MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.147 del 26-6-1997)

  Con  decreto   ministeriale  n.  22763   del  16  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 5 settembre 1994 al  30 giugno 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Filatura   di  Campofelice,  con  sede  in
Campofelice di Roccella (Palermo) e unita' di Campofelice di Roccella
(Palermo),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi, nei confronti di un numero
massimo  di lavoratori  pari  a 95  unita'  di cui  90  turnisti e  5
giornalieri per una riduzione massima dell'orario di lavoro: turnisti
da 36 a  24 ore medie settimanali,  giornalieri da 40 e  26 ore medie
settimanali su un organico complessivo di 112 unita'.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale 19927 del 2 febbraio 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Filatura  di  Campofelice,  a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148,  convertito con  modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22764   del  16  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1996 al 15 agosto 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Agricoltura
(gia' Enichem), con sede in Palermo e unita' di Manfredonia (Foggia),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per  8 mesi, la  riduzione massima dell'orario  di lavoro
nei  confronti di  un  numero massimo  di lavoratori  pari  a n.  289
unita', di cui 103 giornalieri da 39 a 19,5 ore medie settimanali 186
turnisti  da  35,92 a  17,6  ore  medie  settimanali su  un  organico
complessivo di 13715 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Agricoltura  (gia' Enichem),  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22765   del  16  maggio   1997  e'
autorizzata,  limitatamente  al periodo  dal  1  settembre 1996  -  7
febbraio  1997, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di  cui all'art. 1,  del decreto-legge 30 ottobre  1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella  legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Johnson  Controls Plastics,  con sede in  Bologna e  unita' di
Ascoli  Piceno,  per i  quali  e'  stato  stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori  pari a  n. 104  unita', su  un
organico complessivo di n. 174 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Johnson  Controls  Plastics,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22766   del  16  maggio   1997  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1997 al 31  marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Tecnopolis
Consorzio Csata Novus Ortus, con sede in Valenzano (Bari) e unita' di
Valenzano  (Bari), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 205 unita' su di un organico complessivo di n. 216 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.c.a.r.l.  Tecnopolis Consorzio  Csata
Novus Ortus,  a corrispondere  il particolare beneficio  previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22767   del  16  maggio   1997  e'
autorizzata,  limitatamente al  periodo dal  18 marzo  1996-30 giugno
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista dall'art.  6,  comma  3 del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
Francavilla  alluminio,  con sede  in  Barletta  (Bari) e  unita'  di
Barletta  (Bari), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  38  unita', su  un
organico complessivo di n. 54 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla Francavilla alluminio, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22768   del  16  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 31 dicembre 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  D.B.F., con
sede  in  Caserta,  unita'  di  Capua-Teverola-S.  Marco  Evangelista
(Caserta), Melito-Torre Annunziata-Pozzuoli (Napoli),  per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 7
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  28 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 59 unita', su un organico complessivo
di n. 59 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   D.B.F.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22780   del  20  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1995 al  30 aprile 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura prevista,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. I.C.I.,  con sede in Napoli e unita'  di Brindisi, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 37 unita', su un organico complessivo
di n. 1.084 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  I.C.I.,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22781   del  20  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1995 al  30 aprile 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Lecce,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  n. 60  unita', su  un organico
complessivo di n. 1.084 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  I.C.I.,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22782   del  20  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1995 al  30 aprile 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura  prevista in  favore dei  lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Castel S. Giorgio
(Salerno),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 49 unita', su un organico complessivo di n. 1.084 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  I.C.I.,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22783   del  20  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1995 al  30 aprile 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. I.C.I.,  con sede in Napoli e unita'  di Avellino, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a 24.80 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 65 unita', su un organico complessivo
di n. 1.084 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  I.C.I.,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22784   del  20  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dall'8 maggio 1995 al 7  maggio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti
interessati  addetti alla  unita' di  mensa aziendale  sottoindicata,
limitatamente alle  giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della
cassa  integrazione  guadagni  ordinaria o  straordinaria  presso  la
societa'   appaltante   anch'essa   di   seguito   indicata:   S.p.a.
