MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 2 maggio 1997, n. 559 

  Problematiche relative al settore dell'investigazione privata.
(GU n.138 del 16-6-1997)
 
 Vigente al: 16-6-1997  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
  Si e' potuto di recente  riscontrare che le problematiche afferenti
i limiti  dell'efficacia territoriale dell'autorizzazione ex  art. 13
del testo  unico delle  leggi di  pubblica sicurezza  per l'esercizio
dell'attivita'  di investigatore  privato e  il regime  giuridico cui
soggiacciono i  consulenti incaricati  di ricostruire la  dinamica di
sinistri  stradali  (periti   assicurativi),  hanno  suscitato  dubbi
interpretativi negli  uffici periferici  di questa  amministrazione e
negli operatori di settore.
  In  considerazione  di cio'  questo  Ministero,  dopo una  fase  di
approfondimento  durante  la  quale  sono state  fornite  risposte  a
specifici  quesiti,  ritiene  ora  di  poter  formulare  le  seguenti
indicazioni,    in    relazione    a   ciascuna    delle    questioni
sopraevidenziate.
                 Efficacia territoriale della licenza
ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
  Il problema  della delimitazione dell'efficacia  territoriale della
licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
e' stato,  come e'  noto, esaminato  dal Consiglio  di Stato  in sede
consultiva.
  Nel parere  17 giugno 1958,  n. 1093,  diffuso con la  circolare n.
10.15420.10089.D.A.7(2) del 4  agosto 1958 e qui  nuovamente unito in
copia per  un pronto riferimento  delle SS.LL. (allegato  1), l'on.le
collegio rilevo' che le  autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia
ristretta ad  un determinato  ambito territoriale soltanto  quando si
riferiscono  a  servizi  per  i  quali e'  ravvisabile  un  nesso  di
interdipendenza   tra   attivita'   autorizzata   e   caratteristiche
strutturali  ed  ambientali  delle  localita' in  cui  si  svolge  il
servizio.
  Sulla scia di  questo principio il Consiglio di  Stato ha affermato
che,  al  contrario degli  istituti  di  vigilanza, gli  istituti  di
investigazione  privata e  informazioni commerciali  possono svolgere
indagini anche al di fuori della provincia dove siede il prefetto che
ha concesso l'autorizzazione.
  La  portata  di questo  principio  d'ordine  generale e'  piu'  nel
dettaglio precisata dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione
III penale, del  2 aprile 1992, n. 732 (allegato  2) e dalla sentenza
del  TAR  Puglia, sezione  I,  Lecce  del  12  gennaio 1995,  n.  206
(allegato 3).
  I  giudici hanno  in ambedue  le circostanze  riconosciuto che  gli
istituti  di investigazione  e raccolta  di informazioni  commerciali
possono legittimamente e  senza doversi munire di  uno specifico atto
di consenso, svolgere indagini che li possano portare occasionalmente
e  per  esigenze  dettate  dalla natura  dell'incarico,  a  ricercare
elementi informativi su tutto il territorio dello Stato.
  A conclusioni  diverse si e' invece  giunti nel caso in  cui l'ente
eserciti  stabilmente  la propria  attivita'  nel  territorio di  una
provincia  diversa, ovvero  vi espleti  servizi aventi  una specifica
caratterizzazione territoriale, quali quelli di antitaccheggio.
  In simili ipotesi le  ricordate magistrature hanno concordato sulla
necessita'  che l'interessato  si munisca  di uno  specifico atto  di
assenso rilasciato dal prefetto  mentre hanno espresso pareri diversi
circa la concreta individuazione dell'atto abilitativo.
  La  Corte  di  cassazione  ha identificato  tale  atto  abilitativo
nell'autorizzazione che l'art. 257, ultimo comma del regio decreto n.
635/1940   prescrive  per   la  modificazione   della  modalita'   di
funzionamento dell'ente;  il TAR  Puglia ha  invece ritenuto  che sia
necessaria un'autorizzazione ex art. 134  del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza concessa dal prefetto della provincia in cui si
agisce stabilmente  o, almeno,  un'annotazione della  possibilita' di
eseguire servizio  fuori sede apposta  sul titolo di polizia  gia' in
possesso dell'istituto di investigazione.
  Il carattere non univoco  delle soluzioni prospettate pone, quindi,
a questo Ministero l'esigenza di stabilire quale atto di consenso sia
necessario   per   l'esercizio    con   continuita'   ed   assiduita'
dell'investigazione privata in una provincia diversa da quella cui si
riferisce l'autorizzazione rilasciata.
  A tale proposito vale la pena osservare che la stabile presenza sul
territorio della  provincia di  un istituto di  investigazione incide
sul  numero e  l'importanza degli  istituti gia'  operanti in  quella
circoscrizione.
