PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 giugno 1997 

  Modalita'  per l'accensione  dei  mutui  ex art.  1,  comma 6,  del
decreto-legge   12   novembre   1996,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 31 dicembre  1996, n. 677.  (Ordinanza n.
2597).
(GU n.144 del 23-6-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
11  ottobre 1996,  con  il  quale e'  stato  dichiarato  lo stato  di
emergenza nei  comuni delle province di  Catanzaro, Crotone, Cosenza,
Vibo-Valentia,  Reggio  Calabria,  Messina,  Forli'-Cesena,  Ravenna,
Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti,
Alessandria e  Cuneo, colpiti  dalle avversita' atmosferiche  e dagli
eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;
  Visto l'art.  1, comma  6, del  decreto 12  novembre 1996,  n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
recante "interventi urgenti a favore  delle zone colpite dagli eventi
calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996";
  Viste  le  ordinanze  del  Ministro dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della protezione civile numeri  2475, 2476, 2477 e 2478
datate 19  novembre 1996,  pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana 30 novembre 1996, n. 281;
  Vista la  nota n.  206 del  23 aprile 1997  della Cassa  depositi e
prestiti;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare il  contenuto  procedurale  delle
citate ordinanze per quanto  concerne l'accensione dei mutui, secondo
le modalita' proposte dalla sopracitata Cassa depositi e prestiti;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                            Articolo unico
  1.  In attuazione  di quanto  disposto  dall'art. 1,  comma 6,  del
decreto-legge   12   novembre   1996,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge  31  dicembre 1996,  n.  677, le  regioni
contraggono  mutui con  la Cassa  depositi e  prestiti, con  oneri di
ammortamento a  carico dei propri  bilanci. I mutui  vengono concessi
dal  direttore   generale  e   le  relative   determinazioni  vengono
comunicate al consiglio di  amministrazione dell'istituto nella prima
adunanza utile.
  2.  La   Cassa  depositi  e  prestiti   provvede  alla  concessione
definitiva  dei  mutui,  sulla   base  delle  domande  delle  regioni
interessate,  dei  piani  di   interventi  approvati,  nonche'  delle
delibere di  assunzione dei  mutui e  del provvedimento  regionale di
garanzia  dal  quale  dovra'   risultare  l'impegno  a  corrispondere
direttamente  e irrevocabilmente  la rata  e l'annotazione,  da parte
dell'ufficio ragioneria, del capitolo  di spesa. Dopo la concessione,
il mutuo e'  somministrabile sulla base delle  domande delle regioni,
sottoscritte dal funzionario responsabile,  nelle quali si attesti di
aver  acquisito ai  propri atti,  idonei documenti  giustificativi di
spesa per l'importo oggetto della domanda.
  3. Nell'attuazione  delle singole fattispecie  di mutuo, di  cui al
decreto-legge   12   novembre   1996,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 31 dicembre  1996, n. 677, la  Cassa, nel
rispetto   della  presente   ordinanza,  provvede   agli  adattamenti
procedurali necessari per ciascuna tipologia di finanziamento.
  La  presente ordinanza  viene pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 giugno 1997
                                              Il Ministro: Napolitano