Problematiche relative al settore dell'investigazione privata.(GU n.138 del 16-6-1997)
Vigente al: 16-6-1997
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Si e' potuto di recente riscontrare che le problematiche afferenti i limiti dell'efficacia territoriale dell'autorizzazione ex art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attivita' di investigatore privato e il regime giuridico cui soggiacciono i consulenti incaricati di ricostruire la dinamica di sinistri stradali (periti assicurativi), hanno suscitato dubbi interpretativi negli uffici periferici di questa amministrazione e negli operatori di settore. In considerazione di cio' questo Ministero, dopo una fase di approfondimento durante la quale sono state fornite risposte a specifici quesiti, ritiene ora di poter formulare le seguenti indicazioni, in relazione a ciascuna delle questioni sopraevidenziate. Efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Il problema della delimitazione dell'efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' stato, come e' noto, esaminato dal Consiglio di Stato in sede consultiva. Nel parere 17 giugno 1958, n. 1093, diffuso con la circolare n. 10.15420.10089.D.A.7(2) del 4 agosto 1958 e qui nuovamente unito in copia per un pronto riferimento delle SS.LL. (allegato 1), l'on.le collegio rilevo' che le autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia ristretta ad un determinato ambito territoriale soltanto quando si riferiscono a servizi per i quali e' ravvisabile un nesso di interdipendenza tra attivita' autorizzata e caratteristiche strutturali ed ambientali delle localita' in cui si svolge il servizio. Sulla scia di questo principio il Consiglio di Stato ha affermato che, al contrario degli istituti di vigilanza, gli istituti di investigazione privata e informazioni commerciali possono svolgere indagini anche al di fuori della provincia dove siede il prefetto che ha concesso l'autorizzazione. La portata di questo principio d'ordine generale e' piu' nel dettaglio precisata dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, del 2 aprile 1992, n. 732 (allegato 2) e dalla sentenza del TAR Puglia, sezione I, Lecce del 12 gennaio 1995, n. 206 (allegato 3). I giudici hanno in ambedue le circostanze riconosciuto che gli istituti di investigazione e raccolta di informazioni commerciali possono legittimamente e senza doversi munire di uno specifico atto di consenso, svolgere indagini che li possano portare occasionalmente e per esigenze dettate dalla natura dell'incarico, a ricercare elementi informativi su tutto il territorio dello Stato. A conclusioni diverse si e' invece giunti nel caso in cui l'ente eserciti stabilmente la propria attivita' nel territorio di una provincia diversa, ovvero vi espleti servizi aventi una specifica caratterizzazione territoriale, quali quelli di antitaccheggio. In simili ipotesi le ricordate magistrature hanno concordato sulla necessita' che l'interessato si munisca di uno specifico atto di assenso rilasciato dal prefetto mentre hanno espresso pareri diversi circa la concreta individuazione dell'atto abilitativo. La Corte di cassazione ha identificato tale atto abilitativo nell'autorizzazione che l'art. 257, ultimo comma del regio decreto n. 635/1940 prescrive per la modificazione della modalita' di funzionamento dell'ente; il TAR Puglia ha invece ritenuto che sia necessaria un'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concessa dal prefetto della provincia in cui si agisce stabilmente o, almeno, un'annotazione della possibilita' di eseguire servizio fuori sede apposta sul titolo di polizia gia' in possesso dell'istituto di investigazione. Il carattere non univoco delle soluzioni prospettate pone, quindi, a questo Ministero l'esigenza di stabilire quale atto di consenso sia necessario per l'esercizio con continuita' ed assiduita' dell'investigazione privata in una provincia diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata. A tale proposito vale la pena osservare che la stabile presenza sul territorio della provincia di un istituto di investigazione incide sul numero e l'importanza degli istituti gia' operanti in quella circoscrizione. E' facile tale circostanza viene presa in considerazione dal legislatore all'art. 136 del testo unico della pubblica sicurezza quale parametro di giudizio ai fini della concessione dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tenuto conto di cio' si ritiene che l'istituto di investigazione il quale intenda stabilmente operare in una provincia dovra' preventivamente munirsi dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dovra' essere richiesta al prefetto competente per territorio. In tal senso per altro si riscontra una pronuncia della piu' recente giurisprudenza di merito (si veda la sentenza del pretore di Ravenna del 17 febbraio 1997, n. 248, allegato 4). Per altro occorre sottolineare che la risoluzione qui illustrata non rappresenta un indirizzo del tutto innovativo. Infatti questo Ministero ha piu' volte espresso l'avviso che gli istituti di investigazione possono aprire una sede in una provincia diversa - sicuro indice della volonta' di operare cola' stabilmente - soltanto previo rilascio di una nuova licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da parte del prefetto competente in quella giurisdizione. E' per altro evidente che le direttive soprariportate pongono il problema di identificare i contorni dello stabile esercizio dell'attivita' di investigatore privato in una giurisdizione diversa da quella del prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione. A tal proposito si e' dell'avviso che l'esistenza di un simile modus operandi non puo' essere ricavato soltanto dagli annunci pubblicitari che siano comparsi sui vari mezzi di comunicazione. Le inserzioni propagandistiche, infatti, possono tutt'al piu' integrare gli estremi tentativo che, pero', nei reati contravvenzionali quale e' la violazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non e' punibile. Assumono, invece, definitivo rilievo i comportamenti tenuti dagli interessati. Cosi' sembra che possano considerarsi come indici dello stabile esercizio dell'attivita' di investigatore circostanze concrete quali l'attivazione di una sede aperta alpubblico nella provincia ovvero l'aver comunque apprestato una duratura organizzazione con l'impiego di risorse umane e materiali, ovvero ancora l'aver assunto, in via continuativa e ripetuta nel tempo, incarichi professionali nella provincia diversa da quella in cui si