MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
              il trattamento di integrazione salariale
(GU n.140 del 18-6-1997)

  Con decreto ministeriale n. 22703 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  5  aprile al  6  dicembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sapec, con sede in Roma e unita' di Roma, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  la riduzione  massima dell'orario  di lavoro  da 40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 5  unita' su un organo complessivo di 24
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Sapec,  a   corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22704 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  7  gennaio   1997  al  6  gennaio   1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Bitron, con
sede  in Pinerolo  (Torino) e  unita' di  Grugliasco (Torino),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  12 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 340 unita' su un  organo complessivo di
681 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Bitron,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22705 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il periodo  dal  28  settembre 1996  al  27  settembre 1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede
in Omegna (Novara) e unita' di  Omegna (Novara), per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 140, unita' su un organo complessivo di 166 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Girmi,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22706 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il periodo  dal  28  settembre 1995  al  27  settembre 1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede
in Omegna (Novara) e unita' di  Omegna (Novara), per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
29,20 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori pari a 118, unita' su un organo complessivo di 163 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Girmi,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22707 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il   periodo  dall'11  aprile   1996  al  10  aprile   1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  F.lli Tucci,
con sede in Andria  (Bari) e unita' di Andria (Bari),  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 60 unita', su un  organo complessivo di
79 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  F.lli Tucci, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22708 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  26  aprile   1994  al  26  aprile   1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo  comma del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla   unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   cassa   integrazione  guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.p.a. Onama mensa c/o Italtel, con sede in Milano e unita'
di  Settimo Milanese  (Milano), per  i  quali e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
65 unita', di cui 2 p.t. da 32  a 24 ore medie settimanali; 7 p.t. da
30 a  22,5 ore  medie settimanali;  4 p.t.  da 25  a 18,75  ore medie
settimanali; 37 p.t.  da 20 a 15 ore medie  settimanali, su un organo
complessivo di 83 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Onama  mensa  c/o  Italtel,  a
corrispondere  particolari beneficio  previsti dai  commi 2  e 4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22709 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
limitatamente al  periodo dal 1  febbraio 1995  al 31 marzo  1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Sati, sede  in Avellino e unita' di Avellino,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce  la riduzione  massima  dell'orario di  lavoro  da 40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 11 unita', su un  organo complessivo di
13 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Sati,   a  corrispondere   i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22710 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  1  agosto   1995  al  31  gennaio   1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla   unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   cassa   integrazione  guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata:  S.p.a.  Onama  unita'   mensa  c/o  Consal  di  Portoscuso
(Cagliari), con sede  in Milano e unita' di c/o  Consal di Portoscuso
(Cagliari),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  18 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  29  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6
unita', di  cui 1  parttime da 20  a 5 ore  medie settimanali,  su un
organico complessivo di 38 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Onama unita' mensa  c/o Consal di
Portoscuso  (Cagliari),   a  corrispondere  i   particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22711 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  1  agosto   1995  al  31  gennaio   1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla   unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   cassa   integrazione  guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata:  S.p.a.  Onama  unita'   mensa  c/o  Alumix  di  Portovesme
(Cagliari), con sede  in Milano e unita' di c/o  Alumix di Portovesme
(Cagliari),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  18 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
28 unita', di cui 2 parttime da 30  a 10 ore medie settimanali, e a 1
parttime da 20 a 5 ore  medie settimanali, su un organico complessivo
di 38 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Onama unita' mensa  c/o Alumix di
Portovesme  (Cagliari),   a  corrispondere  i   particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22712 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  7  febbraio  1995  al  31  dicembre  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. Decision  system international, con  sede in
Ivrea (Torino), unita' di Buccinasco (Milano), Padova, Prato, Casoria
(Napoli),  Genova, per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  23 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
30 unita', su un organico complessivo di 418 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
20 novembre 1996, n. 21717.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Decision system  international, a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22713 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  30  maggio   1995  al  31  dicembre  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  Francavilla alluminio (Bari), con  sede in Barletta
(Bari) e unita' di Barletta (Bari), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 18  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
55 unita', su un organico complessivo di 61 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla Francavilla  alluminio, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22714 del 7 maggio 1997 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Retesette Emilia nord,  con sede in Reggio Emilia e  unita' di Reggio
Emilia, per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da 40  ore  settimanali  a 31,60  ore  medie settimanali  nei
confronti di un  numero massimo di lavoratori pari a  9 unita', su un
organico complessivo di 11 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 settembre 1996, n. 21385.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato,
sono altresi'  autorizzati, nell'ambito  di quanto sopra  disposto in
favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Retesette Emilia nord,
a corrispondere i  particolari benefici previsti dai commi 2  e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto ministeriale  n. 22727 del 9 maggio  1997, e' annullato
il  provvedimento di  reiezione n.  22348  dell'8 marzo  1997, ed  e'
altresi' autorizzato,  per il periodo dal  4 luglio 1996 al  3 luglio
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore di  6 lavoratori  con qualifica  di impiegati,  su un
organico   complessivo  di   13  unita',   dipendenti  dalla   S.p.a.
Videogruppo, con  sede in Torino e  unita' di Torino, per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali.
  L'autorizzazione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  sopra  e'  estesa per  lo  stesso  periodo,  a  2
dipendenti con qualifica di giornalisti, su un organico di 13 unita',
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12 mesi, la  riduzione massima dell'orario di lavoro,
da 36 ore settimanali a 18 ore medie settimanali.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della  previdenza dei  giornalisti italiani,  sono altresi'
autorizzati,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Videogruppo, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22737 del 9 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  5  febbraio   1996  al  4  febbraio  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  Consorzio nazionale
obbligatorio  tra i  concessionari  del servizio  di riscossione  dei
tributi  ed  altre  entrate  di  pertinenza dello  Stato  e  di  enti
pubblici, con sede  in Roma e unita' nazionali, per  i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di  lavoro da 37,3 ore settimanali a
29,30 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori  pari a  875 unita',  su  un organico  complessivo di  891
unita'.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 22393 del 14 marzo 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla Consorzio  nazionale obbligatorio  tra i
concessionari  del  servizio  di  riscossione dei  tributi  ed  altre
entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22738 del 9 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  30  agosto   1993  al  29  agosto   1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 primo e secondo  comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Sogema  Marzari industrie  grafiche dal  10
marzo 1994 Kina Italia, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio
(Vicenza),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7
unita', su un organico complessivo di 35 unita'.
  Il presente  decreto ministeriale  annulla e sostituisce  i decreti
ministeriali numeri  15133-15134-18001 del  30 maggio  1994 e  del 20
giugno 1995.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Sogema Marzari industrie grafiche
dal 10 marzo 1994 Kina Italia, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22739 del 9 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  28  febbraio 1996  al  27  febbraio  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ingg. Provera e
Carrassi, con  sede in Roma  e unita' di Roma,  per i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a 18 unita',  di cui 1  lavoratore parttime da  30 a
22,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 117 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  ingg. Provera  e  Carrassi,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22740 del 9 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  ottobre  1996  al  30  settembre  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Stefania, con
sede in  Farra di Soligo (Treviso)  e unita' di Corato  (Bari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di
145 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Stefania,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22741 del 9 maggio 1997 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  30  agosto   1994  al  28  agosto   1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura prevista,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  Kina Italia  ex  Sogema  Marzari,  con sede  in  Schio
(Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 23
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 7 unita', su un organico complessivo di 32 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Kina Italia ex  Sogema Marzari, a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148,  convertito, con  modificazioni nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.