Italrestaurant c/o Firema  trasporti, con sede in Napoli  e unita' di
S. Nicola  La Strada  (Caserta), per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 116 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Italrestaurant   c/o  Firema
trasporti, a corrispondere i  particolari benefici previsti dai commi
2 e  4, nei  limiti di cui  al successivo comma  13 dell'art.  5, del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22785   del  20  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 28 ottobre 1996 al  27 ottobre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pico Glass, con
sede  in  Granarolo  dell'Emilia  (Bologna)  e  unita'  di  Granarolo
dell'Emilia (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 85 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Pico  Glass, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22786   del  20  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi, con sede
in Piacenza e  unita' di Piacenza, per i quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Epibi  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22810   del  22  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1995 al  31 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura prevista,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla S.r.l.  Aedilia, con  sede in Magliano  dei Marsi  (L'Aquila) e
unita' di  Pescina frazione  Venre (L'Aquila), per  i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a n. 8 unita',  su un organico complessivo  di n. 31
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Aedilia  a   corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22811   del  22  maggio   1997  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 16 settembre  1996 al  15 settembre
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Manifattura  S. Stefano,  con sede  in Sansepolcro  (Arezzo) e
unita'  di Anghiari  (Arezzo),  per  i quali  e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 116  unita', di  cui 7 lavoratori  parttime da 20  a 18  ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 116 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Manifattura  S.   Stefano  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22827 del 30 maggio 1997 e' disposta la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo  comma del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. I.C.C.I.,
con sede  in Tolmezzo  (Udine) e  unita' di  Tolmezzo (Udine),  per i
quali e'  stato stipulato  un contratto  collettivo aziendale  che ha
stabilito una  riduzione dell'orario  di lavoro  da 40  ore a  20 ore
medie settimanali per n. 29 unita'  su un organico complessivo di 116
unita', per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 aprile 1996.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22828   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1996 al 17 settembre 1996,
la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di  cui  all'art. 1,  del  decreto-legge  30  ottobre 1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
A.r.l.  Istituto  cooperativo  vigilanza,   con  sede  in  Rotondella
(Matera)  e unita'  di  Rotondella  (Matera), per  i  quali e'  stato
stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25.80 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 50 unita', su un organico complessivo di n. 50 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla A.r.l.  Istituto cooperativo vigilanza, a
corrispondere il particolare  beneficio previsto dal comma  4, art. 6
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22829   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1996 al 30 settembre 1996,
la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di  cui  all'art. 1,  del  decreto-legge  30  ottobre 1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Metronotte d'Italia, con sede  in Palermo, unita' di Trapani e
Marsala, per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, la riduzione massima  dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a  25 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 52 unita', su un organico complessivo
di n. 67 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Metronotte   d'Italia,   a
corrispondere il particolare  beneficio previsto dal comma  4, art. 6
del   decreto-legge  1   ottobre   1996  n.   510,  convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre1996, n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22830   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Lorini,  con  sede  in Vimodrone  (Milano),
unita'  di Ferentino  (Frosinone) e  Pomezia (Roma),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 27 unita', su un organico complessivo
di n. 107 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Lorini,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22831   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Lorini, con  sede in  Vimodrone (Milano)  e
unita' di  Torino, per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 4 unita', su un organico complessivo di n. 107 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Lorini,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22832   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Lorini, con  sede in  Vimodrone (Milano)  e
unita'  di Vimodrone  (Milano), per  i  quali e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 64 unita', su un organico complessivo di n. 107 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Lorini,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22833   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1995 al 28 febbraio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Lorini, con  sede in  Vimodrone (Milano)  e
unita' di  Torino, per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  32  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 1 unita', su un organico complessivo di n. 64 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Lorini,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22834   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Lorini, con  sede in  Vimodrone (Milano)  e
unita'  di Ferentino  (Frosinone) e  Pomezia (Roma),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  32 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 28 unita', su un organico complessivo
di n. 64 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Lorini,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22835   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata,  limitatamente al  periodo dal  14 febbraio  1995 al  13
febbraio  1996, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Lorini, con  sede in  Vimodrone
(Milano)  e  unita' di  Vimodrone  (Milano),  per  i quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  n. 52 unita', su un organico  complessivo di n. 64
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Lorini,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22836   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, limitatamente  al periodo dal  1 luglio 1996 al  1 marzo
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista dall'art.  6,  comma  3 del  decreto-legge  1
ottobre 1996,  n. 510, convertito  con modificazioni, nella  legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Nuova  Valriso, con sede in  Uta (Cagliari) e unita'  di Uta -
zona ind.le Macchiareddu  (Cagliari), per i quali  e' stato stipulato
un  contratto di  solidarieta' che  stabilisce, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  31  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 67 unita', su un organico complessivo di n. 91 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
17 ottobre 1996 n. 21499.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Nuova Valriso, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22837   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 30 settembre  1996 al  29 settembre
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista dall'art.  6,  comma  3 del  decreto-legge  1
ottobre 1996,  n. 510, convertito  con modificazioni, nella  legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Standardtela,  con  sede  in Milano  e  unita'  di  Notaresco
(Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 36 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  42  unita', su  un
organico complessivo di n. 191 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Standardtela, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22838   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 2 novembre 1996 al  1 novembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.a.s.  Camiceria G.
Mel di Meloni G. Battista & C.  con sede in Legnano (Milano) e unita'
di Legnano (Milano),  per i quali e' stato stipulato  un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 18 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.a.s. Camiceria  G. Mel  di Meloni  G.
Battista & C., a corrispondere  il particolare beneficio previsto dal
comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito
con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.  608, nei limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22839   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  ottobre 1996 al 30 settembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.c. a  r.l. Romana
Ediltecnica, con sede in Roma e unita'  di Roma, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n.  5 unita', di cui 1 lavoratore  parttime da 20 a
10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Romana  Ediltecnica,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22840   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per  il periodo dal 5  giugno 1996 al 2  giugno 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo, con
sede in  Milano e unita' di  Bernate Ticino (Milano), per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo
di n. 64 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Italintimo,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22841   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 21 novembre 1996 al  20 maggio 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Big  Blu, con
sede in  Benevento e unita' di  Castellina in Chianti (Siena),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 6  mesi, la  riduzione massima  dell'orario di  lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di lavoratori  pari  a  n. 8  unita',  di  cui 3  lavoratori
parttime da 24 a 12 ore medie settimanali, da 22,30 a 12,30 e da 20 a
11 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Big  Blu  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  22842   del  30  maggio   1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Camiceria
Agatex, con  sede in Milano  e unita'  di Calcinate (Bergamo),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 60 unita', su un organico complessivo
di n. 159 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Camiceria Agatex, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.