre  1962 n.  1860,  come modificato  dall'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1965, n. 1704, a
motivo dell'accresciuta complessita' delle  procedure per il rilascio
in tempo utile del provvedimento  richiesto, si raccomanda ai vettori
di presentare  richiesta di  rinnovo con almeno  12 mesi  di anticipo
rispetto alla data di scadenza del provvedimento stesso;
  b) in luogo della documentazione richiesta al punto 3.4, lettere e)
ed f), puo' essere allegato  elenco, su carta intestata dell'azienda,
dei   conducenti  e   dei  mezzi   gia'  presenti   nella  precedente
autorizzazione.
  Resta fermo che  gli eventuali conducenti e mezzi  non previsti nel
precedente elenco  ricadono sotto  la disciplina  di cui  alle citate
lettere e) ed f) del punto 3.4.
  3.12. Rinuncia/scadenza  del decreto  autorizzativo (autorizzazione
permanente).
  Nei  casi  in cui  il  vettore  autorizzato intenda  rinunciare  al
decreto  autorizzativo  o  alla  scadenza dello  stesso  non  intenda
chiederne il rinnovo, dovra' darne  comunicazione agli enti di cui al
precedente punto 3.1.
  Nella comunicazione  indirizzata all'ANPA dovra'  altresi' indicare
la   destinazione  delle   eventuali  attrezzature   e  dei   veicoli
utilizzati,  fornendo  per  essi  i  definitivi  certificati  di  non
contaminazione.
  Il  Ministero  dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentita l'ANPA, provvede alla revoca del decreto di autorizzazione al
trasporto di materie radioattive e fissili speciali.
  3.13. Norme transitorie.
  3.13.1.  I provvedimenti  autorizzativi  disposti  in virtu'  delle
precedenti disposizioni di  questo Ministero - Circolare  n. 16-F del
21 aprile  1965 - conservano  a tutti  gli effetti la  loro efficacia
sino alla loro scadenza.
  3.13.2. La presente circolare sostituisce  la circolare 16/F del 21
aprile   1965   del   Ministero  dell'industria   del   commercio   e
dell'artigianato.
                     4. Procedura per il rilascio
             della autorizzazione per singolo trasporto
  4.1. Modalita' di inoltro della domanda.
  La domanda  per ottenere l'autorizzazione per  un singolo trasporto
deve  essere  inoltrata  con  le stesse  modalita'  e  alle  medesime
amministrazioni di  cui al  punto 3.1. indicate  per la  richiesta di
autorizzazione permanente.
  4.2. Ambito della richiesta.
  Il  richiedente deve  dichiarare  esplicitamente  nella domanda  di
essere a conoscenza  delle disposizioni ministeriali di  cui al punto
3.3. previste  per la  autorizzazione permanente,  e di  impegnarsi a
rispettarle.
  4.3. Termini della domanda - compilazione.
   4.3.1. Nella domanda debbono essere indicati:
  a) le generalita' ed il  domicilio del richiedente; ove trattasi di
persona giuridica, nella domanda debbono indicarsi la denominazione o
ragione sociale,  la sede legale,  nonche' le generalita'  del legale
rappresentante;
  b) tipo ed estremi del mezzo di trasporto omologato ove necessario;
  c) luogo di provenienza e  di destinazione dei colli, denominazione
del mittente e del destinatario, itinerario previsto;
     d) data entro la quale sara' effettuato il trasporto;
     e) numero dei colli della spedizione;
  f) descrizione  delle materie  da trasportare  (forma, composizione
chimica, stato fisico);
  g) quantita' di attivita' delle materie contenute in ciascun collo;
se trattasi  di materie fissili,  la quantita' per collo  deve essere
espressa anche in grammi;
  h)  tipo  e modello  di  collo  che  si  intende utilizzare  e  ove
richiesto il certificato di approvazione del modello stesso;
  i) categoria del collo e valore dell'indice di trasporto;
  l) massa del collo (in kg) e dimensioni esterne (in cm);
  m) altra eventuale pericolosita' delle materie radioattive;
  n) descrizione dettagliata dei sistemi di amarraggio dei colli.
  4.3.2. Nella domanda, deve, inoltre essere precisato quanto segue:
  a) se la  spedizione relativa al trasporto, per il  quale si chiede
la autorizzazione, costituisce il solo carico del veicolo;
  b) tutte le precauzioni speciali  da prendere durante le operazioni
di carico e scarico, durante il trasporto e in caso di incidente o di
ritardo imprevisto.
  4.4. Allegati alla domanda.
  Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  a)  copia  dell'atto costitutivo  e  dello  statuto rilasciata  dal
competente Tribunale, se trattasi di persona giuridica;
  b) certificato di iscrizione nel  registro delle ditte tenuto dalla
Camera  di  commercio,  industria   e  artigianato,  se  trattasi  di
societa';
  c) qualora la  domanda sia diretta ad  ottenere l'autorizzazione ad
effettuare un  trasporto per conto terzi,  documentazione comprovante
che il vettore ha avuto l'incarico  di effettuare il trasporto per il
quale chiede l'autorizzazione;
  d) nel caso  di trasporto di materie  nucleari, dimostrazione della
esistenza della garanzia  finanziaria di cui al capo  III della legge
31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni;
  e) documentazione comprovante che  il destinatario della spedizione
e' autorizzato alla detenzione  e/o all'impiego delle materie oggetto
del trasporto.
  4.5. Richiedenti non nazionali.
  Per  i vettori  di nazionalita'  estera,  i requisiti  di cui  alle
lettere b) e c) del  precedente punto 4.4., possono essere costituiti
dalla dichiarazione di cui al punto 3.7. relativo alla autorizzazione
permanente.
  4.6. Provvedimento di autorizzazione e disposizioni aggiuntive.
  Ai  fini della  autorizzazione di  cui al  punto 4.1.  il Ministero
dell'industria  del  commercio  e dell'artigianato,  sulla  base  dei
pareri  rilasciati dal  Ministero  dell'interno e  dall'ANPA e  delle
eventuali  prescrizioni  tecniche  dettate  in  sede  di  parere  dal
Ministero dei trasporti e  della navigazione, emette il provvedimento
di autorizzazione di concerto con il predetto Ministero dei trasporti
stabilendo eventuali disposizioni aggiuntive.
                         Il direttore generale delle fonti di energia
                                  e delle industrie di base
                                           Rossoni