Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.136 del 13-6-1997)
Con decreto ministeriale n. 22693 del 7 maggio 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatatamente al periodo dal 1 giugno 1996 al 31 maggio 1997, della ditta: S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22694 del 7 maggio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatatamente al periodo dal 24 luglio 1995 al 21 febbraio 1996, della ditta: S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unita' Roma. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1995 con decorrenza 24 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22695 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per un massimo di 34 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22696 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Bonelli Industrie, con sede in Torino e unita' di Torino, per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 gennaio 1997 al 2 luglio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 luglio 1997 al 2 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22697 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Ferrara, con sede in Palermo e unita' di Lercara F. (Palermo), per un massimo di 43 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22698 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Ing. Giuseppe Calamia & C., con sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 34 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 dicembre 1996 al 3 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22699 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1997 al 23 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 24 agosto 1997 al 23 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22700 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.n.c. LA.CO.BI. di Airoldi Giovanna, con sede in Galliate (Novara) e unita' di Galliate (Novara), per un massimo di 21 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22701 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Rio Ora Pasa S.p.a., con sede in Paratico (Brescia) e unita' di Paratico (Brescia), per un massimo di 45 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 febbraio 1997 al 3 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22702 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Officine Pangaro, con sede in Francavilla sul Sinni (Potenza) e unita' di Francavilla sul Sinni (Potenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariarle cosi' concesso, per il periodo dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22725 del 9 maggio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 marzo 1996 al 27 marzo 1997, della ditta: S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unita' in provincia di Lucca, Potenza, Perugia, Messina, Milano, Sassari, Agrigento, Matera, Roma, Catania, Palermo, Firenze. Parere comitato tecnico del 27 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unita' in provincia di Lucca, Potenza, Perugia, Messina, Milano, Sassari, Agrigento, Matera, Roma, Catania, Palermo, Firenze, per il periodo dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 28 marzo 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unita' in provincia di Lucca, Potenza, Perugia, Messina, Milano, Sassari, Agrigento, Matera, Roma, Catania, Palermo, Firenze, per il periodo dal 28 settembre 1996 al 27 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 28 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22728 del 9 maggio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta: S.p.a. Milena Confezioni, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo). Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Milena Confezioni, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 dicembre 1995 con effetto dal 18 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italiana Progetti, con sede in Roma e unita' di Roma (2 unita') e Segrate (Milano), per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1995 con decorrenza 18 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22729 del 9 maggio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 giugno 1996 al 23 giugno 1997, della ditta: S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unita' di Castelfidardo (Ancona). Parere comitato tecnico del 26 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Semar, conn sede in Castelfidardo (Ancona) e unita' di Castelfidardo (Ancona), per il periodo dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 24 giugno 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unita' di Castelfidardo (Ancona) per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 24 dicembre 1996; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta: S.r.l. Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 26 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 al 1 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22730 del 9 maggio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995, della ditta: S.p.a. Siderland, con sede in Mezzolombardo (Trento) e unita' di Mezzolombardo (Trento). Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 febbraio 1995 con effetto dal 23 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Siderland, con sede in Mezzolombardo (Trento) e unita' di Mezzolombardo (Trento), per il periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995. Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - decreto tribunale del 23 marzo 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22731 del 9 maggio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996, della ditta: S.p.a. F.A.S. Ferriere Acciaierie Sarde, con sede in Elmas (Cagliari) e unita' di Elmas (Cagliari). Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1995 con effetto dal 10 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.A.S. Ferriere Acciaierie Sarde, con sede in Elmas (Cagliari) e unita' di Elmas (Cagliari), per il periodo dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996. Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - decreto tribunale del 10 aprile 1995. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22732 del 9 maggio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996, della ditta: S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unita' di Milano, viale Sarca, 222 per il periodo dal 22 maggio 1996 al 21 maggio 1996. L'istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con decorrenza 22 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22733 del 9 maggio 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta: S.p.a. Libera Informazione Editrice, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Libera Informazione Editrice, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22444 del 21 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. Con decreto ministeriale n. 22734 del 9 maggio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995, della ditta: S.p.a. Distilleria Val D'Adige, con sede in Mezzocorona (Trento) e unita' di Mezzocorona (Trento). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Distilleria Val D'Adige, con sede in Mezzocorona (Trento) e unita' di Mezzocorona (Trento), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvdere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22735 del 9 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Finocchiaro Costruzioni, con sede in Roma e unita' Acicastello (Catania), per un massimo di 7 dipendenti, Catania, per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. La corresponsione del trattameto di cui sopra e' prorogata dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22736 del 9 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Dondi, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna), per un massimo di 27 dipendenti. E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.