COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997 

  Finanziamento di progetti del  Programma nazionale straordinario di
investimenti in  sanita'. Art. 20 della  legge 11 marzo 1988,  n. 67.
Provincia autonoma di Trento.
(GU n.139 del 17-6-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza  un  programma  pluriennale  di interventi  in  materia  di
ristrutturazione  edilizia   e  di  ammodernamento   tecnologico  del
patrimonio  sanitario pubblico  e di  realizzazione di  residenze per
anziani e  soggetti non autosufficienti per  l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990;
  Visto  il  citato comma  1  che  autorizza  le regioni  e  province
autonome di Trento  e Bolzano a ricorrere ad operazioni  di mutuo con
la  BEI, con  la Cassa  depositi  e prestiti  e con  gli istituti  ed
aziende  di  credito  all'uopo  abilitati, per  il  finanziamento  di
progetti di immediata realizzazione, fino  ad un limite del 95% della
spesa  ammissibile,  secondo le  modalita'  stabilite  da ultimo  con
decreto del  Ministro del  tesoro di concerto  con il  Ministro della
sanita' in data 23 settembre 1993;
  Visto il  decreto-legge 2  ottobre 1993,  n. 396,  convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia sanitaria ed in  particolare l'art. 4, recante modificazioni
alla  procedura prevista  dall'art.  20 della  legge  n. 67/1988  per
l'approvazione dei progetti di  investimento ricompresi nel Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge   1  dicembre  1995,  n.  509,
convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1
del decreto-legge 17  maggio 1996, n. 280, convertito  dalla legge 18
luglio  1996, n.  382, che  ha  fissato i  termini entro  i quali  le
regioni, le province  autonome di Trento e Bolzano e  gli enti di cui
all'art. 4, comma  15, della legge 30 dicembre 1991,  n. 412, debbono
approvare e  presentare al  CIPE i  progetti del  Programma nazionale
straordinario di investimenti in sanita';
  Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica  e del  Ministro della  sanita' in  data 10  febbraio 1994,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 52  del 4
marzo  1994,  con la  quale  vengono  indicate  le procedure  che  le
regioni, le province  autonome di Trento e Bolzano e  gli enti di cui
all'art. 4,  comma 15, della legge  30 dicembre 1991, n.  412, devono
seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi
del  sopracitato art.  4  del decreto-legge  n. 396/1993,  convertito
nella legge n. 492/1993;
  Vista la propria deliberazione in  data 13 ottobre 1989, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale n. 272 del  21 novembre 1989, con  la quale
sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome  di   Trento  e  Bolzano  possono   contrarre  nel  triennio
1988-1990, nell'ambito degli  stanziamenti complessivi previsti dallo
stesso art. 20, comma 5, in 3.000  miliardi di lire per il 1988 ed in
3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
  Vista la  propria deliberazione in  data 3 agosto  1990, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  201 del  29 agosto
1990,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991;
  Vista   l'istanza  presentata   in  conformita'   alla  sopracitata
circolare ed  entro i  termini di legge  dalla provincia  autonoma di
Trento  per il  finanziamento  del progetto,  compreso nel  Programma
nazionale   straordinario  di   edilizia  sanitaria,   relativo  alla
realizzazione  della  RSA per  bandicappati  gravi  "Casa Serena"  di
Cognola di Trento;
  Considerato che il costo totale  del progetto ammonta a lire 15.775
milioni di lire di cui 480 milioni  di lire sono posti a carico delle
disponibilita'  dell'art.  20  della  legge  n.  67/1988,  mentre  la
restante  somma   di  lire  15.295   milioni  e'  stata   posta,  con
deliberazione  della giunta  provinciale  n. 12193  del 27  settembre
1996, a carico del bilancio della provincia autonoma;
  Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre  1986, n.  878, al  nucleo ispettivo  per la  verifica degli
investimenti   pubblici   del   Ministero  del   bilancio   e   della
programmazione  economica  in  materia  di verifica  sullo  stato  di
realizzazione  delle  opere  previste da  programmi  di  investimento
pubblico;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  A valere  sulle autorizzazioni  di spesa di  cui all'art.  20 della
legge 11 marzo  1988, n. 67, e' ammesso al  finanziamento il progetto
della provincia autonoma di  Trento relativo alla realizzazione della
RSA per  handicappati gravi  "Casa Serena" di  Cognola di  Trento per
l'importo del mutuo di lire 480  milioni, al netto della quota del 5%
a carico della provincia autonoma.
  Restano a carico della  provincia autonoma eventuali maggiori oneri
derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.
  Il  nucleo ispettivo  per la  verifica degli  investimenti pubblici
procedera'  alle verifiche  di competenza,  informando il  CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 23 aprile 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 3 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 212