  E'  facile  tale  circostanza  viene presa  in  considerazione  dal
legislatore  all'art. 136  del testo  unico della  pubblica sicurezza
quale   parametro    di   giudizio   ai   fini    della   concessione
dell'autorizzazione  ex  art. 134  del  testo  unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza.
  Tenuto conto di cio' si ritiene che l'istituto di investigazione il
quale   intenda  stabilmente   operare   in   una  provincia   dovra'
preventivamente  munirsi dell'autorizzazione  ex art.  134 del  testo
unico delle leggi  di pubblica sicurezza che  dovra' essere richiesta
al prefetto competente per territorio.
  In  tal senso  per  altro  si riscontra  una  pronuncia della  piu'
recente giurisprudenza di merito (si  veda la sentenza del pretore di
Ravenna del 17 febbraio 1997, n. 248, allegato 4).
  Per altro  occorre sottolineare  che la risoluzione  qui illustrata
non rappresenta un indirizzo del tutto innovativo.
  Infatti questo  Ministero ha piu'  volte espresso l'avviso  che gli
istituti di investigazione  possono aprire una sede  in una provincia
diversa - sicuro indice della volonta' di operare cola' stabilmente -
soltanto previo rilascio  di una nuova licenza ex art.  134 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza  da  parte  del  prefetto
competente in quella giurisdizione.
  E' per  altro evidente che  le direttive soprariportate  pongono il
problema  di   identificare  i   contorni  dello   stabile  esercizio
dell'attivita' di investigatore privato  in una giurisdizione diversa
da quella del prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione.
  A  tal proposito  si e'  dell'avviso che  l'esistenza di  un simile
modus  operandi  non  puo'  essere ricavato  soltanto  dagli  annunci
pubblicitari che siano  comparsi sui vari mezzi  di comunicazione. Le
inserzioni propagandistiche, infatti,  possono tutt'al piu' integrare
gli estremi  tentativo che, pero', nei  reati contravvenzionali quale
e'  la  violazione dell'art.  134  del  testo  unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza non e' punibile.
  Assumono, invece,  definitivo rilievo i comportamenti  tenuti dagli
interessati.
  Cosi'  sembra che  possano considerarsi  come indici  dello stabile
esercizio dell'attivita' di  investigatore circostanze concrete quali
l'attivazione di  una sede  aperta alpubblico nella  provincia ovvero
l'aver comunque apprestato una  duratura organizzazione con l'impiego
di risorse  umane e materiali,  ovvero ancora l'aver assunto,  in via
continuativa  e ripetuta  nel  tempo,  incarichi professionali  nella
provincia diversa da quella in cui si e' autorizzati.
                         Periti assicurativi
  Un'altra questione,  segnalata con particolare  frequenza, concerne
il  regime   giuridico  cui  soggiace  l'attivita'   di  raccolta  di
informazioni  messa in  essere da  consulenti incaricati  da privati,
soprattutto compagnie di assicurazione, di ricostruire la dinamica di
incidenti stradali.
  In particolare  la questione sollevata riguarda  la possibilita' di
qualificare l'attivita'  in parola come  una vera e propria  forma di
investigazione    privata   sottoposta    quindi   alla    disciplina
autorizzatoria ex  art. 134 del  testo unico delle leggi  di pubblica
sicurezza.
  A tal proposito vale la  pena ricordare che l'attivita' di raccolta
di  informazioni nella  vigente  legislazione  di pubblica  sicurezza
viene presa  in considerazione  non soltanto  all'art. 134  del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  Infatti sono soggette alla disciplina dell'art. 115 del testo unico
delle  leggi   di  pubblica  sicurezza  le   agenzie  che  raccolgono
informazioni per divulgazione  a mezzi di bollettini  ed altri simili
mezzi.
  Alla  medesima  disposizione  soggiace, cosi  come  chiarito  nella
circolare    n.   559/ C.8862.100879.D.A.(1)   del  13  luglio  1993,
l'attivita' dei  soggetti che, per conto  dei committenti, consultano
le risultanze di pubblici registri a chiunque accessibili.
  Tenuto conto  di cio', sembra  allora che l'attivita'  rilevante ai
fini dell'art. 134 del testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza
sia  la  raccolta di  informazioni  ricavabili  non semplicemente  da
pubblici registri, bensi' attraverso  un'attivita' di indagine avente
ad oggetto  situazioni e  circostanze di fatto  da cui  emergono dati
successivamente rielaborati in un piu' ampio quadro complessivo.
  Ne consegue,  allora, che  i periti  assicurativi che  si limitino,
nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente ovvero di consulenza,
a  reperire  presso  fonti  pubbliche (si  pensi,  ad  esempio,  alle
risultanze del pubblico registro automobilistico o ai referti redatti
dalle forze di polizia accessibili,  ai sensi dell'art. 11 del codice
della strada, agli interessati)  documenti utili ad una ricostruzione
del sinistro, non dovranno munirsi di alcuna licenza di polizia.
