Modalita' per l'accensione dei mutui ex art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. (Ordinanza n. 2597).(GU n.144 del 23-6-1997)
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo-Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Alessandria e Cuneo, colpiti dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996"; Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile numeri 2475, 2476, 2477 e 2478 datate 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1996, n. 281; Vista la nota n. 206 del 23 aprile 1997 della Cassa depositi e prestiti; Ritenuto di dover disciplinare il contenuto procedurale delle citate ordinanze per quanto concerne l'accensione dei mutui, secondo le modalita' proposte dalla sopracitata Cassa depositi e prestiti; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Articolo unico 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, le regioni contraggono mutui con la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dei propri bilanci. I mutui vengono concessi dal direttore generale e le relative determinazioni vengono comunicate al consiglio di amministrazione dell'istituto nella prima adunanza utile. 2. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione definitiva dei mutui, sulla base delle domande delle regioni interessate, dei piani di interventi approvati, nonche' delle delibere di assunzione dei mutui e del provvedimento regionale di garanzia dal quale dovra' risultare l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente la rata e l'annotazione, da parte dell'ufficio ragioneria, del capitolo di spesa. Dopo la concessione, il mutuo e' somministrabile sulla base delle domande delle regioni, sottoscritte dal funzionario responsabile, nelle quali si attesti di aver acquisito ai propri atti, idonei documenti giustificativi di spesa per l'importo oggetto della domanda. 3. Nell'attuazione delle singole fattispecie di mutuo, di cui al decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la Cassa, nel rispetto della presente ordinanza, provvede agli adattamenti procedurali necessari per ciascuna tipologia di finanziamento. La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 1997 Il Ministro: Napolitano