e' autorizzati. Periti assicurativi Un'altra questione, segnalata con particolare frequenza, concerne il regime giuridico cui soggiace l'attivita' di raccolta di informazioni messa in essere da consulenti incaricati da privati, soprattutto compagnie di assicurazione, di ricostruire la dinamica di incidenti stradali. In particolare la questione sollevata riguarda la possibilita' di qualificare l'attivita' in parola come una vera e propria forma di investigazione privata sottoposta quindi alla disciplina autorizzatoria ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A tal proposito vale la pena ricordare che l'attivita' di raccolta di informazioni nella vigente legislazione di pubblica sicurezza viene presa in considerazione non soltanto all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infatti sono soggette alla disciplina dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza le agenzie che raccolgono informazioni per divulgazione a mezzi di bollettini ed altri simili mezzi. Alla medesima disposizione soggiace, cosi come chiarito nella circolare n. 559/ C.8862.100879.D.A.(1) del 13 luglio 1993, l'attivita' dei soggetti che, per conto dei committenti, consultano le risultanze di pubblici registri a chiunque accessibili. Tenuto conto di cio', sembra allora che l'attivita' rilevante ai fini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sia la raccolta di informazioni ricavabili non semplicemente da pubblici registri, bensi' attraverso un'attivita' di indagine avente ad oggetto situazioni e circostanze di fatto da cui emergono dati successivamente rielaborati in un piu' ampio quadro complessivo. Ne consegue, allora, che i periti assicurativi che si limitino, nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente ovvero di consulenza, a reperire presso fonti pubbliche (si pensi, ad esempio, alle risultanze del pubblico registro automobilistico o ai referti redatti dalle forze di polizia accessibili, ai sensi dell'art. 11 del codice della strada, agli interessati) documenti utili ad una ricostruzione del sinistro, non dovranno munirsi di alcuna licenza di polizia. Qualora, invece, siffatta attivita' si caratterizzi per l'esecuzione di ulteriori indagini relative a circostanze o fatti non desumibili da pubblici registri, i periti assicurativi dovranno necessariamente munirsi della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pena l'incorrere nelle sanzioni di ordine penale previste dal successivo art. 140. Per altro si deve far presente che una simile attivita' non presenta caratteristiche diverse da quelle che gli investigatori privati possono disimpegnare a favore di altre categorie di utenti. Pertanto i soggetti che siano abilitati a svolere a mente dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, attivita' di indagine potranno legittimamente ricercare informazioni relative a sinistri stradali senza doversi munire di alcun atto di assenso da parte del prefetto. Per altro si e' potuto constatare che sono state gia' concesse agli operatori in parola licenze ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; sovente tuttavia l'efficacia abilitativa di tali titoli di polizia e' stata limitata ai servizi investigativi relativi agli incidenti stradali. Tale limitazione del titolo di polizia appare legittima qualora essa rispecchi il contenuto dell'istanza inoltrata dall'interessato; infatti l'art. 257, quarto comma, del regio decreto n. 635 /1940 prevede che nella domanda vengano indicate le operazioni che si intendono espletare. Diversamente, qualora l'interessato chieda di essere abilitato a svolgere la generalita' dei servizi investigativi, non appare possibile, se non per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica puntualmente indicate nella motivazione, escludere l'efficacia autorizzatoria del titolo di polizia per i servizi di investigazione relativi a incidenti stradali. In ambedue i casi i signori prefetti dovranno verificare, tra l'altro, la sussistenza di legge stabiliti, oltre che dagli articoli 11 e 134, anche dell'art. 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza La valutazione della capacita' tecnica e del numero e dell'importanza degli istituti operanti appaiono nella fattispecie in esame meritevoli di alcuni approfondimenti. Circa il primo dei due requisiti, si fa presente che l'accoglimento dell'istanza dovra' essere giudicato non in relazione all'idoneita' dell'interessato ad effettuare perizie nel settore dei sinistri stradali bensi' in relazione alla capacita' dell'interessato di eseguire indagini. L'art. 136, infatti, non richiede una capacita' tecnica specifica e limitata ad un determinato settore investigativo, bensi' la piu' ampia e generale capacita' di raccogliere informazioni e condurre indagini. Il perito assicurativo che intenda espletare ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale indagini al fine di ricercare elementi di prova da far valere nel corso del procedimento penale dovra', invece, possedere il requisito della specifica esperienza professionale richiesto dall'art. 222 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la considerazione del numero e dell'importanza degli enti gia' operanti in relazione a richieste di autorizzazioni a svolgere servizi investigativi limitatamente alla sola ricostruzione degli incidenti stradali, occorre tener presente che tali servizi possono, come gia' evidenziato, essere legittimamente disimpegnati dai soggetti titolari delle licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per svolgere attivita' investigativa senza alcuna limitazione. Ne consegue, allora, che a fronte di istanze specificamente rivolte ad un determinato settore del campo professionale in parola, da un lato sara' necessario verificare se i soggetti gia' operanti nella provincia siano sufficienti a soddisfare, in condizioni di reale e diffusa concorrenza, le richieste di questa particolare utenza, dall'altro occorrera' accertare se la concessione di ulteriori titoli abilitativi possa comunque risolversi in danno dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tenuto conto della portata generale della presente circolare, si pregano i signori prefetti di voler dare massima diffusione degli orientamenti qui espressi dandone comunicazione agli istituti di investigazione presenti nella propria giurisdizione e alle camere di commercio industria ed artigianato affinche' ne rendano edotte le altre categorie professionali interessate. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e riscontro. p. Il Ministro: Mustilli