  Qualora,   invece,   siffatta   attivita'   si   caratterizzi   per
l'esecuzione di ulteriori indagini relative a circostanze o fatti non
desumibili  da  pubblici  registri, i  periti  assicurativi  dovranno
necessariamente munirsi  della licenza  ex art.  134 del  testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, pena l'incorrere nelle sanzioni di
ordine penale previste dal successivo art. 140.
  Per  altro  si deve  far  presente  che  una simile  attivita'  non
presenta  caratteristiche diverse  da  quelle  che gli  investigatori
privati possono disimpegnare a favore di altre categorie di utenti.
  Pertanto i soggetti che siano abilitati a svolere a mente dell'art.
113 del testo  unico delle leggi di pubblica  sicurezza, attivita' di
indagine  potranno legittimamente  ricercare informazioni  relative a
sinistri stradali  senza doversi munire  di alcun atto di  assenso da
parte del prefetto.
  Per altro si e' potuto constatare che sono state gia' concesse agli
operatori in parola  licenze ex art. 134 del testo  unico delle leggi
di pubblica  sicurezza; sovente  tuttavia l'efficacia  abilitativa di
tali titoli  di polizia  e' stata  limitata ai  servizi investigativi
relativi agli incidenti stradali.
  Tale  limitazione del  titolo di  polizia appare  legittima qualora
essa rispecchi il  contenuto dell'istanza inoltrata dall'interessato;
infatti  l'art.   257, quarto comma,  del regio  decreto n. 635 /1940
prevede  che nella  domanda  vengano indicate  le  operazioni che  si
intendono espletare.
  Diversamente, qualora  l'interessato chieda  di essere  abilitato a
svolgere  la  generalita'  dei   servizi  investigativi,  non  appare
possibile,  se non  per  comprovate esigenze  di  ordine e  sicurezza
pubblica   puntualmente   indicate   nella   motivazione,   escludere
l'efficacia autorizzatoria  del titolo  di polizia  per i  servizi di
investigazione relativi a incidenti stradali.
  In  ambedue i  casi  i signori  prefetti  dovranno verificare,  tra
l'altro, la sussistenza di legge  stabiliti, oltre che dagli articoli
11 e 134, anche dell'art. 136 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza
  La   valutazione   della  capacita'   tecnica   e   del  numero   e
dell'importanza degli istituti operanti appaiono nella fattispecie in
esame meritevoli di alcuni approfondimenti.
  Circa il primo dei due requisiti, si fa presente che l'accoglimento
dell'istanza dovra'  essere giudicato non in  relazione all'idoneita'
dell'interessato  ad  effettuare  perizie nel  settore  dei  sinistri
stradali  bensi'  in  relazione alla  capacita'  dell'interessato  di
eseguire indagini.
  L'art. 136, infatti, non richiede una capacita' tecnica specifica e
limitata  ad un  determinato  settore investigativo,  bensi' la  piu'
ampia  e generale  capacita' di  raccogliere informazioni  e condurre
indagini.
  Il perito assicurativo che intenda  espletare ai sensi dell'art. 38
delle disposizioni attuative del  codice di procedura penale indagini
al fine  di ricercare elementi di  prova da far valere  nel corso del
procedimento  penale dovra',  invece,  possedere  il requisito  della
specifica  esperienza  professionale  richiesto dall'art.  222  delle
disposizioni attuative del codice di procedura penale.
  Per quanto riguarda la  considerazione del numero e dell'importanza
degli enti gia' operanti in relazione a richieste di autorizzazioni a
svolgere servizi investigativi  limitatamente alla sola ricostruzione
degli  incidenti stradali,  occorre tener  presente che  tali servizi
possono,  come gia'  evidenziato, essere  legittimamente disimpegnati
dai soggetti titolari delle licenza ex art. 134 del testo unico delle
leggi  di pubblica  sicurezza  per  svolgere attivita'  investigativa
senza alcuna limitazione.
  Ne consegue, allora, che a fronte di istanze specificamente rivolte
ad un  determinato settore del  campo professionale in parola,  da un
lato sara'  necessario verificare se  i soggetti gia'  operanti nella
provincia siano  sufficienti a soddisfare,  in condizioni di  reale e
diffusa  concorrenza,  le  richieste di  questa  particolare  utenza,
dall'altro occorrera' accertare se la concessione di ulteriori titoli
abilitativi possa  comunque risolversi  in danno dell'ordine  e della
sicurezza pubblica.
  Tenuto conto  della portata  generale della presente  circolare, si
pregano i  signori prefetti  di voler  dare massima  diffusione degli
orientamenti  qui espressi  dandone  comunicazione  agli istituti  di
investigazione presenti nella propria  giurisdizione e alle camere di
commercio  industria ed  artigianato affinche'  ne rendano  edotte le
altre categorie professionali interessate.
  Si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di  assicurazione  e
riscontro.
                                             p. Il Ministro: Mustilli